Sentenza 22 dicembre 2010
Massime • 1
Integra il delitto di furto in abitazione (art. 624 bis cod. pen.), la condotta di colui che commetta il furto all'interno di un campo di tennis inserito in un complesso alberghiero, considerato che esso costituisce pertinenza dell'albergo e luogo nel quale i soggetti che ivi si intrattengono, anche solo per svolgere attività ludica, pongono in essere atti relativi alla propria sfera privata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/2010, n. 4569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4569 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 22/12/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 2978
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - N. 38948/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA SA, N. IL 30/04/1974;
avverso la sentenza n. 1559/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 25/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Monetti Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 25 febbraio 2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 4 marzo 2009, emessa a seguito di rito abbreviato, ha ridotto a mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed Euro 140 di multa la condanna di AR SA per il delitto di furto in abitazione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore lamentando, sotto il profilo della manifesta illogicità e della carenza della motivazione nonché della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), l'affermata riqualificazione del reato in furto in abitazione, piuttosto che l'originaria imputazione per furto con effrazione e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, subordinata all'adempimento di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di motivi.
2. In primo luogo, perché nel ricorso avanti questa Corte si prospettano le medesime questioni che hanno formato oggetto del giudizio di appello (v. primo e terzo motivo dell'impugnazione avanti la Corte territoriale) e sulle quali è stata data concreta risposta (v. pagina 2 della decisione impugnata).
Quanto alla pretesa errata qualificazione del reato ascritto all'imputato giova osservare, in diritto, come l'art. 624 bis c.p., innovando rispetto alla precedente formulazione dell'art. 625 c.p. che puniva più gravemente la condotta di furto realizzatasi attraverso la introduzione o l'intrattenersi in un edificio destinato ad altrui "abitazione", preveda nella nuova formulazione, vigente dal 2001, la condotta dell'impossessamento mediante introduzione in un luogo destinato "a privata dimora" ovvero nelle sue pertinenze. Si è trattato di una innovazione che, in parte, ha recepito i risultati della precedente elaborazione giurisprudenziale sulla nozione di "abitazione" presente nella vecchia formulazione e che, nella nuova, mantiene comunque la propria presenza nella rubrica della norma.
Infatti, già nel vigore della previgente previsione, la nozione di abitazione, evocando quella del luogo finalizzato a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare, aveva consentito di includervi ad esempio il locale autorimessa, staccato dalla abitazione principale ovvero la stanza dell'ospedale. Con la nuova norma, il mutamento di tipo anche semantico ha comportato, a maggior ragione, che debba intendersi più gravemente valutato e punito il comportamento di chi si impossessi della cosa altrui mediante introduzione in uno dei luoghi nei quali la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata: tale essendo il luogo di "privata dimora" che è nozione più ampia e comprensiva di quella di "abitazione", come è dimostrato anche dalla formulazione dell'art. 614 c.p., ove sono entrambi presenti.
Sul punto, è utile ricordare come anche la giurisprudenza di questa Corte (v. a partire da Cass. Sez. 5, 14 maggio 1981 n. 5767 e più di recente Sez. 1, 17 settembre 2003 n. 43671) ha avuto modo di sottolineare, da tempi risalenti, che il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione e rientri in esso qualsiasi luogo, esclusa la casa di abitazione, dove ci si soffermi ad esercitare, anche transitoriamente, manifestazioni della attività individuale per motivi leciti e i più diversi: studio, cultura, lavoro, svago, commercio.
Con la ulteriore conseguenza che anche un pubblico esercizio, nelle ore di chiusura, nelle quali, interrotto ogni rapporto con l'esterno, viene dal proprietario utilizzato per lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia pure inerente alla gestione del locale stesso, costituisce un luogo di privata dimora (v. da ultimo Cass. Sez. 4, 10 giugno 2009 n. 32232). Pertanto, anche un campo di tennis inserito in un complesso alberghiero, come nella specie, costituisce luogo nel quale i soggetti che ivi si intrattengono anche solo per svolgere attività ludica pongono in essere atti, del pari, relativi alla propria sfera privata.
Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha inquadrato il furto commesso dall'odierno ricorrente nella fattispecie di cui all'art.624 bis c.p. non potendosi negare la qualifica pertinenziale al campo di tennis di un albergo.
Ugualmente inammissibile è il motivo relativo alla presunta ingiustificata mancata concessione della sospensione condizionale della pena in quanto il Giudice dell'appello, nel richiamare la motivazione del primo Giudice, pienamente esaustiva e informata ai principi della materia, non ha compiuto alcuna illogica ovvero incompleta motivazione (v. la giurisprudenza pacifica sul punto della c.d. motivazione per relationem a partire da Cass. Sez. Un. 21 giugno 2000 n, 17 fino di recente a Sez. 5, 29 settembre 2003 n. 39219 e Sez. 4, 14 novembre 2007 n. 4181).
3. Per concludere, il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011