Sentenza 28 settembre 2005
Massime • 1
La violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza dà luogo ad una nullità non rientrante fra quelle assolute ed insanabili, ma a regime intermedio, sicchè tale vizio non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità ove esso non sia stato denunciato nei motivi di appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2005, n. 44008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44008 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 28/09/2005
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1869
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 37379/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di EN SC nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 03/05/2004 dalla Corte di appello di Bari;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore, avv. Nicola Di Pierro in sostituzione dell'avv. FRANCO Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza 08/06/2001 il Tribunale di Trani dichiarava Di EN SC responsabile, quale amministratore della srl Adriatica Gestioni, fallita il 06/11/1996, di bancarotta documentale ex L. Fall., art. 217, comma 2, così qualificato il fatto originariamente contestato in termini di bancarotta fraudolenta documentale e, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, lo condannava a pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede in favore della parte civile (curatela del fallimento Adriagest srl); assolveva il predetto dall'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale perché il fatto non sussiste. Con pronuncia 03/05/2004 la Corte di appello di Bari, riconosciuta la prevalenza delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., riduceva la pena inflitta;
avverso questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo:
1 - violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza per essersi contestato un fatto omissivo (mancata tenuta di determinati libri) ed essersi ritenuto un fatto commissivo (tenuta di scritture in modo inattendibile).
2 - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'operato riconoscimento dei danni alla parte civile.
3 - estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La Corte osserva.
Non sussistono ragioni per ritenere il ricorso inammissibile nel suo complesso e pertanto il reato per cui è intervenuta condanna risulta estinto, essendosi il termine massimo di cui agli artt. 157, 160 c.p. compiuto il 06/05/2004.
Deve quindi esaminarsi, secondo il disposto dell'art. 578 c.p.p., il gravame agli effetti delle disposizioni civili.
L'eccezione procedurale sub 1 è da ritenersi preclusa. Invero il principio di correlazione tra sentenza ed accusa è posto a tutela del diritto di difesa e la sua inosservanza comporta una nullità a carattere intermedio che, se verificatasi in primo grado, deve essere dedotta prima della delibazione della sentenza del grado successivo (Cass. 09/01/1997 n. 000 41 RV. 207407; Cass. 07/07/1999 n. 0 8639 RV. 214316; Cass. 10/12/1999 n. 14101 RV. 215797), il che nel presente caso non si è verificato, risultando anzi che nell'atto di appello il De EN ebbe ad accettare il contraddittorio sull'ipotesi criminosa ritenuta dal Tribunale ed a difendersi con riguardo alla medesima;
la suddetta considerazione è decisiva ed assorbe ogni ulteriore rilievo sul merito della questione. Infondato è il secondo motivo.
Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ne' il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze pregiudizievoli: la pronuncia de qua costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo alla misura ed alla stessa esistenza del danno, il quale accertamento è rimesso al giudice della liquidazione (Cass. 26/08/1994 n. 0 9266 RV. 199071; Cass. 26/01/1999 n. 0 1045 RV. 212284; Cass. 29/03/2005 n. 12199 RV. 231044). Orbene, con precipuo riguardo alla bancarotta semplice documentale va puntualizzato che, se il verificarsi di un danno non rappresenta un elemento costitutivo di siffatto reato, non v'è dubbio peraltro che il realizzarsi di quest'ultimo possa comportare pregiudizio per i creditori.
In conclusione s'impone l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione ed il rigetto del ricorso agli effetti delle disposizioni civili.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2005