Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2008, n. 20022
CASS
Sentenza 16 aprile 2008

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Ai fini della sussistenza della fattispecie aggravante di furto di cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, l'ufficio deve essere qualificato come "pubblico" in ragione della natura dell'attività che viene svolta al suo interno e non in ragione del fatto che il pubblico vi sia o meno ammesso. Pertanto ufficio pubblico è soltanto quello destinato all'estrinsecazione di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità che lo Stato o altro ente pubblico persegua, in modo diretto o indiretto, indipendentemente dal fatto che esso appartenga a privati o sia da essi gestito. (Nella fattispecie è stata esclusa la sussistenza dell'aggravante con riguardo al furto di un capo di vestiario perpetrato all'interno di un locale del palazzo di giustizia adibito a spogliatoio degli avvocati).

Ai fini della sussistenza del delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624 bis cod. pen., "luogo destinato a privata dimora" deve intendersi qualsiasi luogo, non pubblico, in cui una persona si trattenga, in modo permanente oppure transitorio e contingente, per compiere atti di vita privata o attività lavorative.

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  • 1Furto e l’aggravante dello stabilimento “pubblico”
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 28 aprile 2022

  • 2Il furto commesso a scuola configura furto in abitazioneAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 4 febbraio 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2008, n. 20022
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20022
Data del deposito : 16 aprile 2008

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