2. La cessazione della materia del contendere e' dichiarata ((...)) , con decreto del presidente o con sentenza della commissione.
Il provvedimento presidenziale e' reclamabile a norma dell'art. 28.
((3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.)) -------------- AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4-12 luglio 2005, n. 274 (in G.U. 1a s.s. 20/7/2005, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge".