Sentenza 5 maggio 2010
Massime • 1
Luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, nel delitto di furto in abitazione, è qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata. (Fattispecie relativa a furto commesso all'interno del ripostiglio di un esercizio commerciale).
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2010, n. 22725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22725 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 05/05/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 1149
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 39968/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, nei confronti di:
1) NC LE IL N. IL 05/02/1976 C/;
avverso la sentenza n. 977/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 08/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO Pietro;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVATO IN FATTO
- Che con l'impugnata sentenza, in riforma di quella di condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti di tale NC LE IL in ordine al reato di furto aggravato ex art. 625 c.p., n. 2, la corte d'appello di Bologna, previa esclusione della suddetta aggravante, dichiarò non doversi procedere a carico dell'imputato per difetto di querela;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la locale procura generale della Repubblica, denunciando erronea applicazione della legge penale sull'assunto che il fatto addebitato all'imputato, siccome costituito dalla sottrazione di cose custodite nel ripostiglio di un esercizio commerciale, da riguardarsi, in base a costante orientamento giurisprudenziale, come luogo di privata dimora, sarebbe stato da ricondurre alle previsioni di cui all'art.624 bis c.p. e sarebbe stato quindi perseguibile d'ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Che il ricorso appare meritevole di accoglimento, alla stregua del richiamato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, in effetti, è da ritenersi furto in abitazione, ai sensi dell'art. 624 bis c.p., anche quello che abbia ad oggetto cose sottratte da un locale adibito ad esercizio commerciale, essendo da qualificare come "luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata" (così, in particolare, fra le più recenti, Cass. 5, 18 settembre - 22 novembre 2007 n. 43089, PG in proc. Salvadori, RV 238493); principio, questo, da ritenersi tanto più valido in un caso come quello in esame, in cui, secondo quanto emerge dalla motivazione dell'impugnata sentenze, il locale dal quale vennero sottratte le cose oggetto del furto, ancorché non munito di particolari accorgimenti per impedire l'ingresso del pubblico, era comunque non destinato all'attività di vendita, come ben si comprende, del resto, dalla qualifica di "ripostiglio" che ad esso risulta attribuita nel capo d'imputazione;
- che, pertanto, non può che darsi luogo ad annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della corte d'appello di Bologna, la quale, salva l'eventuale emergenza di diverse risultanze probatorie, dovrà, avvalendosi del disposto di cui all'art. 521 c.p.p., in relazione a quello di cui all'art. 598 c.p.p., riqualificare il fatto come furto in abitazione ed adottare quindi le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della corte d'appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010