Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2007, n. 21594
CASS
Sentenza 2 aprile 2007

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Massime1

In tema di colpa professionale, risponde del reato commesso dal medico specializzando, materiale esecutore dell'intervento chirurgico, anche il primario, cui lo specializzando è affidato, il quale, allontanandosi durante l'operazione, viene meno all'obbligo di diretta partecipazione agli atti medici posti in essere dal sanitario affidatogli.

Commentari2

  • 1Medici specializzandi: quale responsabilità per la Cassazione?
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 28 aprile 2017

    Il recente processo di allineamento della legislazione italiana relativa alle scuole di specializzazione alla regolamentazione adottata dall'Unione europea ha radicalmente trasformato il ruolo del medico specializzando nelle strutture sanitarie ove è tenuto ad operare. Tale mutamento ha suscitato numerosi interrogativi circa il ruolo e la funzione dello specializzando, con riferimento, in modo particolare, alla sua collocazione giuridica delle diverse forme di attività sanitarie. Il primo riferimento normativo è il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 con il quale si è data attuazione alla direttiva 82/76/CE che, disciplinando l'attività del medico non strutturato, è intervenuto con pochi ma …

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  • 2L'autonomia vincolata dello specializzando a cura dell'Avv. Assunta Panaia
    Panaia Assunta · https://www.diritto.it/ · 28 ottobre 2010

    Non sono pochi i casi in cui, nell'ambito di un intervento medico-chirurgico eseguito in équipe, siano stati causati danni al paziente attraverso attività poste in essere da assistenti in formazione, c.d specializzandi. Una formazione, quella dei medici specialisti, disciplinata nel D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, che, come previsto dall'art. 20, comma 1, lett. e) dello stesso decreto, implica anche la <>. Cosicché, il medico specializzando non può definirsi come un mero spettatore esterno, un discepolo estraneo alla comunità ospedaliera. Egli, bensì, partecipa alle “attività e responsabilità” tipiche della struttura dove si svolge la sua formazione. Non è superfluo, a questo punto, fare …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2007, n. 21594
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21594
Data del deposito : 2 aprile 2007

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