Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2004, n. 32901
CASS
Sentenza 20 gennaio 2004

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Massime1

In tema di colpa professionale del medico, il concreto e personale espletamento di attività da parte dello specializzando comporta pur sempre l'assunzione diretta, da parte sua, della posizione di garanzia nei confronti del paziente, condivisa con quella che fa capo a chi le direttive impartisce, secondo i rispettivi ambiti di pertinenza e di incidenza; anche sullo specializzando incombe pertanto l'obbligo di osservanza delle "leges artis" che hanno come fine la prevenzione del rischio non consentito. (Nella specie la Corte ha ritenuto che lo specializzando non fosse esente da responsabilità non avendo egli valutato l'errore nella direttiva impartitagli dal primario - con lui in sala operatoria).

Commentario1

  • 1Medici specializzandi: quale responsabilità per la Cassazione?
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 28 aprile 2017

    Il recente processo di allineamento della legislazione italiana relativa alle scuole di specializzazione alla regolamentazione adottata dall'Unione europea ha radicalmente trasformato il ruolo del medico specializzando nelle strutture sanitarie ove è tenuto ad operare. Tale mutamento ha suscitato numerosi interrogativi circa il ruolo e la funzione dello specializzando, con riferimento, in modo particolare, alla sua collocazione giuridica delle diverse forme di attività sanitarie. Il primo riferimento normativo è il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 con il quale si è data attuazione alla direttiva 82/76/CE che, disciplinando l'attività del medico non strutturato, è intervenuto con pochi ma …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2004, n. 32901
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32901
Data del deposito : 20 gennaio 2004

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