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15 gennaio 1993
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21 luglio 2005
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1 gennaio 2016
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1 gennaio 2026
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20 febbraio 2026
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Art. 46. Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere 1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
2. La cessazione della materia del contendere e' dichiarata ((...)) , con decreto del presidente o con sentenza della commissione.
Il provvedimento presidenziale e' reclamabile a norma dell'art. 28.
((3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.)) -------------- AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4-12 luglio 2005, n. 274 (in G.U. 1a s.s. 20/7/2005, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge".
2. La cessazione della materia del contendere e' dichiarata ((...)) , con decreto del presidente o con sentenza della commissione.
Il provvedimento presidenziale e' reclamabile a norma dell'art. 28.
((3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.)) -------------- AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4-12 luglio 2005, n. 274 (in G.U. 1a s.s. 20/7/2005, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge".
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- 1. Antonino RussoAccesso limitatohttps://www.eutekne.info/ · 1
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 21/05/2025, n. 2921Provvedimento: […] Vista la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni per intervenuto sgravio delle somme richieste con la cartella impugnata e la documentazione depositata in atti; visti i motivi aggiunti presentati dal ricorrente; visto l'Art. 46 Codice del Processo Tributario, la Corte nella seduta dell'8/5/25, letti gli atti e sentito il relatore che ha illustrato i fatti di causa, accoglie il ricorso e condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.000,00 oltre oneri di legge, se dovuti, a favore del ricorrente. P.Q.M.Leggi di più...
- avviso di liquidazione·
- compensazione spese processuali·
- art. 46 Codice del Processo Tributario·
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