Sentenza 30 settembre 2008
Massime • 1
Integra il delitto di furto in abitazione la condotta di colui che sottragga del danaro dal cestino delle offerte custodito in una sagrestia, la quale, in quanto funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto, serve non solo l'edificio sacro, ma altresì la casa canonica e dunque deve ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a "privata dimora", trattandosi di luogo in cui l'ingresso può essere selezionato a iniziativa di chi ne abbia la disponibilità.
Commentari • 9
- 1. Art. 624-bis - Furto in abitazione e furto con strappo (1)https://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 615 - Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficialehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'abuso di poteri inerenti alle funzioni, che qualifica la condotta del delitto di violazione di domicilio commesso da un pubblico ufficiale, non postula la presenza degli estremi necessari per l'integrazione del reato di abuso di ufficio, potendo realizzarsi per effetto di qualsiasi abuso, come l'usurpazione, lo sviamento, il perseguimento di una finalità diversa, l'inosservanza di leggi, regolamenti o istruzioni, ecc., indipendentemente dall'ingiustizia o meno degli scopi perseguiti dall'agente (fattispecie nella quale è stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art. 615 poiché la perquisizione operata da un vigile urbano nei locali ove si esercitava …
Leggi di più… - 3. Art. 614 - Violazione di domiciliohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'art. 614 comma 1 equipara l'introduzione nell'altrui abitazione invito domino a quella realizzata clandestinamente o con inganno, sicché integra violazione di domicilio la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, si ritiene implicita la contraria volontà del titolare dello ius excludendi e nessun rilievo svolge la mancanza di clandestinità nell'agente (Sez. 5, 16721/2016). In tema di violazione di domicilio, l'art. 14 della Costituzione tutela, contro illegittime intrusioni dall'esterno, la inviolabilità del domicilio, inteso come luogo nel quale si estrinseca, in ambito privato, la vita e la …
Leggi di più… - 4. Art. 615-bis - Interferenze illecite nella vita privata (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Condotta tipica del reato L'art. 615-bis punisce esclusivamente colui che si procura immagini o notizie attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di privata dimora utilizzando mezzi di ripresa visiva o sonora. Dalla ricostruzione del fatto tipico si evince dunque che oggetto giuridico del reato è la riservatezza domiciliare, formula che identifica il diritto alla esclusiva conoscenza di quanto attiene alla sfera privata domiciliare e cioè all'estrinsecazione della personalità nei luoghi di privata dimora. In altri termini oggetto di tutela è la proiezione spaziale della personalità nei luoghi in cui questa si manifesta privatamente. Diritto che …
Leggi di più… - 5. Il concetto di “luogo ove si svolgono atti di vita privata” nel furto in abitazione ex art 624 bis c.p.Dott. Giovanni Tardi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/09/2008, n. 40245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40245 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 30/09/2008
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 1672
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 046221/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
nei confronti di:
JM AM, N. IL 05/03/1986;
avverso ORDINANZA del 28/11/2006 GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMENDOLA ADELAIDE;
Lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dott. Antonio Mura, che ha chiesto alla Corte di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ordinanza del 28 novembre 2006 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non convalidava l'arresto di JI IZ, contestualmente rigettando anche la richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata dal P.M.. L'JI era stato sorpreso mentre svuotava il cestino delle offerte nella Chiesa di San Benedetto Abate di Caserta: inseguito dal parroco, era stato tratto in arresto per il reato di cui all'art.61 c.p., nn. 6 e 10, e art. 624 bis cod. pen..
All'esito dell'udienza di convalida tuttavia il GIP, rilevato che la sagrestia non poteva essere ritenuta "luogo destinato a privata dimora", di modo che la fattispecie criminosa andava inquadrata nell'ambito dell'art. 624 c.p., piuttosto che l'art. 624 bis cod. pen.; che neppure ricorreva nessuna delle aggravanti di cui all'art.625 cod. pen.; che, in ogni caso, anche a voler ritenere corretta la qualificazione operata dal P.M., nel fatto ascritto all'indagato andava senz'altro ravvisata l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.4, la cui configurabilità inibiva la praticabilità dell'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p., comma 2, lett. e-bis), non convalidava l'arresto dell'JI.
Rilevato poi che non appariva ipotizzarle ne' l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 10, ne' quella di cui all'art. 61 c.p., n. 5, e che, conseguentemente, il reato era improcedibile per mancanza di querela, ai sensi dell'art. 624 cod. pen., u.c. il decidente rigettava la richiesta di applicazione di misura cautelare.
1.2 Avverso il diniego di convalida ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, chiedendone l'annullamento con rinvio. Ha segnatamente censurato il ricorrente la negativa valutazione in ordine alla qualificazione della sagrestia come luogo di privata dimora, evidenziando che la stessa è destinata allo svolgimento di attività complementari rispetto alla casa canonica. Sostiene anche l'impugnante che in ogni caso nella fattispecie ricorrerebbe e l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 (trattandosi di cose destinate a pubblica reverenza ed esposte per necessità alla (Ndr: testo originale non comprensibile)), e quella di cui all'art. 61 c.p., n.10 (trattandosi di fatto commesso contro un ministro del culto cattolico).
1.3 Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ha chiesto alla Corte di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata.
2.1 Le doglianze sono fondate.
Questa Corte ha già avuto modo di esplicitare che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. (analogamente a quanto si verifica con riguardo al reato di violazione di domicilio di cui all'art. 614 cod. pen.), nella nozione di "privata dimora", certamente più ampia di quella di "abitazione", devono ricomprendersi tutti quei luoghi, non pubblici, nei quali le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, attività della loro vita privata ovvero attività di carattere culturale, professionale e politico (confr. Cass. pen., sez. 4, 26 febbraio 2003, n. 18810; Cass. pen., sez. 4, 17 settembre 2003, n. 43671). La trasparente ratio legis di estendere la tutela apprestata dal l'abrogato art. 625 c.p., n.
1 - confermata dalla esplicita inclusione delle "pertinenze" nella sfera di operatività della norma - ne legittima una lettura in chiave omnicomprensiva e residuale:
edifici e altri luoghi destinati in tutto o in parte a privata dimora e relative pertinenze sono, in definitiva, tutti quelli nei quali, in quanto "non pubblici", l'ingresso sia in vario modo selezionato a iniziativa di chi ne abbia la disponibilità.
Orbene, la sagrestia, in quanto funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto, è servente non solo rispetto all'edificio sacro, ma alla stessa casa canonica: essa è in ogni caso, e nel senso innanzi detto, una privata dimora, ai fini del disposto dell'art. 624 bis cod. pen.. Non è poi superfluo ricordare che, per giurisprudenza consolidata di questo Supremo Collegio, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre alla verifica formale in ordine alla osservanza dei termini previsti dall'art. 386 c.p.p., comma 3 e art. 390 c.p.p., comma 1 deve valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli artt.380 e 381 cod. proc. pen. senza cioè prendere in considerazione l'aspetto della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (la cui valutazione rileva in sede di applicazione delle misure cautelari) e senza sconfinare in apprezzamenti demandati alla fase di cognizione del giudizio di merito: trattasi, invero di sindacato sull'uso ragionevole dei poteri discrezionali utilizzati dalla polizia giudiziaria, di modo che solamente quando, in detta chiave di lettura, venga rilevato un eccesso di discrezionalità, il giudice può non convalidare l'arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione (confr. Cass. pen., 6, 12 luglio 2006, n. 32630; Cass. pen., 4, 6 aprile 2006, n. 17435). Ne deriva che l'ordinanza impugnata, le cui argomentazioni disvelano un approccio parametro più sui criteri di valutazione che devono presiedere alla decisione conclusiva del giudizio, che non al mero controllo sulla correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, nella decisione, si atterrà ai principi enunciati nella presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2008