Sentenza 15 febbraio 2011
Massime • 1
Integra il reato di furto in abitazione (art. 624 bis cod. pen.), la condotta di colui che si impossessa di un portadocumenti sottraendolo dal cassetto della scrivania di uno studio odontoiatrico, considerato che è da ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata.
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Con una recente pronunzia [1] le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato il delicato e controverso tema della delimitazione della nozione di privata dimora ai fini della configurabilità del reato di cui all'art 624 bis c. p. La questione era stata rimessa ai giudici di legittimità con ordinanza n. 652/2017 della Sezione V penale in cui si poneva il seguente quesito di diritto«se rientri nella nozione di privata dimora, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., il luogo dove si esercita un'attività commerciale o imprenditoriale (nella specie, ristorante)». Una certa posizione dottrinale[2] sottolineava all'indomani dell' entrata in vigore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2011, n. 10187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10187 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 15/02/2011
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 452
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 27568/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL AR N. IL 28/07/1971;
avverso la sentenza n. 5302/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 26/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA Gennaro;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
IO AR è stata condannata in entrambi i gradi di merito all'esito del rito abbreviato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di furto perché recatasi nello studio di un odontoiatra si impossessava di un portadocumenti contenente Euro 1.720,00 sottraendolo da un cassetto della scrivania.
L'affermazione di responsabilità era fondata sulle testimonianze delle impiegate dello studio professionale AI IA, AN AR e RE ZI, dalle quali emergeva che la IO era rimasta da sola per alcuni minuti nella segreteria e che al momento non vi erano altri clienti nello studio.
Con il ricorso per cassazione IO AR deduceva il vizio di motivazione ed il travisamento della prova perché dalle testimonianze della AN e della RE emergeva che quando la IO uscì dallo studio, entrò un'altra cliente e soltanto dopo quindici minuti la AI si accorse dell'ammanco; cosicché veniva meno uno dei presupposti per ritenere la responsabilità della IO. La ricorrente deduceva, inoltre, la violazione di legge perché uno studio professionale non poteva farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 624 bis c.p.; citava a conforto della sua tesi una decisione della Suprema Corte, ovvero Cass., Sez. 2, 18 maggio 2005, n. 23402). I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da IO AR non sono fondati.
Il primo motivo di impugnazione in verità è ai limiti della ammissibilità perché la ricorrente sembra che voglia ottenere una rivalutazione del materiale probatorio da parte della Corte di legittimità, cosa non consentita dalla legge, dovendo la Suprema Corte soltanto verificare se la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito sia o meno sorretta da una motivazione immune da vizi logici. Ebbene la motivazione del provvedimento impugnato possiede i requisiti per superare il vaglio di legittimità. È poi appena il caso di osservare che non possono essere estrapolate da una testimonianza una o più frasi che possano far sorgere qualche dubbio, ma è necessario esaminare e valutare complessivamente la deposizione unitamente agli altri elementi emergenti dal processo. Ebbene i giudici del merito, dopo avere compiuto un esame puntuale delle testimonianze, hanno stabilito che la IO rimase per qualche minuto nella segreteria dello studio professionale da sola intenta a rivestirsi senza che venisse controllata dalle dipendenti dello studio ed essendo momentaneamente assente la segretaria AI.
La IO aveva visto dove erano stati riposti i soldi perché aveva assistito al pagamento effettuato da una precedente cliente. È vero che quando la IO uscì dallo studio entrò altra cliente, ma non risulta da nessun elemento processuale che la stessa sia rimasta da sola nella segreteria per qualche tempo. Non appena la AI ritornò si accorse dell'ammanco e subito i sospetti si appuntarono sulla IO proprio perché era stata l'unica a restare da sola nella segreteria.
Nessuna manifesta illogicità è ravvisabile nella motivazione del provvedimento impugnato e nessun travisamento della prova è riscontrabile.
È infondato anche il secondo motivo di impugnazione essendo corretta la qualificazione giuridica del fatto commesso dalla IO. Secondo l'orientamento oramai costante della giurisprudenza di questa Corte, infatti, è da ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, come studi professionali, stabilimenti industriali ed esercizi commerciali (vedi Cass., Sez. 5, 18 settembre - 22 novembre 2007, n. 43089, CED 238493). La riportata interpretazione dell'art. 624 bis c.p. appare del tutto corretta non solo sul piano letterale, ma anche su quello logico - sistematico perché il legislatore con la L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 2, che ha introdotto l'art. 624 bis c.p. - ha voluto ampliare la portata della originaria previsione del furto in abitazione di cui all'art. 625 c.p., n. 1, in modo da comprendere tutti i luoghi destinati in tutto - abitazioni - o in parte - gli altri luoghi indicati in precedenza - a privata dimora (vedi anche Cass., Sez. 4, 17 settembre - 14 novembre 2003, n. 43671, CED 226415). E in tale ottica la giurisprudenza ha ritenuto luogo destinato in parte a privata dimora i luoghi ove si compiono attività lavorative (Cass., Sez. 4, 16 aprile - 19 maggio 2008, n. 20022, CED 239980) e, quindi, anche gli studi professionali, come nel caso di specie, la farmacia durante l'orario di apertura (Cass., Sez. 4, 25 giugno - 25 settembre 2009, n. 37908, CED 244980), la sagrestia (Cass., Sez. 4, 30 settembre - 28 ottobre 2008, n. 40245, CED 241331) ecc. ecc.. La sentenza richiamata dalla ricorrente non contraddice tale indirizzo perché ha affrontato un problema diverso e cioè se sia ravvisabile l'art. 624 bis c.p. anche nel caso in cui un luogo destinato ad abitazione non sia nel momento del furto concretamente abitato ed ha stabilito che anche in tale ipotesi sussiste tale reato.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 febbraio 2011. Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2011