Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2008, n. 32424
CASS
Sentenza 10 luglio 2008

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In tema di colpa professionale, il medico specializzando è titolare di una posizione di garanzia in relazione alle attività personalmente compiute nell'osservanza delle direttive e sotto il controllo del medico tutore, che deve verificarne i risultati. (La Corte ha precisato che il medico specializzando deve rifiutare i compiti che non ritiene in grado di compiere, poiché in caso contrario se ne assume la responsabilità a titolo di cosiddetta colpa per assunzione).

Commentari2

  • 1Medici specializzandi: quale responsabilità per la Cassazione?
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 28 aprile 2017

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  • 2L'autonomia vincolata dello specializzando a cura dell'Avv. Assunta Panaia
    Panaia Assunta · https://www.diritto.it/ · 28 ottobre 2010

    Non sono pochi i casi in cui, nell'ambito di un intervento medico-chirurgico eseguito in équipe, siano stati causati danni al paziente attraverso attività poste in essere da assistenti in formazione, c.d specializzandi. Una formazione, quella dei medici specialisti, disciplinata nel D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, che, come previsto dall'art. 20, comma 1, lett. e) dello stesso decreto, implica anche la <>. Cosicché, il medico specializzando non può definirsi come un mero spettatore esterno, un discepolo estraneo alla comunità ospedaliera. Egli, bensì, partecipa alle “attività e responsabilità” tipiche della struttura dove si svolge la sua formazione. Non è superfluo, a questo punto, fare …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2008, n. 32424
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32424
Data del deposito : 10 luglio 2008

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