Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/09/2008, n. 40245
CASS
Sentenza 30 settembre 2008

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Integra il delitto di furto in abitazione la condotta di colui che sottragga del danaro dal cestino delle offerte custodito in una sagrestia, la quale, in quanto funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto, serve non solo l'edificio sacro, ma altresì la casa canonica e dunque deve ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a "privata dimora", trattandosi di luogo in cui l'ingresso può essere selezionato a iniziativa di chi ne abbia la disponibilità.

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  • 1Art. 624-bis - Furto in abitazione e furto con strappo (1)
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  • 2Art. 615 - Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale
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    Rassegna di giurisprudenza L'abuso di poteri inerenti alle funzioni, che qualifica la condotta del delitto di violazione di domicilio commesso da un pubblico ufficiale, non postula la presenza degli estremi necessari per l'integrazione del reato di abuso di ufficio, potendo realizzarsi per effetto di qualsiasi abuso, come l'usurpazione, lo sviamento, il perseguimento di una finalità diversa, l'inosservanza di leggi, regolamenti o istruzioni, ecc., indipendentemente dall'ingiustizia o meno degli scopi perseguiti dall'agente (fattispecie nella quale è stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art. 615 poiché la perquisizione operata da un vigile urbano nei locali ove si esercitava …

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  • 3Art. 614 - Violazione di domicilio
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    Rassegna di giurisprudenza L'art. 614 comma 1 equipara l'introduzione nell'altrui abitazione invito domino a quella realizzata clandestinamente o con inganno, sicché integra violazione di domicilio la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, si ritiene implicita la contraria volontà del titolare dello ius excludendi e nessun rilievo svolge la mancanza di clandestinità nell'agente (Sez. 5, 16721/2016). In tema di violazione di domicilio, l'art. 14 della Costituzione tutela, contro illegittime intrusioni dall'esterno, la inviolabilità del domicilio, inteso come luogo nel quale si estrinseca, in ambito privato, la vita e la …

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  • 4Art. 615-bis - Interferenze illecite nella vita privata (1)
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    Rassegna di giurisprudenza Condotta tipica del reato L'art. 615-bis punisce esclusivamente colui che si procura immagini o notizie attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di privata dimora utilizzando mezzi di ripresa visiva o sonora. Dalla ricostruzione del fatto tipico si evince dunque che oggetto giuridico del reato è la riservatezza domiciliare, formula che identifica il diritto alla esclusiva conoscenza di quanto attiene alla sfera privata domiciliare e cioè all'estrinsecazione della personalità nei luoghi di privata dimora. In altri termini oggetto di tutela è la proiezione spaziale della personalità nei luoghi in cui questa si manifesta privatamente. Diritto che …

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  • 5Il concetto di “luogo ove si svolgono atti di vita privata” nel furto in abitazione ex art 624 bis c.p.
    Dott. Giovanni Tardi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/09/2008, n. 40245
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40245
Data del deposito : 30 settembre 2008

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