Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2217/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da
Parte_1 con gli avv.ti Carmen della Fara, Stefano Dell'Orto e Barnaby Dosi
-OPPONENTE-
CONTRO
Controparte_1 con gli Avv.ti Antonella Bonizzi e Enrico Giavaldi
- OPPOSTA-
Oggetto: Carta docente
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte opposta sig.ra ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 369/24 notificato il CP_1
23.8.24 per l'importo capitale di € 230.000,00 oltre interessi e spese legali.
Il decreto ingiuntivo è stato concesso sulla base di un accordo transattivo del 3.12.19 avente ad oggetto la rinuncia alla pretesa della sig.ra di accertamento dello svolgimento di CP_1 lavoro senza formalizzazione in favore della società odierna opponente per 19 anni a fronte della corresponsione di € 230.000,00 con decorrenza del termine di esigibilità dal 1.1.23.
La ricorrente opponente ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Bergamo la sig.ra eccependo CP_1
1
o l'incompetenza funzione del Tribunale del lavoro in favore del Tribunale di
Brescia sezione imprese;
- nel merito o disconoscendo la sottoscrizione apposta all' “accordo transattivo” del 3.12.19,
o contestando lo svolgimento di attività lavorativa da parte della in favore CP_1 della opponente.
o eccependo l'inesigibilità del credito soggetto a postergazione legale ex art. 2467
c.c., trattandosi di finanziamento del socio.
In fatto, la parte opposta, a sostegno delle proprie eccezioni, ha dedotto:
- di essere una società di tipo familiare composta da tre soci che rappresentano i tre rami della famiglia con quote così suddivise: CP_1
o fino al 2023
▪ 52,5% e amministratore unico, Controparte_2
▪ la sorella 17,5 % Controparte_1
▪ la cognata (moglie di fratello di Persona_1 Controparte_3
30% CP_2 CP_1
o dal 2023
▪ (figlio di Persona_2 Controparte_2
52,5% e diventato amministratore unico
- che il preteso “accordo transattivo” del 3 dicembre 2019 –– titolo invocato dall'opposta in via monitoria quale causa petendi sostanziale –– non appare equivocabile:
[...] avrebbe (i.) “concesso a titolo di mutuo (come prestito soci) a favore della Società” CP_1
l'importo di euro 230.000,00 (cfr. punto 3); (ii.) il credito per il prestito/mutuo da parte del socio sarebbe stato infruttifero fino al 31 dicembre 2020 e Controparte_1 solo dopo tale data sarebbe stato produttivo di interessi al tasso legale (cfr. punto 4); (iii.) la avrebbe dovuto “effettuare il rimborso del finanziamento con Parte_1 decorrenza 01.01.2023, entro trenta giorni dalla richiesta di restituzione del prestito formulata dal Socio
Lavoratore”.
***
2 L'opposto si è costituito contestando in fatto e in diritto il ricorso e chiedendone il rigetto nonché la condanna della opponente al pagamento delle spese di lite.
In prima udienza, la parte opposta ha rilevato
- di aver riscontrato “difformità” nella tenuta dei verbali di assemblea da parte della stessa società,
- di aver revocato la delibera del 20.12.19 con verbale del 26.11.24 per mancate regolare convocazione e per contrarietà all'art. 2445 cc. 2 e 3 c.c..
In prima udienza ha proposto querela di falso avverso il verbale di assemblea del 20.12.19
Nelle note di trattazione entrambe le parti hanno rappresentato che la parte opponente ha versato interamente il capitale e corrisposto gli interessi legali sulla somma.
DIRITTO
Ai fini della valutazione della competenza del Tribunale adito in relazione alle eccezioni pregiudiziali nonché del merito del giudizio è necessario soppesare il titolo di credito sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto (doc. 3 del ricorso):
1) la sig.ra è definita “socio lavoratore”, CP_1
2) la società ha riconosciuto “A) il socio lavoratore ha prestato la propria attività lavorativa a favore della società dall'anno 2001 all'anno 2019 senza essere regolarmente assunto e senza percepire una retribuzione corrispondente alle mansioni svolte”
3) l'opponente ha confermato lo svolgimento di prestazioni lavorative e che la somma è corrisposta a causa di esse “la società riconosce al socio lavoratore per le prestazioni lavorative e rese nell'arco temporale 2001/2019 un credito nella misura netta di euro 230.000”
4) le parti si sono accordate per rendere esigibile il credito dal 1.1.23 e a tal fine hanno concordato un titolo di mutuo “le parti convengono che il socio lavoratore posticipi la richiesta di pagamento in ragione di ciò l'importo riconosciuto a credito viene concesso a titolo di mutuo (come prestito soci) a favore della società”.
La parte opponente eccepisce che si tratta di un finanziamento del socio.
La parte opposta ha dedotto che si tratta di una mera dilazione di pagamento.
***
Dall'attenta analisi del tenore testuale del documento denominato “accordo transattivo”, si osserva che esso è composto da due elementi contrattuali in progressione.
3 Da una parte, il riconoscimento di debito da rapporto di lavoro da parte della società in favore della sig.ra “la società riconosce al socio lavoratore per le prestazioni lavorative e rese nell'arco CP_1 temporale 2001/2019 un credito nella misura netta di euro 230.000”. Non vi sono evidenze di reciproche concessioni che possano permettere di qualificare essa come una transazione.
Dall'altra, il contratto di mutuo tra il mutuante socia lavoratrice sig.ra e la mutuataria CP_1 datrice di lavoro società avente ad oggetto la somma riconosciuta a titolo di credito di lavoro “le parti convengono che il socio lavoratore posticipi la richiesta di pagamento in ragione di ciò l'importo riconosciuto
a credito viene concesso a titolo di mutuo (come prestito soci) a favore della società”, che comporta l'estinzione del credito di lavoro mediante la concessione di tale medesima somma a titolo di finanziamento socio.
L'accordo deve essere letto nel complessivo tenore letterale e da esso risulta chiaramente la dazione del mutuo da parte della socia lavoratrice sig.ra infatti le parole usate CP_1 nell'accordo transattivo sono inequivoche “mutuo” e “prestito soci” e in claris non fit interpretatio ex art. c.c..
Inoltre, la natura dell'accordo di concessione in mutuo della somma oggetto di riconoscimento di debito è confermata anche dal verbale di assemblea del 2019 dal quale risulta altresì che l'imputazione delle somme è stata oggetto di approfondita discussione in assemblea alla quale era presente anche la sig.ra che ha, infatti, sottoscritto il verbale: Controparte_1
“il presidente propone di riclassificare dal patrimonio netto della società immobiliare una parte delle Parte_1 riserve alla voce debiti per finanziamento soci ricevuto dal socio per un ammontare di euro Controparte_1
230.000.
L'assemblea dei soci della società immobiliare udita l'illustrazione da parte del presidente, dopo un Parte_1 approfondita discussione in cui vengono chieste alcune delucidazioni in merito alla classificazione delle poste di bilancio interessate, con il voto favorevole dei presenti delibera di approvare e ratificare l'operato dell'amministratore unico, riconoscendo a favore della signora CP_1 il credito di euro 230.000 per attività prestata a favore della società per il periodo dall'anno 2001
[...] all'anno 2019.
La sig.ra dichiara di essere disponibile a non richiedere immediatamente il pagamento Controparte_1 dell'importo vantato nei confronti della società immobiliare credito che si dichiara disponibile a Parte_1 considerare infruttifero fino al 31 dicembre 2020”.
*** 4 La revoca della delibera del 20.12.19 ad opera dell'assemblea in data 26.11.24 non inficia in alcun modo il valore di essa ai fini interpretativi del c.d. “accordo transattivo”, allo stesso modo la querela di falso della medesima delibera del 2019 non limita l'efficacia di essa ai medesimi fini interpretativi anche osservato che le poste debitorie per come riconosciute nel 2019 sono state riportate poi in tutte le successive delibere. Egualmente non hanno rilievo le eccezioni di parte opponente relative alle modalità irregolari di tenuta dei verbali di assemblea dall' Parte_1 stessa.
Non vi sono elementi, a fronte del chiaro tenore letterale, per interpretare il testo dell'accordo come una dilazione di pagamento.
Egualmente non sono stati addotti elementi per offrire prova di una simulazione del contratto di mutuo.
L'accordo fonte del credito azionato nel decreto ingiuntivo opposto deve essere letto come un accordo complesso: un riconoscimento di debito conseguente al rapporto di lavoro estinto mediante la concessione della medesima somma a titolo di mutuo concesso dal socio lavoratore creditore in favore della società datrice di lavoro.
Pertanto, l'unico titolo residuo sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione è il contratto di mutuo concesso dalla socia lavoratrice Controparte_1 in favore della società datrice di lavoro Parte_1
Alla luce di tale ricostruzione della vicenda contrattuale devono essere valutate le eccezioni preliminari.
I. Le eccezioni preliminari: clausola compromissoria e competenza del Tribunale
Sezione Imprese
La parte opponente ha dedotto che la controversia ha ad oggetto i rapporti tra società e socio e, pertanto, deve essere deferita al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale: “Qualsiasi controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili, relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle per la quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) saranno deferite alla decisione di un collegio di tre arbitri, da nominarsi dal Consiglio della Camera Arbitrale, istituita presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Bergamo, che opererà in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale stessa, che le parti espressamente dichiarano di accettare e che deciderà in via rituale secondo diritto.”.
5 La parte opposta eccepisce al contrario che trattandosi di credito di lavoro esso non è compromettibile in arbitri.
Alla luce dell'interpretazione della vicenda contrattuale intercorsa tra le parti, si osserva che il titolo sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione è il mutuo concesso dalla signora in favore di CP_1 Parte_1
La domanda di un socio-amministratore di una S.r.l. diretta a far valere un credito nei confronti della stessa società deve essere instaurata dinanzi all'”arbitro nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società” laddove lo statuto della società riconosca – tramite clausola compromissoria – la competenza dell'arbitro come sopra individuato per tutte le controversie sorte tra socio e società aventi ad oggetto diritti disponibili.
Il credito vantato dal socio rappresenta certamente un diritto disponibile, rinunciabile e transigibile e, pertanto, tra quelli che possono essere devoluti in arbitrato in virtù della clausola compromissoria statutaria.
Di conseguenza, certamente la controversia relativa al finanziamento ad opera del socio può essere oggetto di clausola compromissoria e, alla luce dell'art. 25 dello Statuto della opponente, così è stato stabilito in sede di costituzione della opponente.
***
Quanto agli effetti della sussistenza e applicazione della clausola compromissoria rispetto all'emesso decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, la giurisprudenza maggioritaria e condivisa da questo Giudice sancisce il seguente principio di diritto: “l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri”, sul punto
Tribunale di Milano, Sez. Spec. Impresa, 2018, n. 5450 pubblicata su www.giurisprudenzadelleimprese.it la quale ha ribadito che “l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), tale per cui, laddove operi la clausola compromissoria:
1.sussistendo i presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e tenuto conto della non rilevabilità d'ufficio del difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri, il giudice ordinario deve emettere il decreto ingiuntivo richiesto da una delle parti 2. ma, quando sia proposta opposizione e il debitore ingiunto eccepisca la competenza arbitrale, si verificano i presupposti fissati nel compromesso, venendo quindi a cessare la competenza del giudice ordinario, 3. il quale ultimo una volta che rilevi 6 l'esistenza della valida clausola compromissoria, non potrà che dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri”.
L'orientamento era stato del resto già affermato dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni
Unite, la quale ha stabilito tout court che “per costante giurisprudenza di questa Corte, la clausola di compromesso in arbitro non osta all'emissione di un decreto ingiuntivo” (ass. civ. Sez. Unite, Ord. 18 settembre 2017, n. 21550).
Alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 819-ter secondo comma,
c.p.c., nella parte in cui escludeva l'applicabilità ai rapporti tra arbitrato e processo delle regole corrispondenti alle previsioni dell'art. 50 c.p.c., va assegnato alle parti un termine per la riassunzione della controversia innanzi agli arbitri (Corte Cost. sent. n. 223/2013).
Si compensano integralmente le spese di lite, considerate le difficoltà di interpretazione del c.d. accordo transattivo e la legittimità della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale adito, per essere la controversia devoluta ad arbitri;
- dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 369/24 notificato il 23.8.24,
- assegna il termine di mesi 3 dalla comunicazione per la riassunzione della causa dinanzi agli arbitri;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Bergamo, 26.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giulia Bertolino
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