Accoglimento
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/06/2025, n. 5106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5106 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05106/2025REG.PROV.COLL.
N. 04351/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4351 del 2022, proposto da
NN RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges e Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 06673/2021, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento del provvedimento n. 145/a del 20.5.2019 del dirigente del Servizio “Antiabusivismo e condono edilizio” del comune di Napoli.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti gli avvocati Barbara Accattatis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza del responsabile dell’U.T. del comune di Napoli del 19 settembre 2005, n. 1061, veniva ingiunta la demolizione, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/01, delle opere eseguite in assenza di titolo abilitativo site in Napoli insistenti sulla proprietà dell’appellante alla via Guantai ad Orsolone n. 92 e consistite nella realizzazione di un “manufatto a piano terra di circa m² 120,00 con copertura a falde con altezza di circa mt. 2,70 x 4,20”.
2. Quest’ultima impugnava l‘ordinanza di demolizione innanzi al T.A.R. Campania Napoli che con sentenza n. 2901/2020, depositata il 7 luglio 2020, lo rigettava.
3. Avverso tale decisione la signora RA proponeva appello al Consiglio di Stato (giudizio n. 2052/2021 reg. gen., tuttora pendente).
4. Nelle more del giudizio, con provvedimento n. 145/A del 20 maggio 2019, il dirigente del Servizio “Antiabusivismo e condono edilizio” del comune di Napoli, richiamato il sopralluogo eseguito in data 29 gennaio 2019, disponeva l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale. L’atto è stato impugnato innanzi al T.A.R. Campania che con la sentenza n. 6673/2021 qui gravata lo ha respinto con condanna alle spese di lite liquidate in E. 2.000.
5. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Signora RA NN articolato in un unico motivo di gravame contenente plurime censure.
6. Si è costituito il Comune di Napoli con atto formale chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
7. L’appellante censura il provvedimento impugnato sotto il profilo della nullità ex art. 21 septies della legge n. 241 del 1990 per mancanza di un elemento essenziale dell'atto, rappresentato dalla “giuridica possibilità” per il destinatario di darvi spontanea esecuzione essendo i beni soggetti a sequestro penale (v. verbali del 17 giugno 2005, del 19 giugno 2005 e del 9 agosto 2005).
Ritiene, inoltre, l’appellante che la decisione impugnata sia illegittima anche nella parte in cui esclude l’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento in materia di acquisizione ex art. 7 l. n. 241/90, tanto più se si considera che, nella specie, non sarebbe mai stato redatto il verbale di accertamento di inottemperanza di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/01, il quale, come ripetutamente affermato in giurisprudenza, non andrebbe confuso con il verbale “di accertamento di inadempienza” redatto dalla polizia municipale.
Deduce poi erroneità della sentenza di primo grado anche per aver ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata individuazione dell’area oggetto di acquisizione, risultando nell’atto impugnato indicati solo gli estremi catastali dell’area di sedime senza alcuna indicazione dei criteri utilizzati dal comune appellato per addivenire all’esatta individuazione delle aree da acquisire come “pertinenze urbanistiche” dell’immobile in relazione al quale è stato esercitato il potere sanzionatorio.
Lamenta inoltre che l'acquisizione gratuita dell'area su cui è stato realizzato un immobile abusivo non potrebbe essere dichiarata nei confronti del proprietario del tutto estraneo al compimento dell'opera abusiva.
Infine, deduce che la sentenza impugnata sarebbe illegittima anche nella parte in cui rigetta ingiustificatamente la censura relativa alla violazione del Codice del Comportamento da parte del funzionario comunale “per assoluta genericità”.
8. L’appello è fondato e merita di essere accolto.
Va osservato, in primo luogo, che il provvedimento qui impugnato - provvedimento n. 145/A del 20 maggio 2019 - è un atto vincolato e consequenziale all’orine di demolizione del 19 settembre 2005, n. 1061, impugnato dalla ricorrente in sede giurisdizionale con ricorso pendente in appello e non ancora definito.
9. Pertanto, l’accertata inottemperanza all’ordinanza demolitoria – con le conseguenze sanzionatorie del caso, compresa l’acquisizione al patrimonio del comune - potrà essere compiutamente apprezzata e sanzionata solo in seguito alla definitività del provvedimento ancora sub judice. Se, infatti, è vero che l’ordinanza di demolizione non è stata sospesa, è anche vero che l’acquisizione gratuita al patrimonio del comune e dell’area di sedime, quale atto vincolato al primo, potrà trovare una sua definitiva allocazione all’esito del giudizio pendente avverso l’atto presupposto.
10. Non è questa la sede per valutare le censure, qui riprodotte, che si dirigono sostanzialmente avverso l’ordinanza demolitoria ancora oggetto di altro ricorso pendente e dalla cui decisione deriverà, inevitabilmente, la legittimità o meno del provvedimento consequenziale di cui qui si discute.
11. Per contro è possibile apprezzare e valutare in questa sede – in accoglimento della censura dedotta e della ragione più liquida - che il provvedimento qui impugnato appare affetto da vizi suoi propri (che i giudici di primo grado hanno sbrigativamente liquidato) laddove, pur indicando gli estremi catastali dell’area di sedime acquisita al patrimonio del comune - nel provvedimento gravato si legge che il Comune dispone “I'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera abusiva e della sua area di sedime area così censita al N.C.T.: fg 47 p.lla 401; al N.C.E.U.:CHIA/7 p.lla 499 sub l” - non contiene alcuna specifica motivazione sulla individuazione di detta area di sedime e sulle modalità di calcolo della stessa. E’ noto, infatti, che secondo la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato, cui questa sezione ritiene di aderire “È legittima l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune delle aree su cui insistono manufatti abusivi, nonché delle aree di sedime e delle relative aree di pertinenza, ove ciò risulti congruamente motivato e specificato nei provvedimenti dell'amministrazione, e ove l'area complessivamente acquisita non superi il limite di dieci volte l'area di sedime imposto dall'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001” (Cons. Stato, Sez. III, Sentenza, 22/01/2025, n. 470). Anche il Cons. Stato, Sez. VI, 02/07/2024, n. 5816 ha affermato che “In tema di abusi edilizi, l'atto di acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile a seguito di inottemperanza all'ordine di demolizione deve individuare il bene oggetto di acquisizione e la relativa area di sedime, nonché l'eventuale area ulteriore, nei limiti del decuplo della superficie abusiva, la cui ulteriore acquisizione deve essere specificamente motivata con riferimento alle norme urbanistiche vigenti. In definitiva, la sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all'ordine di remissione in pristino, pur se definita come una conseguenza di diritto dall'art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001, richiede un provvedimento amministrativo che definisca l'oggetto dell'acquisizione al patrimonio comunale attraverso la quantificazione e la perimetrazione dell'area sottratta al privato e previa verifica della colpevolezza dello stesso”, colpevolezza sicuramente mancante visto che il bene è stato sottratto alla disponibilità dell’appellante in quanto oggetto di sequestro penale.
12. Conseguentemente, assorbite le altre censure, l’appello può essere accolto.
13. Le spese posso essere compensate per la peculiarità della vicenda controversa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata annulla l’atto impugnato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia Vivarelli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO