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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/06/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 102/2025, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.; introdotta
DA
(c.f.: , rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Parete Recupito, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis CP_1
c.p.c., dalla dott.ssa Carmela Altera, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: disporre A.T.P. per la verifica dell'invalidità ai fini dell'assegno e della condizione di handicap, con condanna dell'ente al pagamento delle somme;
con vittoria di spese, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.1.2025, la sig.ra esponeva di aver Parte_1 presentato, il 30.4.2024, domanda amministrativa d'invalidità civile, all'esito della quale veniva riconosciuta invalida al 46% e portatrice di handicap ex art. 3 co. 1 L.
1 104/1992.
Rivendicava la sussistenza del diritto al riconoscimento delle prestazioni di assistenza, in ragione delle patologie che l'affliggevano.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda.
In via preliminare, eccepiva, tra l'altro, la decadenza dall'azione in quanto il ricorso era stato depositato oltre il termine semestrale di legge, essendo stati i tre verbali di visita collegiale notificati il 9.7.2024. Deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Va segnalato che il presente provvedimento, poiché avente natura e valore definitori del giudizio, viene adottato in forma di sentenza, che si reputa più appropriata rispetto alla forma dell'ordinanza.
Difatti, ove adottato con ordinanza, non v'è dubbio che si tratterebbe di cd. ordinanza- sentenza proprio perché, con il presente atto, si definisce il giudizio con una modalità rituale alternativa rispetto al decreto di omologa ex art. 445 bis co. 4 c.p.c..
Ciò chiarito, deve ravvisarsi la fondatezza della preliminare eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_2
2. Quest'ultimo ha fornito la dimostrazione della data di notificazione dei verbali del attraverso l'allegazione in atti degli avvisi di ricevimento delle relative Pt_2 spedizioni postali, da cui emerge che la consegna presso la ricorrente si è verificata in data 9.7.2024, in assenza di comprovata contestazione della ricorrente medesima, la quale si è limitata a dedurre di averli, invece, ricevuti ad agosto 2024.
A fronte della data di deposito del ricorso ex art. 445 bis c.p.c., introduttivo del presente procedimento, come sopra già indicata addì 13.1.2025, l' ha perciò eccepito la CP_1 decadenza dall'azione giudiziaria per maturazione del termine semestrale.
Sul punto, parte ricorrente non ha, poi, eccepito l'invalidità della notificazione o la sua inidoneità a determinare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
2 3. L'art. 42 D. L. 269/2003, conv. con mod. da L. 326/2003, ha stabilito il termine decadenziale di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento sanitario amministrativo per le controversie in materia di invalidità o cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, mentre, per le prestazioni ex L. 222/1984, trova applicazione il termine decadenziale di tre anni di cui all'art. 47 co. 2 D.P.R. 639/1970.
Ebbene, il termine applicabile alla fattispecie in controversia è quello semestrale.
Di conseguenza, rammentato che la decadenza non è suscettibile d'interruzione o sospensione, e può essere impedita unicamente dal tempestivo azionamento del ricorso giudiziario, nel caso di specie il termine semestrale ha trovato scadenza il giorno 9.1.2025, mentre il ricorso è stato depositato 4 giorni dopo la maturazione della decadenza.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
A tal fine, essa ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F., nell'anno fiscale anteriore all'introduzione del giudizio, pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3 e 77 D.P.R. 115/2002 (cfr. dichiarazione sostitutiva in atti).
Di conseguenza, in assenza di comunicazione di variazioni rilevanti e dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, la parte ricorrente non può essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) dichiara che parte ricorrente, sebbene soccombente, non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Avellino, 5.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 102/2025, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.; introdotta
DA
(c.f.: , rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Parete Recupito, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis CP_1
c.p.c., dalla dott.ssa Carmela Altera, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: disporre A.T.P. per la verifica dell'invalidità ai fini dell'assegno e della condizione di handicap, con condanna dell'ente al pagamento delle somme;
con vittoria di spese, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.1.2025, la sig.ra esponeva di aver Parte_1 presentato, il 30.4.2024, domanda amministrativa d'invalidità civile, all'esito della quale veniva riconosciuta invalida al 46% e portatrice di handicap ex art. 3 co. 1 L.
1 104/1992.
Rivendicava la sussistenza del diritto al riconoscimento delle prestazioni di assistenza, in ragione delle patologie che l'affliggevano.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda.
In via preliminare, eccepiva, tra l'altro, la decadenza dall'azione in quanto il ricorso era stato depositato oltre il termine semestrale di legge, essendo stati i tre verbali di visita collegiale notificati il 9.7.2024. Deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Va segnalato che il presente provvedimento, poiché avente natura e valore definitori del giudizio, viene adottato in forma di sentenza, che si reputa più appropriata rispetto alla forma dell'ordinanza.
Difatti, ove adottato con ordinanza, non v'è dubbio che si tratterebbe di cd. ordinanza- sentenza proprio perché, con il presente atto, si definisce il giudizio con una modalità rituale alternativa rispetto al decreto di omologa ex art. 445 bis co. 4 c.p.c..
Ciò chiarito, deve ravvisarsi la fondatezza della preliminare eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_2
2. Quest'ultimo ha fornito la dimostrazione della data di notificazione dei verbali del attraverso l'allegazione in atti degli avvisi di ricevimento delle relative Pt_2 spedizioni postali, da cui emerge che la consegna presso la ricorrente si è verificata in data 9.7.2024, in assenza di comprovata contestazione della ricorrente medesima, la quale si è limitata a dedurre di averli, invece, ricevuti ad agosto 2024.
A fronte della data di deposito del ricorso ex art. 445 bis c.p.c., introduttivo del presente procedimento, come sopra già indicata addì 13.1.2025, l' ha perciò eccepito la CP_1 decadenza dall'azione giudiziaria per maturazione del termine semestrale.
Sul punto, parte ricorrente non ha, poi, eccepito l'invalidità della notificazione o la sua inidoneità a determinare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
2 3. L'art. 42 D. L. 269/2003, conv. con mod. da L. 326/2003, ha stabilito il termine decadenziale di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento sanitario amministrativo per le controversie in materia di invalidità o cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, mentre, per le prestazioni ex L. 222/1984, trova applicazione il termine decadenziale di tre anni di cui all'art. 47 co. 2 D.P.R. 639/1970.
Ebbene, il termine applicabile alla fattispecie in controversia è quello semestrale.
Di conseguenza, rammentato che la decadenza non è suscettibile d'interruzione o sospensione, e può essere impedita unicamente dal tempestivo azionamento del ricorso giudiziario, nel caso di specie il termine semestrale ha trovato scadenza il giorno 9.1.2025, mentre il ricorso è stato depositato 4 giorni dopo la maturazione della decadenza.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
A tal fine, essa ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F., nell'anno fiscale anteriore all'introduzione del giudizio, pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3 e 77 D.P.R. 115/2002 (cfr. dichiarazione sostitutiva in atti).
Di conseguenza, in assenza di comunicazione di variazioni rilevanti e dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, la parte ricorrente non può essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) dichiara che parte ricorrente, sebbene soccombente, non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Avellino, 5.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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