Sentenza 28 aprile 1999
Massime • 1
L'ordine di demolizione della costruzione abusiva è attribuito dall'art. 7 legge 47 del 1985 al giudice autonomamente e non in via di supplenza rispetto al corrispondente potere del sindaco. Pertanto la contestuale emanazione di un ordine di demolizione dell'autorità amministrativa non provoca alcuna incompatibilità tra i due provvedimenti e, per converso, la sospensiva del T.A.R. di tale ordine non determina automaticamente la sospensione dell'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/04/1999, n. 10747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10747 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Davide AVITABILE Presidente del 28/3/1999
Dr. Guido DE MAIO Consigliere SENTENZA
Dr. Olindo SCHETTINO Consigliere N. 1489
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Salvatore SALVAGO Consigliere N. 1489
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DE LL MA, nato il [...] a [...],
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 7 maggio 1998 n. 2905, con la quale, in riforma delle sentenze del Pretore di Latina, Sez. Dist. di Minturno, 25 settembre, 13 e 20 novembre 1996, è stato dichiarato colpevole dei reati p. e p. a) dall'art. 20 lett. c) L. 28 febbraio 1985 n. 47, accertato in Roma il 20 marzo 1995 con opere iniziate nel mese di giugno del 1994, e b) dall'art. 1 sexies L. 1985 n. 431, accertati in Minturno il 12 luglio 1993, il 27 novembre 1994 e il 5 gennaio 1995, in continuazione, e condannato alla pena, sospesa, di mesi due di arresto e L. 35 milioni di ammenda. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. Mannino;
Lette le conclusioni del P.G., in persona del dr. Antonio ALBANO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza sopra indicata, con la quale è stato dichiarato colpevole dei reati suddetti per aver costruito abusivamente vari manufatti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, RI De LL propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. La Corte d'appello ha rigettato l'istanza di sospensione del giudizio con riferimento al ricorso proposto dal ricorrente al T.A.R.Lazio e ha ritenuto inapplicabile l'art. 12 L. 1985 n. 47, mentre il ricorrente aveva avanzato la richiesta ai sensi dell'art. 479 c.p.p., senza che la Corte ne verificasse i presupposti in relazione alla questione amministrativa dedotta davanti al T.A.R. avverso il rigetto da parte del Sindaco di Minturno dell'istanza di sanatoria sul presupposto che le costruzioni fossero state eseguite dopo il termine di legge.
Inoltre la Corte d'appello ha confermato, sia pur nella sola motivazione, le sentenze pretorili appellate anche per quanto riguarda l'ordine di demolizione, che però spetta al giudice penale solo in assenza di statuizioni dell'autorità amministrativa, che nella specie era già intervenuta con l'ordine di demolizione del Sindaco di Minturno, impugnato dal ricorrente davanti al T.A.R.Lazio, il quale aveva adottato un provvedimento di sospensiva.
2. La Corte d'appello ha errato nel ritenere che l'eccezione di intempestività del deposito della lista testimoniale, in quanto senza data, doveva essere dedotta entro il termine previsto dall'art.182 c. 2 c.p.p. perché il termine per l'eccezione di inammissibilità è analogo a quello delle nullità assolute e coincide col giudicato.
3. La Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado perché il Pretore, senza provvedere sull'istanza di rinvio del difensore, impegnato il 18 settembre 1976 presso altra sede giudiziaria, aveva proceduto mediante nomina di un difensore d'ufficio.
4. (motivo aggiunto) La questione amministrativa, tuttora pendente davanti al T.A.R. Lazio per l'annullamento del provvedimento del Commissario Prefettizio del 14 aprile 1995 di rigetto dell'istanza di sanatoria dei manufatti abusivamente costruiti, costituisce una pregiudiziale rispetto al processo penale, del quale si chiede che la Corte di cassazione disponga la sospensione.
Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile. Con il primo e il quarto motivo d'impugnazione il ricorrente ripropone l'argomento, ormai vieto, dell'esercizio da parte del giudice di un potere riservato dalla legge all'autorità amministrativa, sul quale è intervenuta Cass., Sez. U., 24 luglio 1996 n. 15, ric. Monterisi, per ribadire che la sussistenza dei presupposti per la sanatoria delle costruzioni abusive ai sensi degli artt. 31 e sgg. L. 1985 n. 47, in quanto causa estintiva dei reati previsti dalla legge citata, costituisce oggetto di verifica interna al processo penale e, quindi, esercizio della funzione giurisdizionale e non amministrativa. In particolare, l'orientamento giurisprudenziale è costante nel ritenere che spetta al giudice penale non solo il controllo della tempestività della domanda e dell'avvenuto pagamento dell'oblazione, ma anche la riferibilità di essa agli aventi diritto alla sanatoria;
il rispetto dei limiti volumetrici dell'immobile per cui si chiede la sanatoria e di quelli cronologici, relativi al completamento di esso;
la corretta determinazione della somma dovuta per l'oblazione, mediante la certificazione di congruità rilasciata dal sindaco, e l'avvenuto versamento di essa (v., da ultimo, Cass., Sez. III, 20 novembre 1997 n. 512, ric. P.M. in proc. Mazzola P.). La procedura amministrativa concernente la sanatoria della costruzione abusiva e il processo penale per l'accertamento e la repressione dei reati commessi costruendo abusivamente, che comprendono il controllo della verificazione della causa estintiva di tali reati, si svolgono in condizioni di assoluta autonomia, per cui è escluso che le vicende della prima, anche nel caso dell'impugnazione davanti al giudice amministrativo, possano far sorgere tecnicamente una questione pregiudiziale tra il giudizio amministrativo nel quale si impugna il rigetto dell'istanza di sanatoria da parte del sindaco e il processo penale. In ogni caso la sospensione del processo ex art. 479 c.p.p. costituisce una mera facoltà, il cui esercizio è legato a valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità.
Il vizio lamentato non sussiste palesemente neppure per quanto riguarda la conferma dell'ordine di demolizione impartito dai giudici di primo grado.
L'ordine di demolizione della costruzione abusiva è attribuito dall'art. 7 L. 1985 n. 47 al giudice autonomamente e non in via di supplenza rispetto al corrispondente potere del sindaco (v., per tutte, Cass., Sez. III, 10 gennaio 1997 n. 3336, ric. Salerno). Pertanto, la contestuale emanazione di un ordine di demolizione dell'autorità amministrativa competente non provoca evidentemente alcuna incompatibilità tra i due provvedimenti e, per converso, la sospensiva del T.A.R. di tale ordine non determina automaticamente la sospensione dell'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 7 L. 1985 n. 47 (parallelamente, l'esercizio da parte del sindaco del potere di demolizione è censurabile da parte del giudice amministrativo ma non dal giudice ordinario, anche se questi con la sentenza di condanna ha emesso analogo provvedimento: Cass., Sez. III, 12 luglio 1997 n. 2169, ric. Prete), ma solo un'esigenza di valutazione e coordinamento in sede esecutiva (Cass., Sez. III, 16 novembre 1996 n. 4227 ric. P.M. ed Agoglia;
Sez. III, 7 agosto 1996 n. 2870, ric. P.M. in proc. Petrino).
L'autonomia dei provvedimenti comporta che la coordinazione non si esige e non si realizza al livello del processo di cognizione, seguendo il criterio della pregiudizialità del provvedimento amministrativo, ma nel momento terminale delle due procedure, laddove la reciproca interferenza dei provvedimenti amministrativo e giurisdizionale effettivamente si verifica, e si risolve mediante la ricerca da parte del giudice penale del coordinamento con il più ampio governo del territorio assegnato dalla legge all'Amministrazione in vista della comune finalità. Il secondo motivo d'impugnazione è altrettanto infondato, prima di tutto in fatto, perché la mancanza della data non dimostra necessariamente l'intempestività del deposito della lista, e poi in linea di principio, perché l'inammissibilità si differenzia dalla nullità non solo concettualmente, ma anche negli effetti concreti, in quanto è compatibile con la soluzione pragmatica per cui la presentazione tardiva della lista non implica l'inutilizzabilità della prova testimoniale che sia stata comunque assunta, in quanto non vi è un divieto di assunzione che legittimerebbe l'applicazione dell'art. 191 c.p.p. (Cass., Sez. 18 marzo 1993 ric. Radisi) Del pari manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, a proposito del quale si deve precisare in fatto che il difensore del De LL, del quale questi aveva trasmesso al Pretore di Minturno la dichiarazione di nomina data 13 settembre 1996, pur essendo evidentemente già a conoscenza dell'impedimento professionale concorrente fissato per il 18 settembre 1996, a distanza di soli cinque giorni, solo il giorno dell'udienza ne diede comunicazione al Pretore mediante dichiarazione che solo in quello stesso giorno aveva provveduto a munire di attestazione di veridicità da parte della cancelleria della Pretura di Cassino. La comunicazione, peraltro, oltre ad essere intempestiva non dava alcuna spiegazione delle ragioni che imponevano il rinvio dell'uno anziché dell'altro processo ne' chiariva i motivi dell'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. nell'uno e nell'altro processo (Cass., Sez. U., 24 aprile 1992 n. 4708, ric. Fogliani e, da ultimo, Cass., Sez. I, 10 gennaio 1998 n. 227, ric. Futia) In ogni caso l'udienza del 18 settembre 1996 fu rinviata dal Pretore di Minturno preliminarmente per l'assenza di un testimone e, quindi, nessun pregiudizio ha avuto il ricorrente dalla nomina di un difensore d'ufficio che possa giustificare la sua richiesta di nullità dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 1999