Sentenza 25 giugno 2009
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., la condotta del soggetto che, per commettere un furto, si introduca all'interno di una farmacia durante l'orario di apertura, poiché il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione, ricomprendendo tutti i luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata.
Commentari • 10
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Rassegna di giurisprudenza L'abuso di poteri inerenti alle funzioni, che qualifica la condotta del delitto di violazione di domicilio commesso da un pubblico ufficiale, non postula la presenza degli estremi necessari per l'integrazione del reato di abuso di ufficio, potendo realizzarsi per effetto di qualsiasi abuso, come l'usurpazione, lo sviamento, il perseguimento di una finalità diversa, l'inosservanza di leggi, regolamenti o istruzioni, ecc., indipendentemente dall'ingiustizia o meno degli scopi perseguiti dall'agente (fattispecie nella quale è stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art. 615 poiché la perquisizione operata da un vigile urbano nei locali ove si esercitava …
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Rassegna di giurisprudenza Condotta tipica del reato L'art. 615-bis punisce esclusivamente colui che si procura immagini o notizie attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di privata dimora utilizzando mezzi di ripresa visiva o sonora. Dalla ricostruzione del fatto tipico si evince dunque che oggetto giuridico del reato è la riservatezza domiciliare, formula che identifica il diritto alla esclusiva conoscenza di quanto attiene alla sfera privata domiciliare e cioè all'estrinsecazione della personalità nei luoghi di privata dimora. In altri termini oggetto di tutela è la proiezione spaziale della personalità nei luoghi in cui questa si manifesta privatamente. Diritto che …
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- 4. Le Sezioni Unite ridefiniscono la nozione di privata dimora ai finiSilvia Bernardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Sono state recentemente depositate le motivazioni della sentenza con cui le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a meglio delineare i confini dell'area di applicabilità della fattispecie di furto c.d. in abitazione di cui all'art. 624-bis c.p., hanno offerto una nuova definizione della nozione di “privata dimora” volta a risolvere, una volta per tutte, la vexata quaestio se rientrino o meno in tale concetto anche gli esercizi commerciali e gli altri luoghi di lavoro aperti al pubblico. A tale quesito le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa, con la sola eccezione di quei casi in cui il …
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Rassegna di giurisprudenza L'art. 614 comma 1 equipara l'introduzione nell'altrui abitazione invito domino a quella realizzata clandestinamente o con inganno, sicché integra violazione di domicilio la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, si ritiene implicita la contraria volontà del titolare dello ius excludendi e nessun rilievo svolge la mancanza di clandestinità nell'agente (Sez. 5, 16721/2016). In tema di violazione di domicilio, l'art. 14 della Costituzione tutela, contro illegittime intrusioni dall'esterno, la inviolabilità del domicilio, inteso come luogo nel quale si estrinseca, in ambito privato, la vita e la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/2009, n. 37908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37908 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 25/06/2009
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 1213
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 007256/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) APPREZZO LU N. IL 11/12/1970;
avverso ORDINANZA del 15/01/2009 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il GIP del Tribunale di Rossano, con provvedimento in data 22-12- 2008, applicava a LU EZ la misura cautelare degli arresti domiciliari, perché indagato per il reato di cui agli art. 624 bis, art. 625 c.p., n.
4. In fatto era avvenuto che GI OT, dipendente di una farmacia in Rossano, si era allontanato per pochi minuti dal retro del locale lasciando la porta socchiusa, per prelevare dei medicinali in un magazzino viciniore;
al ritorno, aveva costatato la sottrazione del proprio marsupio posto sul banco sito nella zona retrostante del negozio. A seguito della visione del filmato delle telecamere a circuito chiuso installate nella farmacia, l'autore del furto veniva individuato in LU EZ.
2. L'indagato proponeva istanza di riesame. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, con provvedimento del 15-1-2009, confermava l'ordinanza del GIP.
Osservava che sussistevano gravi indizi di reità a carico dell'EZ, oltre le esigenze cautelari del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, che trovavano fondamento nella gravità del fatto contestato, nella sua personalità contrassegnata da numerosi precedenti e pendenze penali. In ordine alla qualificazione giuridica del reato, il Tribunale evidenziava che il nuovo disposto dell'art. 624 bis c.p., aveva introdotto un'ipotesi di reato che aveva ampliato la definizione di abitazione, facendo riferimento invece a luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, il che consentiva di ricomprendere nella nozione anche i negozi e gli esercizi commerciali. In particolare, nel caso di specie, l'imputato si era introdotto in una parte del negozio non accessibile indistintamente al pubblico.
3. L'EZ avanzava ricorso per cassazione.
Ribadiva che, a suo avviso, la farmacia non poteva rientrare nella nozione di luogo destinato a privata dimora. Per cui l'accadimento doveva essere qualificato come furto semplice, con la conseguente inapplicabilità della misura cautelare, non superando la pena prevista per il reato i tre anni di reclusione (v. art. 274 c.p.p., lett. c). Chiedeva l'annullamento del provvedimento.
4. Il ricorso deve essere respinto perché infondato. Si osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in modo condivisibile, che l'ipotesi di reato delineata dall'art. 624 bis c.p. (introdotto dalla L. n. 128 del 2001, art. 2), in tema di furto in abitazione, esplicitamente ha ampliato la portata della previsione, così da comprendere in essa tutti quei luoghi nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata: studi professionali, stabilimenti industriali, esercizi commerciali (Cass. 17-9-2003 n. 43671; Cass. 26-2-2003 n 18810; Cass. 18-9-2007 n 43089). In particolare, tra gli elementi innovativi della fattispecie figura l'indicazione del locus nel quale è necessario che l'agente s'introduca al fine della commissione del reato: la formulazione previgente incentrata sul luogo destinato ad abitazione è stata sostituita dal riferimento all'edificio o ad altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora ed alle pertinenze di esso. Il dettato normativo, confermando l'orientamento giurisprudenziale incline ad una interpretazione estensiva del concetto di abitazione, ha esteso l'ambito di operatività della figura criminosa allineandola, sotto questo profilo, al delitto di violazione di domicilio di cui all'art. 614 c.p.. 5. La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Sezione Quarta Penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2009