Sentenza 18 maggio 2005
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. è configurabile ogniqualvolta il soggetto attivo del furto, per commettere il reato, si introduca in un luogo, che sia destinato ad essere abitato. Non è però necessario che il locale lo sia anche concretamente, essendo a tal fine sufficiente che abbia tale carattere o a seguito di una effettiva utilizzazione o per le modalità della sua sistemazione (ad es. arredamento), da cui sia desumibile lo scopo abitativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2005, n. 23402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23402 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 18/05/2005
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIRENA Pietro - Consigliere - N. 941
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 11771/2005
Riunita in Camera di consiglio;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11771 Ruolo Generale dell'anno 2005 proposto da:
AL RM, nato il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, sezione del riesame emessa il 9 Dicembre 2004 - 11 Gennaio 2005;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Bernabai;
Udito il Procuratore generale in persona del Dr. CONSOLO Santi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore, avv. D'ASCOLA Vincenzo, del foro di Reggio Calabria che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa il 9 Dicembre 2004 - 11 Gennaio 2005 il Tribunale di Reggio Calabria, sezione del riesame, in accoglimento parziale dell'appello del Pubblico ministero, applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari a NG RM, a cui carico ravvisava gravi indizi di colpevolezza del reato previsto dall'art. 624 bis cod. penale, per essersi impossessato, introducendosi all'interno dell'esercizio commerciale di proprietà di TÀ IR, di vari articoli musicali, meglio descritti nell'imputazione provvisoria.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo:
1) la violazione dell'art. 624 bis cod. pen. giacché il reato in esame doveva essere qualificato come furto semplice, e non in abitazione, dato che era stato consumato in un locale adibito a negozio;
onde non era procedibile d'ufficio, come già ritenuto dal G.I.P.;
2) la carenza ed illogicità manifesta della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, trattandosi di soggetto ancora incensurato, del quale era stata esclusa, in sede di indagini preliminari, la partecipazione ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti.
All'udienza del 18 maggio 2005 il Procuratore generale ed il difensore hanno precisato le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 624 bis cod. penale, negando che il locale adibito ad esercizio commerciale ove è avvenuta la sottrazione degli articoli musicali possa definirsi "luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora", secondo la locuzione adottata della norma incriminatrice. Il motivo è fondato.
L'art. 624 bis cod. penale, introdotto dall'art. 2, comma 2, legge 26 marzo 2001, n. 1288 (cd. "pacchetto sicurezza"), ha elevato a fattispecie autonoma quella che prima era una circostanza aggravante speciale del furto, prevista dall'art. 625, comma 1, n. 1, cod. penale. Secondo il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, la novella, abbandonando la vecchia formula di "luogo destinato ad abitazione", avrebbe inteso ampliare la portata oggettiva della previsione legale, ricomprendendo nel concetto di luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora anche locali non destinati precipuamente ad abitazione, ma comunque destinati ad ospitarne i legittimi possessori, anche in mondo transitorio: ad es., in occasione della loro attività lavorativa. Da tale premessa ermeneutica ha tratto la conclusione che l'esercizio commerciale denominato "Miropla" di proprietà di TÀ IR, in cui è avvenuta la sottrazione di vari articoli elettronici e musicali, sia un luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora: con la conseguenza che il fatto integrava l'ipotesi del furto aggravato, e non semplice, come ritenuto dal GIP, ed era quindi procedibile d'ufficio.
Non mancano precedenti conformi di questa Corte, del resto citati nell'ordinanza impugnata, (Cass., sez. 4^, 18 aprile 2003, n. 18810;
Cass., sez. 4^, 14 novembre 2003, n. 43671), in cui è stato ritenuto integrato il reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen. con l'introduzione in studi professionali, stabilimenti industriali o, come nella specie, negozi commerciali.
Nei termini incondizionatamente estensivi espressi dal Tribunale della libertà di Reggio Calabria, questa interpretazione non può essere condivisa.
Al riguardo, si osserva, innanzitutto, come il vocabolo "abitazione" non sia affatto scomparso dalla nuova norma, essendo anzi entrato nello stesso "nomen iuris" della fattispecie autonoma configurata "ex novo" ("furto in abitazione"). Anche se la rubrica non fa parte integrante della norma ("rubrica legis non est lex "), resta il fatto che il termine "dimora" non ha, di per sè, un significato giuridico più ampio, ma semmai solo più tecnico, che non quello, empirico, di abitazione. Alla dimora fa infatti riferimento l'art. 43 cod. civ. per definire la nozione di residenza, di consolidata tipicità legale ("la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale"):
da cui non differisce oggettivamente, se non per una connotazione temporale di precarietà, identificando un luogo in cui una persona, che non vi risiede in modo stabile, attualmente abita e permane. Affinché possa parlarsi, dunque, di furto in abitazione, ex art. 624 bis cod. penale, occorre che il luogo ove è stato consumato abbia caratteristiche idonee ad ospitare una persona, anche per un periodo transitorio breve, ma pur sempre a scopo abitativo.
Quando questo si verifichi è "quaestio facti" che deve essere accertata nel caso concreto, sulla base dell'effettiva utilizzazione che ne sia fatta, eventualmente desunta dalle modalità di sistemazione ed arredamento (Cass., sez. 2^, 28 Luglio 1994, ric. Cianci), senza ricorso a classificazioni astratte. Possono quindi rientrare nella locuzione di dimora, rilevante ai fini in esame, locali di vario genere, pubblici o privati, pur se normalmente o prevalentemente destinati ad una funzione diversa e quindi anche un locale commerciale: purché in concreto adibito, in tutto o in parte, al soggiorno, e quindi idoneo a soddisfare esigenze di vita domestica e di alloggio, anche se saltuarie e transitorie.
Trattandosi di elemento integrativo della fattispecie criminosa, tale sua destinazione deve essere anche apprezzabile esteriormente e dunque conoscibile dal reo, quale premessa del momento volitivo del dolo;
pur restando irrilevante l'eventuale assenza di occupanti al momento del fatto.
In difetto di motivazione sulla concreta funzione abitativa assolta dall'esercizio commerciale ove è avvenuto il furto, oggetto di indagine a carico del NG, l'ordinanza dev'essere dunque annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2005