Sentenza 13 novembre 2014
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta del soggetto che, per commettere un furto, si introduca all'interno di una farmacia soltanto quando l'introduzione clandestina avvenga nelle parti dell'immobile destinati, per l'uso che in concreto ne è fatto, a privata dimora, vale a dire quale luogo non pubblico in cui le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti di vita privata ancorché non necessariamente coincidenti con quelle propriamente domestiche o familiari ma identificabili anche con attività produttiva, professionale, culturale o politica.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2014, n. 51749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51749 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 13/11/2014
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 2169
Dott. ZOSO Liana Maria T. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 20120/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI SQ N. IL 29/08/1954;
RR MA SA N. IL 19/08/1955;
avverso la sentenza n. 2565/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 29/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Avv. Gen. Stabile Carmine, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore avv. Cristofaro R., del foro di Cesena, per IO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale di Forlì, per quanto qui rileva, all'esito di giudizio celebrato con rito abbreviato, ha ritenuto IO PA e ON IO responsabili dei reati di cui agli artt. 416 e 624 bis c.p. (una serie di furti in danno di farmacie) e, ritenuta la continuazione con altri analoghi reati separatamente giudicati, li ha condannati alla pena di giustizia. La corte di appello ha confermato la ritenuta responsabilità riducendo la pena inflitta.
3. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso per cassazione entrambi gli imputati per il tramite del rispettivo difensore. ON denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al reato associativo sostenendo che si sarebbe dovuto prendere atto della inesistenza di una stabile organizzazione tra gli imputati dedita alla commissione di furti di prodotti farmaceutici e cosmetici;
nonché in ordine alla qualificazione giuridica dei furti ex art. 624 bis c.p., e cioè furti in privata dimora, laddove avrebbe dovuto essere ritenuta l'ipotesi di furto semplice ex art. 624 c.p.; il furto non si poteva ritenere commesso in un'abitazione poiché i locali delle farmacie non potevano considerarsi luoghi di privata dimora atteso che i titolari delle stesse non avevano le loro abitazioni presso la farmacia nei cui locali non svolgevano alcuna attività personale. Analoghi motivi vengono sollevati da IO che sostiene l'impossibilità di ritenere sussistenti le contestazioni alla luce dei principi formulati da questa Corte in tema di reato associativo e di furto ex art. 624 bis c.p. che ampiamente richiama. Chiede inoltre una maggiore considerazione per gli elementi di cui all'art. 133 c.p. nella determinazione della pena, e lamenta l'eccessivo aumento di pena disposto a titolo di continuazione per i vari reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento limitatamente alla qualificazione dei furti ex art. 624 bis c.p.. 2.1 Possono al riguardo in primo luogo richiamarsi le considerazioni di recente svolte da questa Corte (sez. 4, 26.6.2014 n. 33413) in occasione di analogo ricorso, osservazioni che il Collegio interamente condivide. Com'è noto l'art. 624 bis, introdotto dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 2, innovando rispetto alla previsione contenuta nell'art. 625 c.p., n. 1, che indicava quale aggravante del furto la condotta realizzatasi attraverso la introduzione o l'intrattenersi in un edificio destinato ad altrui "abitazione", prevede - configurandola quale fattispecie autonoma di reato, al fine di sottrarla al giudizio di bilanciamento, e sanzionandola con pena più severa - la condotta dell'impossessamento mediante introduzione in un luogo destinato a "privata dimora" ovvero nelle sue pertinenze. La locuzione utilizzata ha recepito in parte i risultati della precedente elaborazione giurisprudenziale sulla nozione di "abitazione" presente nel soppresso art. 625 c.p., n. 1., ma anche nella rubrica della nuova norma.
Infatti, già nel vigore della previgente previsione, la nozione di abitazione, evocando quella del luogo finalizzato a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare, aveva consentito di includervi anche locali che, pur non comunicando direttamente con l'abitazione, sono tuttavia destinati a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare (Sez. 5, n. 11077 del 14/10/1992 -dep. 17/11/1992, De Battisti, Rv. 192547), come le autorimesse (Sez. 2, n. 22937 del 29/05/2012 - dep. 12/06/2012, Muffatti e altro, Rv. 253193;
Sez. 5, n. 21948 del 02/02/2001 - dep. 31/05/2001, Pinto G, Rv. 219027); i cortili i quali, pur non essendo adibiti a vera e propria abitazione, costituiscono parte integrante del luogo abitato per essere destinati, con carattere di indispensabile strumentalità, all'attuazione delle esigenze della vita abitativa (Sez. 2, n. 6287 del 29/10/1990 - dep. 10/06/1991, Busatta, Rv. 187399); le scale (Sez. 2, n. 5202 del 06/06/1988 - dep. 13/04/1989, Savagni, Rv. 181005); il negozio intercomunicante con alcuni vani adibiti ad abitazione (Sez. 2, n. 3951 del 25/11/1980 - dep. 30/04/1981, Scarano, Rv. 148594); un'area privata di pertinenza dell'abitazione condotta in locazione dallo stesso autore del fatto (Sez. 2, n. 22909 del 22/05/2012 - dep. 12/06/2012, Baldi, Rv. 253191); la stanza d'ospedale destinata all'uso del personale paramedico (Sez. 5, n. 3703 del 02/02/1993 - dep. 16/04/1993, Mangano, Rv. 194349); uno spazio di una abitazione distinto e appartato dalla parte (solo) nella quale l'autore del furto era stato autorizzato ad accedere, essendo necessario distinguere, in funzione del consenso espresso dal soggetto passivo, tra i diversi locali che compongono l'abitazione (Sez. 2, n. 8276 del 16/05/1988 - dep. 09/06/1989, Mattioni, Rv. 181523).
A maggior ragione la rilevanza di luoghi non strettamente riconducibili al concetto di abitazione emerge dalla formulazione della nuova norma, essendo quella di "privata dimora" nozione più ampia e comprensiva di quella di "abitazione" (come è dimostrato anche dalla formulazione dell'art. 614 c.p., ove sono entrambi presenti), in essa rientrando tutti quei luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata ovvero attività di carattere culturale, professionale e politico. Si è quindi ritenuto che vi rientrano, ad es.: gli studi professionali, gli spazi di esercizi commerciali o di stabilimenti industriali nei quali la persona offesa possa svolgere, anche in modo contingente, atti di vita privata (Sez. 5, n. 30957 del 02/07/2010 - dep. 03/08/2010, Cirlincione, Rv. 247765; Sez. 5, n. 43089 del 18/09/2007 - dep. 22/11/2007, P.G. in proc. Salvadori, Rv. 238493;
Sez. 5, n. 43671 del 17/09/2003 - dep. 14/11/2003, Sgaramella, Rv. 226415; Sez. 4, n. 18810 del 26/02/2003 - dep. 18/04/2003, P.M. in proc. Solimano, Rv. 224568), compreso anche un pubblico esercizio, nelle ore di chiusura, utilizzato dal proprietario per lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia pure inerente alla gestione del locale stesso (v. Sez. 4, n. 32232 del 10/06/2009 -dep. 06/08/2009, P.G. in proc. Caglioni, Rv. 244432); la portineria di un condominio (Sez. 5, n. 28192 del 25/03/2008 - dep. 09/07/2008, Tagliartela, Rv. 240442); le aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini (Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013 - dep. 28/01/2013, B., Rv. 255080); il cortile condominiale, che costituisca pertinenza di una privata dimora (Sez. 7, n. 3959 del 02/10/2012 - dep. 24/01/2013, Romano, Rv. 255100); uno studio odontoiatrico (Sez. 5, n. 10187 del 15/02/2011 - dep. 14/03/2011, Gelasio, Rv. 249850); l'interno di un campo da tennis inserito in un complesso alberghiero (Sez. 5, n. 4569 del 22/12/2010 - dep. 08/02/2011, Bifara, Rv. 249268); una baracca adibita a spogliatoio in un cantiere edile (Sez. 5, n. 32093 del 25/06/2010 - dep. 20/08/2010, Truzzi e altro, Rv. 248356); l'area di uno stabilimento adibita a deposito merci considerato che lo stabilimento rappresenta uno degli snodi fondamentali in cui si svolge la vita privata dell'imprenditore, atteso che i beni prodotti devono essere necessariamente depositati al suo interno al fine di organizzare e stabilire quantità correlate all'andamento prevedibile della domanda nonché cadenze e prezzi di vendita (Sez. 5, n. 33993 del 05/07/2010 - dep. 21/09/2010, Cannavale e altri, Rv. 248421).
Nè si richiede che, per poter esser ritenuto "destinato a privata dimora", il luogo dal quale siano sottratte le cose sia munito di particolari accorgimenti per impedire l'ingresso del pubblico, essendo sufficiente che si tratti di area distinta e appartata e come tale facilmente riconoscibile, o per la sua effettiva utilizzazione o per le modalità della sua sistemazione (per esempio l'arredamento) da cui sia desumibile lo scopo abitativo o comunque la destinazione a privata occupazione (Sez. 2, n. 23402 del 18/05/2005 - dep. 21/06/2005, Pangallo, Rv. 231885; Sez. 4, n. 40245 del 30/09/2008 - dep. 28/10/2008, P.M. in proc. Aljmi, Rv. 241331, che ha ritenuto privata dimora, ai fini del disposto dell'art. 624 bis c.p., la sagrestia, in quanto funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto, servente non solo all'edificio sacro, ma alla stessa casa canonica;
nonché, Sez. 4, n. 20022 del 16/04/2008 - dep. 19/05/2008, Castri, Rv. 239980, che, parimenti, ha ritenuto corretta la qualificazione ex art. 624 bis c.p. del furto commesso all'interno di un palazzo di giustizia, in un locale adibito a spogliatoi degli avvocati: trattavasi, infatti, di luogo in cui gli avvocati si trattenevano, seppure soltanto temporaneamente, per compiere atti della propria vita quotidiana, e che non poteva definirsi come pubblico o aperto al pubblico per il solo fatto che fosse accessibile a più di un avvocato;
sez. 5, n. 22725 del 05/05/2010 - dep. 14/06/2010, P.G. in proc. Dunca, Rv. 247969, che ha qualificato nei detti termini un locale destinato a ripostiglio posto all'interno di esercizio commerciale, ancorché non munito di particolari accorgimenti per impedire l'ingresso del pubblico;
Sez. 4, n. 37908 del 25/06/2009 - dep. 25/09/2009, Apprezzo, Rv. 244980, che ha ritenuto costituire privata dimora agli effetti della norma citata il locale di servizio posto nel retro di una farmacia, la cui porta era rimasta socchiusa, durante l'orario di apertura;
Sez. 5, n. 4569 dep. 22/12/2010 - dep. 08/02/2011, Bifara, Rv. 249268, che ha ritenuto integrare il delitto di furto in abitazione la condotta di colui che commetta il furto all'interno di un campo di tennis inserito in un complesso alberghiero, considerato che esso costituisce pertinenza dell'albergo e luogo nel quale i soggetti che ivi si intrattengono, anche solo per svolgere attività ludica, pongono in essere atti relativi alla propria sfera privata). Pur in relazione a tale più ampio campo semantico rilevante ai fini della identificazione del concetto di "privata dimora" non appare dubbio tuttavia che, al fine di individuare una linea di discrimine tra la più grave fattispecie sanzionata dall'art. 624 bis c.p. e quella di cui all'art. 624 c.p., occorre pur sempre - pena altrimenti una tendenziale e arbitraria sovrapposizione delle due ipotesi - che il luogo nel quale è perpetrato il furto abbia per sua struttura o per l'uso che ne è fatto in concreto una destinazione legata e riservata alla esplicazione di attività proprie della vita privata della persona offesa, ancorché non necessariamente coincidenti con quelle propriamente domestiche o familiari ma identificabili anche con attività produttiva, professionale, culturale, politica. Deve cioè trattarsi di luoghi deputati allo svolgimento di attività che richiedano una qualche apprezzabile permanenza, ancorché transitoria e contingente, della persona offesa, per taluna delle finalità predette.
Ciò del resto conformemente alla ratio della previsione che è quella della tutela della sicurezza fisica della vittima che si trovi all'interno di luoghi nei quali essa soggiorni sia pure per breve tempo per attività privata, essendo inoltre tale tipo di condotta sintomatico di una maggiore audacia e pericolosità dell'agente e, quindi, determinante un maggiore allarme sociale.
3. Venendo al caso di specie, la sentenza impugnata, nel ritenere la qualifica di furto in appartamento, ha osservato che è notorio che le farmacie, diversamente da altre tipologie di esercizi commerciali (ad es. i supermercati e i grandi magazzini) dispongono di aree assolutamente interdette al pubblico (quelle ad. esempio dove sono stivate le scorte di medicinali) oltre che di locali (spogliatoi, armadietti, servizi igienici) riservati al titolare e ai dipendenti in cui questi ultimi, durante i turni di lavoro (ma anche quando non sono in servizio) ripongono e custodiscono effetti personali, luoghi in cui nessun'altro può avere accesso perché destinati alle esigenze private di chi, in quei luoghi, trascorre la propria giornata;
per di più le farmacie devono garantire anche turni notturni e sono ordinariamente attrezzate per ospitare personale anche di notte o durante le festività, e pertanto a nulla rileverebbe che, nella concreta fattispecie, gli imputati abbiano sempre agito di notte, in momenti in cui all'interno delle farmacie non vi era nessuno, allo stesso modo in cui non rileva, ai fini della configurazione del reato di furto in abitazione, il fatto che l'introduzione in una privata abitazione avvenga di notte ed in assenza degli occupanti.
Tale motivazione non può essere condivisa. L'art. 624 bis c.p. richiama nella rubrica la nozione di abitazione e specifica la condotta nella "introduzione in un edificio o altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa". Dunque mentre nessun problema si pone per i luoghi destinati ad abitazione, essendo la abitazione per sua struttura destinata a luogo di privata dimora, nozione che assorbe in ogni caso quello di privata dimora sicché non vi è bisogno di accertare in concreto la destinazione, residua il problema, come peraltro dimostra la casistica sopra evidenziata, della natura di un furto commesso nei confronti di un esercizio commerciale o altri luoghi non tipicamente destinati a privata dimora ma all'interno dei quali possono esistere spazi di tal genere. Tale situazione peraltro è generalmente propria di tutti i locali commerciali atteso che è normale che gli stessi abbiano un qualche spazio "riservato" ai proprietari e/o dipendenti, oltre ovviamente ai locali igienici;
con la conseguenza che una interpretazione meramente astratta dell'art. 624 bis porterebbe alla applicazione generalizzata di tale fattispecie a tutti gli esercizi commerciali, ben al di là di quelli che sono i limiti della fattispecie di violazione di domicilio , pur presa a riferimento. Ad avviso del Collegio dunque la specifica fattispecie in esame può essere ritenuta solo quando la condotta di furto si indirizza nei confronti di quelle parti dell'immobile che, avendo le caratteristiche evidenziate dalla giurisprudenza sopra richiamate, possono essere qualificate privata dimora. Una tale interpretazione si impone alla luce del principio di legalità, che richiede di delimitare con attenzione i limiti delle fattispecie criminose pur senza dimenticare quelle esigenze di tutela dei luoghi privati che hanno portato alla nuova incriminazione ex art. 624 bis. La sua correttezza è resa palese dal parallelismo con la violazione di domicilio e dalla dizione letterale della norma che fa riferimento alla "introduzione" in luogo destinato "in tutto o in parte" alla privata dimora, espressione che rende necessario l'accertamento in concreto delle specifiche caratteristiche del luogo dove si commette il furto.
Deve dunque essere annullata sul punto la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla corte di appello di Bologna che valuterà se, in relazione alla condotta posta in essere in occasione dei vari furti addebitati agli imputati, sussistessero le condizioni per ritenere gli stessi commessi mediante introduzione in luogo destinato a privata dimora per l'uso che ne era fatto, inteso cioè come luogo non pubblico in cui le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti di vita privata ancorché non necessariamente coincidenti con quelle propriamente domestiche o familiari ma identificabili anche con attività produttiva, professionale, culturale, politica.
4. È invece inammissibile, per difetto di specificità e perché manifestamente infondato, il secondo motivo con il quale si censura la ritenuta esistenza dell'associazione ex art. 416 c.p.. La corte di appello ha invero congruamente motivato sull'esistenza tra i soggetti coinvolti nei vari reati fine di un legame stabile e permanente finalizzato alla realizzazione di un comune programma delittuoso, dimostrato convincentemente dal numero rilevante di furti effettivamente commessi (6 in circa 7 mesi) con identiche modalità operative e specialmente dall'esistenza di un programma comune volto alla realizzazione di un numero indeterminato di altri analoghi furti, dimostrato dal rinvenimento di elenchi di possibili farmacie da prendere di mira previa effettuazione di appositi sopraluoghi, che venivano svolti con accuratezza e professionalità come dimostrato dal numero rilevante di quelli che è stato possibile accertare attraverso le intercettazioni telefoniche e il controllo degli spostamenti degli indagati;
è stato altresì dimostrata la suddivisione dei ruoli, la esistenza di un unico e ben collaudato canale di commercializzazione, il possesso di mezzi finalizzati allo scopo (furgoni per lo più presi a noleggio e strumenti destinati allo scasso), la ripartizione degli utili tra tutti i partecipanti, l'aiuto economica prestato alle famiglie di chi veniva arrestato. A fronte di ciò il ricorso di IO contiene la contestazione meramente teorica della insussistenza del reato associativo mediante il richiamo ai principi rassegnati in materia da questa Corte, ma senza alcuna adesione allo specifico contesto esaminato e alla realtà fattuale dai giudici di merito ampiamente descritta;
in tal modo incorrendo nel vizio di genericità. Ed anche quello di FE non è idoneo a rappresentare validi motivi di contestazione limitandosi a richiamare una conversazione in cui il medesimo afferma di non voler avere nulla a che fare con AM (uno dei coindagati), che ben può trovare spiegazione in contrasti episodici tra il predetto AM e gli altri correi di cui da conto la sentenza impugnata.
2. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato previsto dall'art. 624 bis c.p. con rinvio sul punto alla Corte di appello di Bologna per nuovo esame;
nel resto i ricorso vanno rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato previsto dall'art. 624 bis c.p. e rinvia sul punto alla Corte di appello di Bologna per nuovo esame. Rigetta i ricorsi nel resto. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2014