Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RGL 8435/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta in primo grado al n. 8435/24 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Raffone Parte_1 parte ricorrente C O N T R O in persona del procuratore speciale, Dott.ssa Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli avv. prof. Raffaele Controparte_2
De Luca Tamajo, Franco Toffoletto, Giacomo De Fazio, Valeria Moriggi ed Ezio Moro parte resistente
* * * * * *
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
Accertare e dichiarare l'errata applicazione della sanzione espulsiva ai sensi del CCNL di categoria -che prevede esclusivamente una sanzione conservativa - e, conseguentemente, in applicazione dell'art. 18, comma 4, della Legge n. 300/1970 ; Annullare il licenziamento e condannare l'Azienda convenuta a reintegrare nel posto di lavoro la signora ed a corrispondere alla lavoratrice medesima un'indennità risarcitoria Pt_1 commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
In via ulteriormente subordinata: Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per violazione del principio di tempestività della contestazione disciplinare e, conseguentemente, in applicazione dell'art. 18, comma 5, della Legge n. 300/1970 ;
Dichiarare risolto il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento e condannare l'Azienda convenuta a corrispondere in favore della signora una somma pari a 24 mensilità della Pt_1
1
retribuzione globale di fatto (pari ad €55.610,88) -stimandosi peraltro non potersi scendere al di sotto delle 20 mensilità della retribuzione globale di fatto (par ad € €46.342,40 ) - o altra veriore somma accertanda in corso di causa;
In ogni caso : Col favore delle spese di giudizio , oltre accessori come per legge, aumentate dell'ulteriore 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 1 -bis, del D.M. n. 55/2014. Ai fini del calcolo del contributo unificato, si dichiara che, ai sensi del D.M. 3.02.2023, il reddito della ricorrente è inferiore ad €38.514,03 e che, pertanto, la stessa è esente dal pagamento del contributo unificato, come da dichiarazione sostitutiva allegata al presente ricorso.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, respingere il ricorso promosso dalla Signora contro ed assolvere la Società da Parte_1 Controparte_1 ogni domanda in esso contenuta
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I Con ricorso depositato in data 14.10.2024, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento per assenza di Parte_2 giusta causa in ragione dell'insussistenza dei fatti contestati e, in ogni caso, per errata applicazione dell'art. 238 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. A fondamento delle proprie domande espone che:
- è stata assunta in forza di contratto a tempo indeterminato dall'1.09.2000 con inquadramento iniziale al V livello CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, successivamente avanzato fino al III livello;
- a decorrere dall'anno 2021 ha svolto la mansione di Responsabile di reparto, rapportandosi direttamente con il Direttore dell'Unità locale;
- ha gestito le pratiche di finanziamento per l'acquisto di prodotti, utilizzando il portale telematico di Findomestic, con interscambio di credenziali tra colleghi per agevolare le operazioni;
- ha curato la sottoscrizione delle “tessere fedeltà”, attività incentivata dalla convenuta e dal Direttore del punto vendita, che spingeva il personale a massimizzarne il numero, anche a costo della creazione di “tessere fittizie”;
- il 9.02.2024 le è stata notificata la contestazione disciplinare della sospensione dal servizio per aver creato “tessere fedeltà fittizie” e curato pratiche di finanziamento anomale;
- il 27.03.2024 le è stato comunicato il licenziamento per giusta causa con decorrenza dal 9.02.2024;
- il 30.04.2024 ha impugnato formalmente il licenziamento per il tramite del proprio difensore.
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Parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo:
- la sussistenza, e la non contestazione da parte della ricorrente, dei fatti posti alla base del licenziamento, ossia le pratiche di finanziamento anomale dalla stessa gestite e le tessere fedeltà fittizie dalla stessa create;
- il coinvolgimento della ricorrente in un articolato disegno con clienti che si rivolgevano solo a lei o a pochi altri colleghi;
- l'assenza di un'approvazione esplicita da parte della direzione del punto vendita, di direttive o istruzioni aziendali, in merito alla creazione di tessere fedeltà fittizie o alla gestione anomala delle pratiche di finanziamento;
- la legittimità del licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 238 del CCNL applicato, che prevede la “grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233, 1° e 2° comma”, considerata la compromissione del rapporto fiduciario tra le parti e l'abuso della posizione ricoperta dalla ricorrente.
II
Dalla lettura del ricorso introduttivo e dalle dichiarazioni rese all'interrogatorio libero emerge che la ricorrente non ha contestato la materiale sussistenza dei fatti addebitati, ma ne ha dedotto l'irrilevanza disciplinare:
1. con riferimento all'addebito relativo alla creazione di tessere fedeltà fittizie, si rileva infatti che tale condotta non è stata oggetto di contestazione da parte della ricorrente: è provato che la stessa abbia personalmente creato tessere fedeltà utilizzando dati anagrafici di fantasia, non corrispondenti a clienti reali;
1.1. accertata la sussistenza del fatto, si rende necessario verificare l'esistenza di eventuali circostanze idonee ad escludere la responsabilità disciplinare della lavoratrice;
in proposito, parte ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo che tale prassi fosse ampiamente diffusa tra i dipendenti1 e, anzi, tollerata se non incentivata dalla direzione aziendale2, al punto da configurarsi
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come mera esecuzione di direttive impartite dal superiore gerarchico e non attribuibile di conseguenza alla ricorrente3; 1.1.1. tale ricostruzione, tuttavia, non risulta supportata da elementi probatori e, al contrario, è emerso dall'interrogatorio libero della ricorrente non solo che la stessa svolgesse questa attività di propria iniziativa, ma anche che l'idea originaria fosse sua e che fu lei ad invitare le colleghe a fare altrettanto:
“l'idea di creare delle tessere fittizie è stata mia, io non ne ho parlato con il direttore che ne è venuto a conoscenza dopo. Ne ho parlato con le ragazze che collaboravano con me, con tutte, a loro ho detto di creare queste tessere fittizie fatte con nomi di fantasia, numeri inesistenti di cellulare e anche indirizzi inventati.”4; 1.1.2. a ciò si aggiunga che la ricorrente ricopriva, a decorrere dal 2021, l'incarico di Responsabile di reparto5, ruolo che la poneva in una posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto ai colleghi, con compiti di coordinamento e responsabilità; tale posizione non consente di equiparare la sua condotta a quella degli altri dipendenti, ma anzi rende ancora più rilevante la circostanza, dalla stessa riferita, di aver ideato e promosso, in qualità di Responsabile di reparto, la pratica in questione, coinvolgendo le colleghe e ampliando la portata della prassi in oggetto;
1.2. accertata la sussistenza del fatto contestato e la sua riconducibilità alla ricorrente, occorre infine valutarne la rilevanza disciplinare;
al riguardo si osserva che grava sul dipendente l'obbligo di osservare "le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del datore di lavoro impartite dall'imprenditore" (art. 2104 c.c.) nonché quello di
“osservare nel modo più scrupoloso i doveri […] di ufficio” e "cooperare alla prosperità dell'impresa" (art. 233 CCNL applicato6); tra tali obblighi rientra certamente quello di eseguire correttamente e senza raggiri l'incarico conferito al dipendente sulla creazione delle tessere di fidelizzazione dei clienti, senza alterare la veridicità dei dati raccolti e delle valutazioni da ciò conseguenti;
1.3. in conclusione, la creazione di tessere fedeltà fittizie realizzata su iniziativa autonoma della ricorrente, mediante l'utilizzo di dati di fantasia non riconducibili ad alcun cliente reale, costituisce una violazione grave e consapevole degli obblighi di correttezza e lealtà
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derivanti dal rapporto di lavoro, nonché degli obblighi contrattuali specifici sopra richiamati, in termini tali da integrare una giusta causa di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 238 del CCNL Terziario;
2. con riferimento al secondo addebito, relativo alle pratiche di finanziamento, la ricorrente non ha contestato di aver inserito, nel portale Findomestic, prodotti differenti rispetto a quelli effettivamente acquistati dai clienti;
al contrario, nel corso dell'interrogatorio libero, ha dichiarato: Era consuetudine, da anni e in qualsiasi punto vendita, che nella pratica del finanziamento si indicasse un prodotto diverso da quello realmente acquistato, tipicamente un grande elettrodomestico, es frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, in luogo di smartphone7 e aggiungendo che ciò serviva a smussare qualche angolo ai fini dell'approvazione da parte dell'ente finanziatore;
2.1. anche in relazione a questo secondo addebito, risulta dunque pacifica la sussistenza della condotta contestata: la ricorrente ha dichiarato non solo di aver inserito nelle pratiche di finanziamento prodotti differenti rispetto a quelli effettivamente venduti, ma anche di averlo fatto con sistematicità e intenzionalità, descrivendola come una prassi abituale;
2.2. sulla sussistenza di elementi idonei ad escludere la riconducibilità di tale addebito alla ricorrente, si evidenzia anche in questa sede che l'eventuale diffusione della prassi tra colleghi non è idonea ad escludere la rilevanza disciplinare della condotta in capo alla ricorrente, trattandosi di valutazione che va compiuta in relazione al singolo lavoratore e alle concrete modalità esecutive del fatto;
a ciò si aggiunga, come sopra rilevato, la particolare posizione ricoperta dalla ricorrente di Responsabile di reparto e la conseguente impossibilità di dare alla sua condotta lo stesso rilievo che si potrebbe dare ai suoi colleghi;
2.3. infine, sulla rilevanza disciplinare della condotta, si osserva che quanto descritto si configura come un comportamento reiterato e consapevole, idoneo a falsare consapevolmente i dati trasmessi al partner finanziario della società, con potenziale pregiudizio per l'azienda e per la correttezza del rapporto commerciale con Findomestic;
2.4. anche tale condotta, non contestata in giudizio e riconducibile alla ricorrente, costituisce dunque violazione grave e consapevole degli obblighi contrattuali gravanti sulla lavoratrice, dell'obbligo di osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c., nonché dell'obbligo di cooperare alla prosperità dell'impresa, previsto dall'art. 233 del CCNL di riferimento;
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3. in conclusione, entrambe le condotte esaminate, non contestate nella loro esecuzione e provate in giudizio, integrano, per le modalità di esecuzione, l'intenzionalità e la reiterazione, una grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233 commi 1 e 2 del CCNL Terziario8 e, conseguentemente, rientrano nell'ipotesi sanzionata con il licenziamento dall'art. 2389 dello stesso contratto collettivo;
4. per i motivi sin qui esposti, il licenziamento per giusta causa intimato dalla convenuta risulta proporzionato e legittimo. Il ricorso va pertanto respinto. III In applicazione del criterio della soccombenza, parte ricorrente è condannata a rifondere le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P Q M
l giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara infondato e rigetta il ricorso;
dichiara tenuta e condanna parte ricorrente all'immediato pagamento a favore di parte convenuta della complessiva somma di €. 5.000,00, a titolo di compensi, oltre 15% spese forfettarie, IVA, se dovuta, e CPA, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio;
fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Torino, 26 marzo 2025. Il giudice del lavoro
Marco Nigra
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7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ricorso pag. 6: tutte le operatrici addette alle pratiche di finanziamento, iniziavano a far ricorso alla prassi di creare tessere fittizie. In particolare, oltre alla signora , hanno utilizzato Pt_1 tessere fittizie anche la signora , la signora l ra Persona_1 Parte_3 [...]
, la signora ed il signor Persona_2 Persona_3 Persona_4 2 Cfr. ricorso pag. 6: Tale prassi era nota al Direttore signor il quale non solo non si è mai Pt_4 opposto a questo modus operandi ma, al contrario, ne ha incentivato l'utilizzo e, pienamente consapevole dell'andazzo, non l'ha mai contrastato 3 Cfr. ricorso pag. 8: tale condotta non può assumere alcuna rilevanza a livello disciplinare, in quanto non costituisce il frutto dell'autodeterminazione della signora ma, invero, l'esclusiva Pt_1 esplicazione di direttive ad essa imposte da un superiore gerarchico. 4 Cfr. interrogatorio libero , 5 febbraio 2025. Parte_1 5 Cfr. ricorso pag. 2: a decorrere dall'anno 2021, la signora ha svolto la mansione di Pt_1 Responsabile di reparto. 6 Cfr. doc. 15 conv. 7 Cfr. interrogatorio libero , 5 febbraio 2025. Parte_1 8 Cfr. CCNL (doc. 15 parte convenuta), art. 233 (Obbligo del prestatore di lavoro): “Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa.” 9 Cfr. CCNL (doc. 15 parte convenuta), art. 238 (Provvedimenti disciplinari): “[…] Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233, 1° e 2° comma;
[…]”