Sentenza 22 maggio 2012
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi commette un furto (nella specie: di un'autovettura) introducendosi all'interno di un'area privata di pertinenza dell'abitazione condotta in locazione dall'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2012, n. 22909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22909 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio Presidente del 22/05/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio Consigliere SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo Consigliere N. 1260
Dott. CERVADORO Mirella Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.d.M. Roberto rel. Consigliere N. 1458/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LD IA;
avverso la sentenza del 17/6/2011 della Corte d'appello di Firenze, 1 sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udito per l'imputato, l'avv. Muttini Micaela, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 17/6/2011, la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze sez. dist. di Empoli del 19/11/2009, confermava la condanna di LD IA per il reato di cui agli artt. 99 e 624 bis c.p., riducendo la pena ad anni uno di reclusione ed Euro 350,00 di multa.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di valutazione delle prove sulla base delle quali era stata riconosciuta la responsabilità penale del LD, nonché in punto di qualificazione giuridica del fatto;
relativamente alla sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 624 bis c.p.. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 624 bis e 624 c.p. con riferimento alla ritenuta ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 624 bis c.p., non potendo il furto essere considerato perpetrato in un luogo di privata dimora e dovendo il fatto essere qualificato ai sensi dell'art. 624 c.p., con conseguente pronuncia di sentenza di non doversi procedere per mancanza della querela;
2.2. inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 63 c.p.p. per avvenuta utilizzazione, ai fini della decisione, di dichiarazioni indizianti rese dal LD in violazione con quanto previsto dall'art. 63 c.p.p.;
2.3. mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento alla valutazione della deposizione resa dalla persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere rigettato per essere infondati i motivi dedotti.
3.1. Con riferimento al primo motivo, rileva la Corte che il ricorso riproduce sostanzialmente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera ne' specificatamente censura. Il giudice di appello per affermare l'infondatezza della tesi difensiva circa la qualificazione giuridica del luogo ove era stato perpetrato il furto, ha, infatti, evidenziato "... l'auto fu rubata mentre si trovava in sosta all'interno di un'area privata di pertinenza dell'abitazione condotta in locazione dal medesimo;
area recintata e chiusa da un cancello le cui chiavi erano possedute solo dagli appartenenti alla famiglia ZE e che restava aperto, come il giorno del fatto, a soggetti ben individuati solo in occasione di eventi organizzati dalla Curia vescovile, proprietaria dell'immobile; tale circostanza non vale, peraltro, ad escludere la natura di pertinenza di un luogo di privata dimora attribuibile al sito, in nessun modo definibile come luogo pubblico solo perché il locatore se ne era riservato, all'occorrenza, l'uso in comune con il conduttore ...". Tale specifica e dettagliata motivazione il ricorrente non prende nemmeno in considerazione, limitandosi a ribadire la tesi già esposta nei motivi di appello e confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza impugnata. E deve al riguardo evidenziarsi che la fattispecie incriminatrice, quale delineata dall'art. 624 bis c.p., introdotto dalla L. n. 128 del 2001, art. 2, comma 2, nella lettura che la giurisprudenza di questa Corte (sez. 5 n. 4569 del 22/12/20910, Bifara, Rv. 249269), costantemente ne ha dato, innovando rispetto alla precedente formulazione dell'art. 625 c.p., n. 1, che puniva più gravemente la condotta di furto posta in essere attraverso un'azione di introduzione o di intrattenimento in un edificio destinato ad abitazione, punisce la condotta dell'impossessamento realizzata mediante introduzione in un luogo destinato a privata dimora ovvero nelle sue pertinenze. Ed il concetto di privata dimora è senz'altro più ampio rispetto a quello di abitazione, comprendendo esso qualsiasi luogo, esclusa la casa di abitazione, dove ci soffermi ad esercitare, anche transitoriamente, manifestazioni dell'attività individuale per motivi leciti e più diversi (sez. 5 n. 22725 del 5/5/2010, Dunca, Rv. 247968; sez. 5 n. 10187 del 15/2/2011, Gelasio, Rv. 249850). Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha inquadrato il furto commesso dall'odierno ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 624 bis c.p. non potendosi negare la qualifica pertinenziale all'area privata sopra descritta.
3.2. Anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato. Deve, al riguardo rilevarsi che dalla lettura della sentenza impugnata non emerge alcuna utilizzazione processuale delle dichiarazioni rese dal LD in violazione dell'art. 63 c.p.p.. Difatti nella sentenza impugnata si da atto che il LD, rintracciato nell'immediatezza del fatto dalla Polizia Giudiziaria, aveva indicato al brigadiere RO il luogo ove si trovava il veicolo sottratto. Trattasi, quindi, non di dichiarazioni indizianti ai sensi dell'art. 63 c.p.p., ma di fattispecie da inquadrare nell'ambito dell'art. 350 c.p.p., comma 5. Ed è principio costantemente affermato da questa Corte che, in base all'art. 350 c.p.p., comma 5, la Polizia giudiziaria può assumere sul luogo o nel l'immediatezza del fatto dalla persona indagata, anche se arrestata o fermata e senza la presenza del difensore, notizie e indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle investigazioni, ancorché le stesse non potranno poi essere utilizzate o formare oggetto di testimonianza. Sulla base di tali dichiarazioni, quindi alla Polizia giudiziaria compete di sviluppare le indagini i cui esiti saranno da considerare validi ed utilizzabili nel processo (sez. 2 n. 11722 del 5/2/2008, Casadei, Rv. 239738; sez. 4 n. 41040 del 24/9/2008, Muzzolon, Rv. 241367). E così è avvenuto nel caso di specie, avendo le suddette dichiarazioni esclusivamente consentito di recuperare la cosa sottratta e non essendo le stesse state in alcun modo utilizzate per pervenire all'affermazione di responsabilità del LD in ordine al reato allo stesso ascritto. Di tutto ciò, peraltro, si da atto nella sentenza di primo grado che integra quella di appello, confermativa sul punto della decisione del primo giudice, laddove viene riferito che non è stato fatto alcun uso probatorio o indiziario delle dichiarazioni rese dall'imputato al brig. RO, la cui testimonianza sulle modalità di recupero dell'auto sottratta è stata ritenuta pienamente legittima.
3.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, lo stesso si rivela palesemente infondato, in quanto si limita a prospettare una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello, che si è limitata a ridurre la pena. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
difatti dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, resistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputato in ordine al fatto ascrittogli;
ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, mentre, in ragione del contenuto del gravame, non si ritiene di irrogare anche la condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2012