Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/04/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 8527/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 04/04/2025 nella causa n. 8527/2024 RGL, promossa da:
c.f. assistito dall'avv. Parte_1 C.F._1
ROSANNA MILAZZO
PARTE RICORRENTE
contro
:
, rappresentato e difeso ex Controparte_1 art. 417 bis c.p.c. dalle dr.sse Controparte_2 CP_3
e
[...] CP_4
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre ipotesi
1. La ricorrente , iscritta per il triennio 2024-27 nella Parte_1 prima fascia delle graduatorie ATA per il profilo di collaboratrice scolastica con il punteggio di 19,10, e nella terza fascia delle graduatore di circolo e di istituto per il personale ATA con il punteggio di 15,30 per il profilo di assistente amministrativo, e di 26,60 per il profilo di operatore scolastico, afferma che illegittimamente l'amministrazione le aveva attribuito punti 0,60 anziché 6,00 per il servizio civile prestato nell'anno
2004, ed agisce per ottenere l'accertamento del proprio diritto a vedersi rideterminato il punteggio con il riconoscimento di punti 6 anziché 0,60 per il servizio civile prestato. Ritiene infatti la ricorrente che il DM n. 89 del 21/05/2024, laddove prevede che il servizio militare di leva ed i
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servizi sostituitivi assimilati per legge, prestati in costanza del rapporto di impiego, siano considerati come servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre se prestati non in costanza di rapporto di impiego siano considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (con la precisazione che è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva), si ponga in contrasto con disposizioni di legge anche di rango costituzionale, e debba essere disapplicato.
2. Il convenuto si è costituito nel merito affermando la correttezza CP_1 della diversa valutazione attribuita al servizio militare se prestato in costanza o al di fuori del rapporto di impiego, in coerenza con le previsioni del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare).
3. Il DM 31/05/2024 n. 89, destinato a regolare le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA nel triennio 2024/2027, porta come allegato A la tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio;
in essa si legge che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”. Nelle tabelle riferite ai singoli profili professionali, il servizio effettivo reso nella medesima qualifica è valutato 6 punti, mentre il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali ed enti locali è valutato punti 0,60.
4. La ricorrente ravvisa in tale disposizione regolamentare una disparità di trattamento che non trova fondamento sul piano legislativo, e richiama in particolare l'art. 485 D.Lgs. 297/1994, disposizione dettata per il
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personale docente che trova una corrispondenza nell'art. 569 che, in tema di riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera per il personale ATA, dispone che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”; la ricorrente richiama altresì l'art. 20 della L. 95/1986 sul riconoscimento del servizio militare: norma quest'ultima abrogata dal
D.Lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare), il cui art. 2050 disciplina in termini generali i criteri di valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici;
5. L'art. 569 D.Lgs. 297/1994 non pare direttamente invocabile e non può essere ritenuto espressione di un principio generale, in quanto dettato – come l'art. 485 del medesimo decreto legislativo per il personale docente
– per lo specifico ambito della ricostruzione di carriera a seguito della immissione in ruolo, e pertanto ai fini della individuazione del livello retributivo.
6. L'art. 2050 D.Lgs. 66/2010 dispone: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
7. Nel caso in esame – in cui viene chiesta la valorizzazione del servizio civile volontario – rileva l'art. 2103 D.Lgs. 66/2010, che al terzo comma dispone: “Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni
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esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro”.
8. I precedenti giurisprudenziali richiamati in ricorso riguardano la questione – diversa da quella oggetto del presente giudizio – in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto, ed hanno ritenuto che fossero non legittime le previsioni contenenti tale limitazione (cfr. Cass. civ. 02/03/2020 n. 5679); il tema rilevante per la presente decisione è diverso, e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
9. In materia è intervenuto il recente intervento nomofilattico della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 22429 del 08/08/2024 – resa in merito al
DM n. 50 del 2021 recante disposizioni perfettamente coincidenti, sul punto, con quelle dettate dal DM n. 89 del 2024 – nella quale si legge:
“In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella
(assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a
15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in
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costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento
Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento
Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore
a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
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6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra
l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa
S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
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D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma”.
10. Alla luce di tali condivisibili considerazioni, va escluso che la tabella di valutazione dei titoli allegata al DM 89/2024 si ponga in contrasto con disposizioni di legge che ne impongano la disapplicazione: al contrario,
l'attribuzione dei punteggi alla ricorrente – correttamente operata dal in applicazione della tabella – risulta pienamente coerente con CP_1
l'impianto legislativo vigente in tema di valutazione del servizio militare e del servizio civile come titolo nei concorsi pubblici.
11. Il ricorso non merita pertanto accoglimento;
poiché il ricorso è stato depositato in epoca successiva all'intervento nomofilattico della
Corte di Cassazione, non v'è ragione di discostarsi dal principio della soccombenza e parte ricorrente dovrà rifondere la convenuta delle spese di giudizio, liquidate ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. sulla base dei valori minimi per lo scaglione indeterminato, attesa la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della convenuta delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.687,20, oltre 15% rimborso spese generali ed accessori di legge.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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