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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/08/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 25 febbraio 2022 al n. 346 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza n. 14/2022
(RG 3172/2019) del Tribunale di Prato del 15.1.2022, notificata a mezzo pec in data 17.1.2022, avente ad oggetto: Controversie in materia societaria promossa da elettivamente domiciliato in Parte_1
Firenze presso lo Studio Giuri Avvocati, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Capetta come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro
Controparte_1 Controparte_2 CP_3
elettivamente domiciliati in Prato presso e
[...] nello studio dell'avv. Tommaso Soldi che li rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di costituzione in appello
-appellati-
All'udienza del 10-11.12.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata
1 trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza impugnata:
In via principale, in riforma della sentenza impugnata ed ogni diversa istanza respinta, respingere le domande degli attori in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso ex art. 15 legge professionale di entrambi i gradi del giudizio e della fase relativa al procedimento cautelare.
IN VIA SUBORDINATA
Compensare le spese di lite del primo grado di giudizio e della fase cautelare.
Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso ex art. 15 legge professionale del presente giudizio.
Per Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...]
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze:
- In via preliminare, dichiarare inammissibile
l'atto di appello ex art. 342 c.p.c. per le ragioni di cui al presente atto.
- Nel merito, confermare la sentenza n. 14/2022 emessa dal Tribunale di Prato e depositata in data
15.01.2022 e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto da . Parte_1
- In ogni caso rigettare tutte le domande avversarie
e dichiarare la nullità del Contratto del
19.05.2010 per i motivi dedotti nel giudizio e, conseguentemente, condannare il Sig.
[...]
alla restituzione dell'importo di euro Parte_1
2 20.000,00 dei Sigg.ri Controparte_1 [...]
e oltre interessi CP_2 Controparte_3 legali dal dì del dovuto al saldo, come per legge.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(RG 3172/2019) convenivano innanzi al Tribunale
[...] di Prato per sentire accertare e Parte_1 dichiarare la nullità e/o la risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto di cessione di quote di società cooperativa stipulato con il Parte_1
e ottenere la restituzione della somma di euro 20.000,00 allo stesso corrisposta. In particolare, esponevano: che in data 19.5.2010 avevano stipulato contratto di cessione di quote della società Cooperativa Pablo UD denominato “Promessa di cessione parziale di una quota in cooperativa” di cui il era socio per la Parte_1 realizzazione di un progetto edilizio di costruzione di abitazioni bi-familiari (come da piante allegate) su un'area di proprietà della stessa società cooperativa posta nel comune di Vaiano, loc. La Tignamica;
che il proprietario della quota della Cooperativa Parte_1
Pablo UD, si impegnava a cedere ad essi , CP_1
e il 50% di detta quota a fronte CP_2 CP_3 del pagamento della somma complessiva di euro 45.000,00 corrispondente al valore della quota del terreno;
che in data 24.11.2010 essi suddetti promissari acquirenti avevano versato al la somma di euro 20.000,00 Parte_1 come da quietanza rilasciata dal medesimo in calce al contratto del 19.5.2010; che in data 23.3.2016 la
Cooperativa veniva posta in liquidazione e in data
1.2.2018 sottoposta alla procedura di liquidazione coatta
3 amministrativa, con dichiarazione dello stato di insolvenza in data 24.10.2018; quindi, divenuta di fatto impossibile la prestazione contrattuale pattuita, il contratto doveva ritenersi risolto, con diritto di essi attori alla ripetizione delle somme già corrisposte.
Si costituiva contestando le Parte_1 domande proposte e affermando che il contratto stipulato fra le parti in lite dovesse essere qualificato non come una cessione di quote della Cooperativa Pablo UD, bensì un mero finanziamento con diritto di ritrarre una percentuale dei ricavi ottenuti dalla vendita a terzi degli immobili da costruire. Affermava, inoltre, che con la firma apposta dalle parti in calce al contratto in parola in data 24.11.2010 i finanziatori CP_1
e potevano “disporre a loro CP_2 CP_3 piacimento” del costo dell'area (inteso come i diritti che scaturivano dall'essere titolari della quota della
Cooperativa). Peraltro, contestava l'inadempimento al contratto stipulato da parte dei signori CP_1
e per non aver versato l'intero CP_2 CP_3 importo pattuito.
In corso di causa gli attori agivano in via cautelare ottenendo il sequestro conservativo di somme, beni mobili o immobili di proprietà del fino alla Parte_1 concorrenza della somma di euro 20.000,00, avverso il quale il medesimo proponeva reclamo che, in data
3.2.2021, veniva rigettato dal Collegio.
Quindi, la causa, istruita con prove documentali e per testi, veniva decisa dal Tribunale di Prato con la sentenza n. 14 del 15.1.2022 con cui il Giudice – accertata la nullità del contratto stipulato in data
19.5.2010 – condannava il alla restituzione Parte_1 della somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali dal
25.7.2019 al soddisfo, in favore degli attori CP_1
4 e oltre al pagamento delle spese CP_2 CP_3 processuali che liquidava in complessivi euro 3.150,00 per la fase di merito ed euro 1.850,00 per la fase cautelare (compresa la fase del reclamo), oltre spese generali, CAP e IVA come per legge
Ha in particolare il primo Giudice testualmente osservato:
“il ha direttamente assunto l'obbligo di Parte_1 cedere agli odierni attori il 50 % della quota della Cooperativa di cui assume di avere la disponibilità, e cioè quella relativa all'unità immobiliare contraddistinta con il n. 10 di una serie di abitazioni bifamiliari, posta al piano primo, come meglio risulta da piante allegate. E, in tali termini, risalta evidentemente il contrasto con il disposto dell'art. 13 comma 2 dello statuto della cooperativa Pablo UD, a mente del quale “le quote sono nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a soci, salvo il diritto di recesso ex art. 2530 ultimo comma del Codice Civile”. Tale disposizione statutaria, infatti, era certamente in vigore all'epoca della conclusione del contratto, in quanto successiva alla modifica di cui all'allegato all'atto pubblico per notar del 17.12.2004 Rep 40453/7202, come Persona_1 risultante dalla visura depositata dagli attori ( doc.11 allegato all'atto di citazione;
doc. 2 allegata alla comparsa di risposta) e, sulla scorta dell'art. 2530 ultimo comma c.c., stabilisce l'inalienabilità delle quote societarie, prevedendo come contrappeso a tale divieto il diritto di recesso dei soci dalla cooperativa. Proprio il riferimento al recesso quale unica modalità per dismettere lo status di socio consente di qualificare come assoluto il divieto di cessione della quota, in deroga alla disciplina secondo cui la trasferibilità della quota è subordinata all'autorizzazione degli amministratori. Infatti, ai sensi dell'art. 2530, primo comma, cod. civ., che riproduce l'art. 2523 cod. civ., nella formulazione vigente anteriormente alla novella introdotta con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, le quote o le azioni della società cooperativa non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori e tuttavia la mancanza dell'autorizzazione degli amministratori determina un'efficacia solo relativa dell'atto di disposizione, che rimane valido ed efficace rispetto ai soggetti diversi dalla cooperativa, mirando la disposizione ad impedire che alla cooperativa siano imposti mutamenti non graditi delle persone dei soci (Cass.,19.10.2011, n 21644). In tal caso, la cessione, seppur valida, deve considerarsi inefficace nei soli confronti della società, fino all'autorizzazione prevista nella disposizione. Qualora invece l'atto costitutivo vieti la cessione, come nel caso in esame, la circolazione delle quote viene sottratta alla disponibilità del socio (al fine di evitare speculazioni sul valore di
5 scambio acquisito dalla partecipazione in contrasto con lo spirito mutualistico proprio delle società cooperative) e viene invece ricondotta allo schema del recesso del socio uscente e della domanda di ammissione di un nuovo socio, regolata dalle disposizioni statutarie e sottoposta al controllo e alla delibera dell'organo amministrativo. La previsione statutaria del divieto di circolazione della quota, d'altra parte, risponde alla finalità di evitare che il socio, in contrasto con lo spirito mutualistico, speculi sul valore di scambio acquisito dalla partecipazione e, trattandosi di facoltà prevista nell'art. 2530, comma 6, cod. civ. – che attribuisce, in caso di previsione statutaria avente per oggetto il divieto di circolazione della quota, la facoltà di recesso al socio –deve ritenersi pienamente legittima. Ciò significa che l'ingresso di nuovi soci ha quale canale esclusivo quello statutariamente previsto e costituito, in concreto, dalla domanda di ammissione (art. 6) e delibera dell'organo amministrativo. Conseguentemente, poiché lo statuto della cooperativa UD prevede che la qualifica di socio possa venir meno solamente con il recesso e non consente la cessione della quota, il preliminare oggetto di causa deve ritenersi affetto da nullità per impossibilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c. e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 1421c.c. in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della S.C. (sentenza n. 26242/2014), che partendo dal presupposto che l'accertamento della nullità dia vita ad un diritto cd. autodeterminato, hanno affermato che la "rilevazione" delle nullità negoziali deve avvenire "ex officio" sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, senza che ciò implichi una mutatio libelli. Sulla scorta di tali argomentazioni, pertanto, le domande restitutorie avanzate degli attori proposte devono trovare accoglimento nel presente giudizio, attesa la riconosciuta nullità delle pattuizioni negoziali per violazione del divieto statutario. Da tali considerazioni deriva inoltre che l'indagine sull'imputabilità dell'inadempimento si appalesa irrilevante in quanto nessun valido rapporto obbligatorio può ritenersi perfezionato alla luce dell'incontro di volontà avvenuto tra le parti ed il convenuto è tenuto alla restituzione della somma indebitamente versata essendo tale attribuzione priva di causa giustificativa”.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il al fine di ottenere la riforma della sentenza Parte_1 con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento cautelare o, in via subordinata, la compensazione delle spese di primo grado e del procedimento cautelare e vittoria per quelle di gravame, sulla base dei seguenti motivi:
1) nullità della sentenza;
6 2) erronea qualificazione del contratto inter partes
– erronea ed inammissibile pronuncia di nullità;
3) erronea dichiarazione di nullità d'ufficio per motivi non dedotti dagli attori dell'accordo inter partes
– violazione dell'art. 112 c.p.c.;
4) infondatezza del richiamo all'istituto della impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c.;
5) inadempimento degli attori – omessa pronuncia – violazione dell'art. 112 c.p.c.;
6) travisamento dei fatti erronea rilevanza della pretesa nullità dell'accordo del 19.10.2010 ai fini della pronuncia della ripetizione di indebito;
7) erronea statuizione sulle spese di lite.
Si sono costituiti Controparte_1 CP_2
e concludendo, in via
[...] Controparte_3 preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dell'impugnazione con conferma della sentenza di primo grado;
in ogni caso per sentir rigettare tutte le domande avversarie e dichiarare la nullità del contratto del 19.05.2010 e condannare il alla restituzione dell'importo di euro Parte_1
20.000,00, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo come per legge, agli odierni appellati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CAP come per legge.
All'udienza del 10-11.12.2024 celebrata secondo il modello a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. in
7 ragione del fatto che detta impugnazione è stata proposta nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito agli appellati di espletare puntualmente la propria difesa.
Passando alla disamina dell'impugnazione si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di gravame, in sintesi,
l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., esponendo che il Giudice di prime cure avrebbe illustrato argomentazioni illogiche e inconferenti con i fatti di causa e senza attinenza con quanto dedotto ed eccepito dalle parti.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte come il Giudice di prime cure abbia nel caso di specie percorso in modo corretto e immune da vizi l'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione contenuta nella sentenza impugnata.
In particolare, l'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. definisce la motivazione della sentenza in termini di
“concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e, richiamando l'art. 118 delle disp. att. c.p.c. al comma 1, prevede che essa “consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, […]”. In tal modo, la motivazione diviene lo strumento che permette a coloro che sono i destinatari del provvedimento decisionale di comprendere le ragioni che hanno indotto il Giudice ad assumere una decisione anziché un'altra, consentendo alle parti di valutare e censurare l'operato giudiziale con riferimento al rispetto o meno delle
8 disposizioni di legge sostanziali e processuali. Nel caso di specie, la doglianza espressa dall'appellante non coglie nel segno in quanto la motivazione resa dal
Giudice di primo grado, come emerge dalla lettura dell'articolato provvedimento, non solo è presente, ma, altresì, esaustiva, consentendo di seguire l'intero ragionamento logico e giuridico della statuizione censurata.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di gravame possono essere trattati congiuntamente in quanto, in sintesi, l'appellante si duole del fatto che il primo
Giudice, ricostruendo male e in modo del tutto parziale la fattispecie concreta dedotta in lite, l'avrebbe qualificata giuridicamente in violazione dell'art. 112
c.p.c., interferendo così negli assetti negoziali interni stabiliti fra le parti e dichiarandone d'ufficio la nullità per impossibilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c., a fronte, invece, di una domanda di nullità
e/o di risoluzione del contratto formulata dagli odierni appellati per impossibilità sopravvenuta della prestazione del . Parte_1
I motivi censurati non sono fondati.
Si osserva, infatti, che nel caso di specie il
Tribunale in maniera corretta ed ineccepibile ha ricostruito la fattispecie concreta partendo dall'analisi puntuale e attenta del contratto stipulato fra le parti per individuare il reale assetto negoziale voluto e disciplinato dalle parti stesse.
Dall'analisi condotta sull'accordo siglato dalle parti in data 19.5.2010 effettivamente emerge una volontà negoziale composita espressa da e CP_1 CP_2
la manifestazione di volontà di cui CP_3 all'accordo infatti, non sarebbe finalizzata esclusivamente a realizzare una cessione di quote della
9 Cooperativa in discorso, ma anche a partecipare al progetto edilizio evidenziato, ponendo l'accento sul finale guadagno da ripartire fra tutti secondo la pattuizione indicata derivante dalla futura vendita a terzi dell'immobile ancora da edificare.
Il Tribunale, quindi, in modo corretto ha evidenziato che pur in siffatta situazione nella quale lo scioglimento della Cooperativa e la sottoposizione della stessa a procedura di liquidazione coatta amministrativa e alla dichiarazione dello stato di insolvenza della stessa – tutti elementi documentali (vd. doc. 3 di parte attrice in primo grado) ed in ogni caso pacifici fra le parti – hanno certamente comportato l'impossibilità sopravvenuta di realizzare il programma negoziale pattuito, ha posto ancor prima l'accento, nel caso che ci impegna, su quello che è un vizio genetico determinante la nullità del contratto in parola ai sensi dell'art. 1346 c.c. per impossibilità dell'oggetto, vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
È, infatti, l'assunzione dell'obbligo di cedere agli odierni appellati il 50% della quota della Cooperativa
l'elemento fondamentale che ha inficiato l'intera operazione negoziale, stante il vincolo di inalienabilità delle quote previsto dallo statuto della Cooperativa.
Le argomentazioni utilizzate e correttamente chiarite dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata sono ampiamente condivise da questo Collegio, dal momento che qualsivoglia considerazione avanzata dall'appellante circa la possibilità che in base all'accordo stipulato
, e avrebbero potuto CP_1 CP_2 CP_3
“disporre a loro piacimento” dei diritti derivanti dalla quota acquisita non ha alcuna ragion d'essere, posto che essi non erano, non sono mai stati né avrebbero mai potuto divenire titolari della quota loro promessa dal
10 , stante il vincolo di inalienabilità della Parte_1 stessa derivante dallo statuto della Cooperativa (vd. doc. 2 di parte convenuta in primo grado).
Infine, è condivisa da questa Corte la giurisprudenza della Corte di cassazione circa la rilevabilità d'ufficio da parte del Giudice (ai sensi dell'art. 1421 c.c.) di una causa di nullità diversa rispetto a quella di cui alla domanda originariamente proposta;
giurisprudenza secondo la quale tale attività non è impedita né per petitum (la declaratoria di invalidità e conseguente inefficacia dell'atto ab origine) né per causa petendi
(l'inidoneità del contratto a produrre effetti a causa della sua nullità) purché emerga dagli atti (SS.UU. nn.
26242 e 26243 del 2014). Nel caso di specie non vi è dubbio che ricorrano i presupposti di quanto sopra sia per espressa ammissione dell'odierno appellante che in primo grado (vd. paragrafo 1 della comparsa di costituzione) puntualizzava il divieto espresso di alienazione delle quote sociali della Cooperativa Pablo
UD sia in quanto gli odierni appellati, nei termini di legge, modificavano le proprie domande (vd. prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. di parte attrice in primo grado).
Deve ritenersi assorbito in quanto infondato il quinto motivo di impugnazione col quale l'appellante lamenta il mancato esame da parte del Tribunale dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. formulata dal atteso che la statuizione Parte_1 giudiziale di nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto rende superflua ogni ulteriore indagine circa l'adempimento o meno delle prestazioni sinallagmatiche.
Parimenti infondato è il sesto motivo d'impugnazione dal momento che la ripetizione ai sensi dell'art. 2033
11 c.c. di quanto corrisposto dagli appellati consegue al venir meno dell'obbligazione di pagamento non dovuta a seguito della nullità dichiarata del titolo contrattuale.
Pure infondato è l'ultimo motivo di gravame in punto di spese che seguono la soccombenza totale dell'appellante.
Per tutto quanto sopra esposto l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022 in base allo scaglione da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00 (valori medi senza istruttoria) e sono poste a carico dell'appellante.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante, la cui impugnazione è stata integralmente rigettata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Prato n. 14/2022 pubblicata in data 15.1.2022 e notificata il 17.1.2022:
1) rigetta l'appello proposto e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) liquida le spese di lite del presente grado di giudizio sopportate da Controparte_1 CP_2
e in euro 3.966,00 per
[...] Controparte_3 compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA, come per legge;
3) dichiara tenuto e condanna Parte_1 alla rifusione di dette spese in favore di CP_1
12 , e in CP_1 Controparte_2 Controparte_3 solido fra loro;
4) dichiara la sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Firenze, il 1° agosto 2025.
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 25 febbraio 2022 al n. 346 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza n. 14/2022
(RG 3172/2019) del Tribunale di Prato del 15.1.2022, notificata a mezzo pec in data 17.1.2022, avente ad oggetto: Controversie in materia societaria promossa da elettivamente domiciliato in Parte_1
Firenze presso lo Studio Giuri Avvocati, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Capetta come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro
Controparte_1 Controparte_2 CP_3
elettivamente domiciliati in Prato presso e
[...] nello studio dell'avv. Tommaso Soldi che li rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di costituzione in appello
-appellati-
All'udienza del 10-11.12.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata
1 trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza impugnata:
In via principale, in riforma della sentenza impugnata ed ogni diversa istanza respinta, respingere le domande degli attori in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso ex art. 15 legge professionale di entrambi i gradi del giudizio e della fase relativa al procedimento cautelare.
IN VIA SUBORDINATA
Compensare le spese di lite del primo grado di giudizio e della fase cautelare.
Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso ex art. 15 legge professionale del presente giudizio.
Per Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...]
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze:
- In via preliminare, dichiarare inammissibile
l'atto di appello ex art. 342 c.p.c. per le ragioni di cui al presente atto.
- Nel merito, confermare la sentenza n. 14/2022 emessa dal Tribunale di Prato e depositata in data
15.01.2022 e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto da . Parte_1
- In ogni caso rigettare tutte le domande avversarie
e dichiarare la nullità del Contratto del
19.05.2010 per i motivi dedotti nel giudizio e, conseguentemente, condannare il Sig.
[...]
alla restituzione dell'importo di euro Parte_1
2 20.000,00 dei Sigg.ri Controparte_1 [...]
e oltre interessi CP_2 Controparte_3 legali dal dì del dovuto al saldo, come per legge.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(RG 3172/2019) convenivano innanzi al Tribunale
[...] di Prato per sentire accertare e Parte_1 dichiarare la nullità e/o la risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto di cessione di quote di società cooperativa stipulato con il Parte_1
e ottenere la restituzione della somma di euro 20.000,00 allo stesso corrisposta. In particolare, esponevano: che in data 19.5.2010 avevano stipulato contratto di cessione di quote della società Cooperativa Pablo UD denominato “Promessa di cessione parziale di una quota in cooperativa” di cui il era socio per la Parte_1 realizzazione di un progetto edilizio di costruzione di abitazioni bi-familiari (come da piante allegate) su un'area di proprietà della stessa società cooperativa posta nel comune di Vaiano, loc. La Tignamica;
che il proprietario della quota della Cooperativa Parte_1
Pablo UD, si impegnava a cedere ad essi , CP_1
e il 50% di detta quota a fronte CP_2 CP_3 del pagamento della somma complessiva di euro 45.000,00 corrispondente al valore della quota del terreno;
che in data 24.11.2010 essi suddetti promissari acquirenti avevano versato al la somma di euro 20.000,00 Parte_1 come da quietanza rilasciata dal medesimo in calce al contratto del 19.5.2010; che in data 23.3.2016 la
Cooperativa veniva posta in liquidazione e in data
1.2.2018 sottoposta alla procedura di liquidazione coatta
3 amministrativa, con dichiarazione dello stato di insolvenza in data 24.10.2018; quindi, divenuta di fatto impossibile la prestazione contrattuale pattuita, il contratto doveva ritenersi risolto, con diritto di essi attori alla ripetizione delle somme già corrisposte.
Si costituiva contestando le Parte_1 domande proposte e affermando che il contratto stipulato fra le parti in lite dovesse essere qualificato non come una cessione di quote della Cooperativa Pablo UD, bensì un mero finanziamento con diritto di ritrarre una percentuale dei ricavi ottenuti dalla vendita a terzi degli immobili da costruire. Affermava, inoltre, che con la firma apposta dalle parti in calce al contratto in parola in data 24.11.2010 i finanziatori CP_1
e potevano “disporre a loro CP_2 CP_3 piacimento” del costo dell'area (inteso come i diritti che scaturivano dall'essere titolari della quota della
Cooperativa). Peraltro, contestava l'inadempimento al contratto stipulato da parte dei signori CP_1
e per non aver versato l'intero CP_2 CP_3 importo pattuito.
In corso di causa gli attori agivano in via cautelare ottenendo il sequestro conservativo di somme, beni mobili o immobili di proprietà del fino alla Parte_1 concorrenza della somma di euro 20.000,00, avverso il quale il medesimo proponeva reclamo che, in data
3.2.2021, veniva rigettato dal Collegio.
Quindi, la causa, istruita con prove documentali e per testi, veniva decisa dal Tribunale di Prato con la sentenza n. 14 del 15.1.2022 con cui il Giudice – accertata la nullità del contratto stipulato in data
19.5.2010 – condannava il alla restituzione Parte_1 della somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali dal
25.7.2019 al soddisfo, in favore degli attori CP_1
4 e oltre al pagamento delle spese CP_2 CP_3 processuali che liquidava in complessivi euro 3.150,00 per la fase di merito ed euro 1.850,00 per la fase cautelare (compresa la fase del reclamo), oltre spese generali, CAP e IVA come per legge
Ha in particolare il primo Giudice testualmente osservato:
“il ha direttamente assunto l'obbligo di Parte_1 cedere agli odierni attori il 50 % della quota della Cooperativa di cui assume di avere la disponibilità, e cioè quella relativa all'unità immobiliare contraddistinta con il n. 10 di una serie di abitazioni bifamiliari, posta al piano primo, come meglio risulta da piante allegate. E, in tali termini, risalta evidentemente il contrasto con il disposto dell'art. 13 comma 2 dello statuto della cooperativa Pablo UD, a mente del quale “le quote sono nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a soci, salvo il diritto di recesso ex art. 2530 ultimo comma del Codice Civile”. Tale disposizione statutaria, infatti, era certamente in vigore all'epoca della conclusione del contratto, in quanto successiva alla modifica di cui all'allegato all'atto pubblico per notar del 17.12.2004 Rep 40453/7202, come Persona_1 risultante dalla visura depositata dagli attori ( doc.11 allegato all'atto di citazione;
doc. 2 allegata alla comparsa di risposta) e, sulla scorta dell'art. 2530 ultimo comma c.c., stabilisce l'inalienabilità delle quote societarie, prevedendo come contrappeso a tale divieto il diritto di recesso dei soci dalla cooperativa. Proprio il riferimento al recesso quale unica modalità per dismettere lo status di socio consente di qualificare come assoluto il divieto di cessione della quota, in deroga alla disciplina secondo cui la trasferibilità della quota è subordinata all'autorizzazione degli amministratori. Infatti, ai sensi dell'art. 2530, primo comma, cod. civ., che riproduce l'art. 2523 cod. civ., nella formulazione vigente anteriormente alla novella introdotta con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, le quote o le azioni della società cooperativa non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori e tuttavia la mancanza dell'autorizzazione degli amministratori determina un'efficacia solo relativa dell'atto di disposizione, che rimane valido ed efficace rispetto ai soggetti diversi dalla cooperativa, mirando la disposizione ad impedire che alla cooperativa siano imposti mutamenti non graditi delle persone dei soci (Cass.,19.10.2011, n 21644). In tal caso, la cessione, seppur valida, deve considerarsi inefficace nei soli confronti della società, fino all'autorizzazione prevista nella disposizione. Qualora invece l'atto costitutivo vieti la cessione, come nel caso in esame, la circolazione delle quote viene sottratta alla disponibilità del socio (al fine di evitare speculazioni sul valore di
5 scambio acquisito dalla partecipazione in contrasto con lo spirito mutualistico proprio delle società cooperative) e viene invece ricondotta allo schema del recesso del socio uscente e della domanda di ammissione di un nuovo socio, regolata dalle disposizioni statutarie e sottoposta al controllo e alla delibera dell'organo amministrativo. La previsione statutaria del divieto di circolazione della quota, d'altra parte, risponde alla finalità di evitare che il socio, in contrasto con lo spirito mutualistico, speculi sul valore di scambio acquisito dalla partecipazione e, trattandosi di facoltà prevista nell'art. 2530, comma 6, cod. civ. – che attribuisce, in caso di previsione statutaria avente per oggetto il divieto di circolazione della quota, la facoltà di recesso al socio –deve ritenersi pienamente legittima. Ciò significa che l'ingresso di nuovi soci ha quale canale esclusivo quello statutariamente previsto e costituito, in concreto, dalla domanda di ammissione (art. 6) e delibera dell'organo amministrativo. Conseguentemente, poiché lo statuto della cooperativa UD prevede che la qualifica di socio possa venir meno solamente con il recesso e non consente la cessione della quota, il preliminare oggetto di causa deve ritenersi affetto da nullità per impossibilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c. e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 1421c.c. in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della S.C. (sentenza n. 26242/2014), che partendo dal presupposto che l'accertamento della nullità dia vita ad un diritto cd. autodeterminato, hanno affermato che la "rilevazione" delle nullità negoziali deve avvenire "ex officio" sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, senza che ciò implichi una mutatio libelli. Sulla scorta di tali argomentazioni, pertanto, le domande restitutorie avanzate degli attori proposte devono trovare accoglimento nel presente giudizio, attesa la riconosciuta nullità delle pattuizioni negoziali per violazione del divieto statutario. Da tali considerazioni deriva inoltre che l'indagine sull'imputabilità dell'inadempimento si appalesa irrilevante in quanto nessun valido rapporto obbligatorio può ritenersi perfezionato alla luce dell'incontro di volontà avvenuto tra le parti ed il convenuto è tenuto alla restituzione della somma indebitamente versata essendo tale attribuzione priva di causa giustificativa”.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il al fine di ottenere la riforma della sentenza Parte_1 con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento cautelare o, in via subordinata, la compensazione delle spese di primo grado e del procedimento cautelare e vittoria per quelle di gravame, sulla base dei seguenti motivi:
1) nullità della sentenza;
6 2) erronea qualificazione del contratto inter partes
– erronea ed inammissibile pronuncia di nullità;
3) erronea dichiarazione di nullità d'ufficio per motivi non dedotti dagli attori dell'accordo inter partes
– violazione dell'art. 112 c.p.c.;
4) infondatezza del richiamo all'istituto della impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c.;
5) inadempimento degli attori – omessa pronuncia – violazione dell'art. 112 c.p.c.;
6) travisamento dei fatti erronea rilevanza della pretesa nullità dell'accordo del 19.10.2010 ai fini della pronuncia della ripetizione di indebito;
7) erronea statuizione sulle spese di lite.
Si sono costituiti Controparte_1 CP_2
e concludendo, in via
[...] Controparte_3 preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dell'impugnazione con conferma della sentenza di primo grado;
in ogni caso per sentir rigettare tutte le domande avversarie e dichiarare la nullità del contratto del 19.05.2010 e condannare il alla restituzione dell'importo di euro Parte_1
20.000,00, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo come per legge, agli odierni appellati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CAP come per legge.
All'udienza del 10-11.12.2024 celebrata secondo il modello a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. in
7 ragione del fatto che detta impugnazione è stata proposta nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito agli appellati di espletare puntualmente la propria difesa.
Passando alla disamina dell'impugnazione si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di gravame, in sintesi,
l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., esponendo che il Giudice di prime cure avrebbe illustrato argomentazioni illogiche e inconferenti con i fatti di causa e senza attinenza con quanto dedotto ed eccepito dalle parti.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte come il Giudice di prime cure abbia nel caso di specie percorso in modo corretto e immune da vizi l'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione contenuta nella sentenza impugnata.
In particolare, l'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. definisce la motivazione della sentenza in termini di
“concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e, richiamando l'art. 118 delle disp. att. c.p.c. al comma 1, prevede che essa “consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, […]”. In tal modo, la motivazione diviene lo strumento che permette a coloro che sono i destinatari del provvedimento decisionale di comprendere le ragioni che hanno indotto il Giudice ad assumere una decisione anziché un'altra, consentendo alle parti di valutare e censurare l'operato giudiziale con riferimento al rispetto o meno delle
8 disposizioni di legge sostanziali e processuali. Nel caso di specie, la doglianza espressa dall'appellante non coglie nel segno in quanto la motivazione resa dal
Giudice di primo grado, come emerge dalla lettura dell'articolato provvedimento, non solo è presente, ma, altresì, esaustiva, consentendo di seguire l'intero ragionamento logico e giuridico della statuizione censurata.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di gravame possono essere trattati congiuntamente in quanto, in sintesi, l'appellante si duole del fatto che il primo
Giudice, ricostruendo male e in modo del tutto parziale la fattispecie concreta dedotta in lite, l'avrebbe qualificata giuridicamente in violazione dell'art. 112
c.p.c., interferendo così negli assetti negoziali interni stabiliti fra le parti e dichiarandone d'ufficio la nullità per impossibilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c., a fronte, invece, di una domanda di nullità
e/o di risoluzione del contratto formulata dagli odierni appellati per impossibilità sopravvenuta della prestazione del . Parte_1
I motivi censurati non sono fondati.
Si osserva, infatti, che nel caso di specie il
Tribunale in maniera corretta ed ineccepibile ha ricostruito la fattispecie concreta partendo dall'analisi puntuale e attenta del contratto stipulato fra le parti per individuare il reale assetto negoziale voluto e disciplinato dalle parti stesse.
Dall'analisi condotta sull'accordo siglato dalle parti in data 19.5.2010 effettivamente emerge una volontà negoziale composita espressa da e CP_1 CP_2
la manifestazione di volontà di cui CP_3 all'accordo infatti, non sarebbe finalizzata esclusivamente a realizzare una cessione di quote della
9 Cooperativa in discorso, ma anche a partecipare al progetto edilizio evidenziato, ponendo l'accento sul finale guadagno da ripartire fra tutti secondo la pattuizione indicata derivante dalla futura vendita a terzi dell'immobile ancora da edificare.
Il Tribunale, quindi, in modo corretto ha evidenziato che pur in siffatta situazione nella quale lo scioglimento della Cooperativa e la sottoposizione della stessa a procedura di liquidazione coatta amministrativa e alla dichiarazione dello stato di insolvenza della stessa – tutti elementi documentali (vd. doc. 3 di parte attrice in primo grado) ed in ogni caso pacifici fra le parti – hanno certamente comportato l'impossibilità sopravvenuta di realizzare il programma negoziale pattuito, ha posto ancor prima l'accento, nel caso che ci impegna, su quello che è un vizio genetico determinante la nullità del contratto in parola ai sensi dell'art. 1346 c.c. per impossibilità dell'oggetto, vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
È, infatti, l'assunzione dell'obbligo di cedere agli odierni appellati il 50% della quota della Cooperativa
l'elemento fondamentale che ha inficiato l'intera operazione negoziale, stante il vincolo di inalienabilità delle quote previsto dallo statuto della Cooperativa.
Le argomentazioni utilizzate e correttamente chiarite dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata sono ampiamente condivise da questo Collegio, dal momento che qualsivoglia considerazione avanzata dall'appellante circa la possibilità che in base all'accordo stipulato
, e avrebbero potuto CP_1 CP_2 CP_3
“disporre a loro piacimento” dei diritti derivanti dalla quota acquisita non ha alcuna ragion d'essere, posto che essi non erano, non sono mai stati né avrebbero mai potuto divenire titolari della quota loro promessa dal
10 , stante il vincolo di inalienabilità della Parte_1 stessa derivante dallo statuto della Cooperativa (vd. doc. 2 di parte convenuta in primo grado).
Infine, è condivisa da questa Corte la giurisprudenza della Corte di cassazione circa la rilevabilità d'ufficio da parte del Giudice (ai sensi dell'art. 1421 c.c.) di una causa di nullità diversa rispetto a quella di cui alla domanda originariamente proposta;
giurisprudenza secondo la quale tale attività non è impedita né per petitum (la declaratoria di invalidità e conseguente inefficacia dell'atto ab origine) né per causa petendi
(l'inidoneità del contratto a produrre effetti a causa della sua nullità) purché emerga dagli atti (SS.UU. nn.
26242 e 26243 del 2014). Nel caso di specie non vi è dubbio che ricorrano i presupposti di quanto sopra sia per espressa ammissione dell'odierno appellante che in primo grado (vd. paragrafo 1 della comparsa di costituzione) puntualizzava il divieto espresso di alienazione delle quote sociali della Cooperativa Pablo
UD sia in quanto gli odierni appellati, nei termini di legge, modificavano le proprie domande (vd. prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. di parte attrice in primo grado).
Deve ritenersi assorbito in quanto infondato il quinto motivo di impugnazione col quale l'appellante lamenta il mancato esame da parte del Tribunale dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. formulata dal atteso che la statuizione Parte_1 giudiziale di nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto rende superflua ogni ulteriore indagine circa l'adempimento o meno delle prestazioni sinallagmatiche.
Parimenti infondato è il sesto motivo d'impugnazione dal momento che la ripetizione ai sensi dell'art. 2033
11 c.c. di quanto corrisposto dagli appellati consegue al venir meno dell'obbligazione di pagamento non dovuta a seguito della nullità dichiarata del titolo contrattuale.
Pure infondato è l'ultimo motivo di gravame in punto di spese che seguono la soccombenza totale dell'appellante.
Per tutto quanto sopra esposto l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022 in base allo scaglione da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00 (valori medi senza istruttoria) e sono poste a carico dell'appellante.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante, la cui impugnazione è stata integralmente rigettata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Prato n. 14/2022 pubblicata in data 15.1.2022 e notificata il 17.1.2022:
1) rigetta l'appello proposto e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) liquida le spese di lite del presente grado di giudizio sopportate da Controparte_1 CP_2
e in euro 3.966,00 per
[...] Controparte_3 compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA, come per legge;
3) dichiara tenuto e condanna Parte_1 alla rifusione di dette spese in favore di CP_1
12 , e in CP_1 Controparte_2 Controparte_3 solido fra loro;
4) dichiara la sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Firenze, il 1° agosto 2025.
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
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