Sentenza 16 aprile 2008
Massime • 2
Ai fini della sussistenza della fattispecie aggravante di furto di cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, l'ufficio deve essere qualificato come "pubblico" in ragione della natura dell'attività che viene svolta al suo interno e non in ragione del fatto che il pubblico vi sia o meno ammesso. Pertanto ufficio pubblico è soltanto quello destinato all'estrinsecazione di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità che lo Stato o altro ente pubblico persegua, in modo diretto o indiretto, indipendentemente dal fatto che esso appartenga a privati o sia da essi gestito. (Nella fattispecie è stata esclusa la sussistenza dell'aggravante con riguardo al furto di un capo di vestiario perpetrato all'interno di un locale del palazzo di giustizia adibito a spogliatoio degli avvocati).
Ai fini della sussistenza del delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624 bis cod. pen., "luogo destinato a privata dimora" deve intendersi qualsiasi luogo, non pubblico, in cui una persona si trattenga, in modo permanente oppure transitorio e contingente, per compiere atti di vita privata o attività lavorative.
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- 1. Furto e l’aggravante dello stabilimento “pubblico”Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 28 aprile 2022
- 2. Il furto commesso a scuola configura furto in abitazioneAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 4 febbraio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2008, n. 20022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20022 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 16/04/2008
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 832
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 38870/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI CO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 14 luglio 2004 dalla Corte di appello di Bologna;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava la condanna di CO RI, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624 bis c.p., aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 7 (fatto commesso su cose esistenti in pubblici uffici: ritenuta non incompatibile con la fattispecie ipotizzata ed equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche), per essersi, in data 7 febbraio 2003, introdotto, all'interno del palazzo di giustizia di Rimini, in un locale adibito a spogliatoio degli avvocati, ed impossessato di un "piumino" contenente un paio di guanti e le chiavi di un'autovettura VOLVO.
2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto personalmente sottoscritto, chiedendone l'annullamento.
Sostiene che il fatto sarebbe stato erroneamente qualificato in quanto:
- l'ambito in cui aveva agito (un locale adibito a spogliatoio degli avvocati) era "accessibile a tutti i frequentatori del palazzo di giustizia riminese";
la circostanza aggravante riconosciuta era "sostanzialmente inconciliabile" con la definizione giuridica data al fatto. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso merita parziale accoglimento.
3.1. Il primo profilo della doglianza prospettata è infondato. Il fatto è stato correttamente qualificato come "furto in abitazione" ai sensi dell'art. 624 bis c.p., comma 1, (la rubrica - come si dirà subito - pecca per difetto).
Detta disposizione (introdotta dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, art.2, comma 2) punisce, invero, chiunque, per profitto, introducendosi in un edificio o in altro luogo "destinato in tutto o in parte a privata dimora" o nelle pertinenze di essa, si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.
La nozione di "luogo destinato a privata dimora", rilevante ai fini della sussistenza del reato di "furto in abitazione" (in tal modo "allineato" dal legislatore alla autonoma figura della violazione di domicilio di cui all'art. 614 c.p.), comprende qualsiasi luogo, non pubblico, in cui una persona si trattenga, in modo permanente oppure transitorio e contingente, per compiere atti di vita privata o attività lavorative (cfr. Cass. 4^ 17 settembre 2003, Sgaramella, RV 226415; Cass. 4^ 26 febbraio 2003, p.m. in c. Solimano, RV 224568). Dunque, anche il luogo ove un soggetto esplichi la propria attività professionale viene protetto dalla norma suindicata. E tale può essere ritenuto il luogo in cui si è consumato il furto oggetto del presente processo.
La destinazione a spogliatoio data al locale ne giustifica, invero, la qualificazione come luogo in cui gli avvocati si trattengono, seppur soltanto temporaneamente, per compiere atti della loro vita quotidiana. Si tratta di un locale in cui il "gestore" (il custode, l'addetto, ecc.) ha il potere di impedire l'accesso o il potere di espellere persone diverse da coloro (gli avvocati) che possono usufruirne.
Il fatto, poi, che il locale in questione fosse accessibile a più di un avvocato non lo trasforma in luogo pubblico o aperto al pubblico ed è comunque da escludere che, in concreto, quel luogo fosse accessibile - come sostenuto dal ricorrente - a "qualsiasi frequentatore del palazzo di giustizia".
3.2. È fondato, invece, il secondo profilo della doglianza. La sentenza impugnata è sostanzialmente priva di motivazione in ordine alla confermata sussistenza della circostanza aggravante, atteso che si limita ad affermare la compatibilità della stessa con la fattispecie di cui all'art. 624 bis c.p.. Peraltro, deve escludersi che il furto sia caduto su "cose esistenti in uffici pubblici".
Ai fini della circostanza aggravante in questione, invero, la pubblicità che deve caratterizzare l'ufficio (id est il luogo in cui si svolge una determinata attività) si riferisce alla natura dell'attività che nel luogo stesso si esplica, mentre è indifferente che il pubblico vi sia o no ammesso.
In altre parole, l'ufficio deve qualificarsi come "pubblico" soltanto se destinato all'estrinsecazione di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità che lo Stato od altro ente pubblico (la pubblica amministrazione) persegua, in modo diretto o indiretto, indipendentemente dal fatto che esso appartenga a privati o sia da essi gestito (cfr. Cass. 2^ 13 maggio 1968, Turchi, RV 109378; Cass. 1^ 20 gennaio 1970, Lupi, RV 114604; Cass. 2^ 9 febbraio 1970, Garbeis, RV 117007).
E deve escludersi che il locale - spogliatoio dove è avvenuto il furto possa qualificarsi come "pubblico" nel senso anzidetto.
4. L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata limitatamente all'affermata sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 7, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 7, con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2008