Sentenza 18 settembre 2007
Massime • 1
Integra il reato di furto in abitazione (art. 624 bis cod.pen.), la condotta di colui che si impossessa della merce sottratta ad un negozio, considerato che è da ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, come studi professionali, stabilimenti industriali ed esercizi commerciali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/09/2007, n. 43089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43089 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 18/09/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1265
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 029801/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO Corte d'Appello di TRENTO;
nei confronti di:
1) VA RA N. IL 02/07/1947;
avverso SENTENZA del 20/04/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO RAFFAELLO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Mura che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. OSSERVA
Il G.U.P. del tribunale di Trento con sentenza del 20.4.2006 ha dichiarato non luogo a procedere per mancanza di querela nei confronti di DO IO, imputato del reato di cui agli artt.624, 624 bis, 625, 81 cpv. c.p., in Trento il 14.1.2005, per essersi impossessato, con destrezza consistita nell'occultare la merce sotto gli indumenti, di varia merce del valore di Euro 87,00 sottraendola dal negozio OBI, di prodotti per autovetture e bricolage sottraendoli dal negozio Brico Center, di generi alimentari sottraendoli dal negozio Ovrea.
Il Giudice ha derubricato l'imputazione a quella di furto semplice, escludendo le aggravanti perché non erano state descritte le modalità dei furti secondo e terzo e perché, in relazione al primo furto, i grandi magazzini in orario di vendita aperti al pubblico non potevano considerarsi come privata dimora e perché l'occultamento della merce sulla propria persona non costituiva mezzo fraudolento, ma elemento necessario per la consumazione del reato. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Trento deducendo come primo motivo che anche gli esercizi commerciali dovrebbero essere ritenuti luoghi di privata dimora e, come secondo motivo, sostenendo che l'occultamento della merce sotto gli abiti dovrebbe considerarsi come una modalità elusiva dell'attenzione degli addetti alla riscossione del prezzo ex art. 625 c.p., n.
2. Ritiene questa Corte che le argomentazioni del ricorrente, che si riferiscono solo al furto compiuto nel magazzino OBI, siano fondate. Ai sensi dell'art. 624 bis c.p., è da ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, come studi professionali, stabilimenti industriali o esercizi commerciali (Cass. Pen. Sez. 4^, 17.9.2003, n. 43671). La sentenza non merita censura per quanto riguarda l'aggravante prevista dall'art. 625 c.p., n. 2. È giurisprudenza di questa Corte che per mezzo fraudolento debba intendersi qualsiasi accorgimento idoneo a far attenuare l'attenzione del possessore del bene nella difesa del patrimonio o che consenta di eludere più agevolmente le cautele poste dal detentore a difesa della cosa. Non può quindi ritenersi sussistente l'aggravante qualora vi sia stato un mero nascondimento della refurtiva, a meno che tale occultamento non avvenga attraverso la predisposizione di particolari accorgimenti quali il doppio fondo di una borsa o un indumento da portare sotto i normali indumenti ed esclusivamente destinato a nascondere la refurtiva (Cass. Pen. Sez. 4^, 19.1.2006, n. 10134; v. anche Cass. Pen. sez. 5^, 6.10.2005, n. 11143 che ha ritenuto sussistere l'uso di un mezzo fraudolento in quanto il nascondimento della merce era avvenuto avvalendosi di una "panciera", che costituiva quindi uno strumento preordinato a superare gli accorgimenti previsti dal soggetto passivo a tutela dei propri beni). La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Trento che si atterrà nella decisione a quanto sopra è stato esposto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Trento per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2007