Sentenza 25 giugno 2010
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di colui che, per commettere un furto, si introduca in una baracca adibita a spogliatoio di un cantiere edile, poiché il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione, ricomprendendo ogni luogo non pubblico che serva all'esplicazione di attività culturali, professionali e politiche.
Commentari • 3
- 1. Operaio ruba nello spogliatoio del cantiere: è furto in abitazione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 dicembre 2021
1. Il GM del Tribunale di Como, con sentenza del 20/6/2018, all'esito di giudizio abbreviato, condannava B.S., unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata e recidiva, alla pena, già così ridotta per il rito, di anni due di reclusione ed Euro quattrocento di multa per i reati:a. di cui all'art. 624 bis c.p. perché, al fine di trarne profitto, si appropriava del portafogli di proprietà di A.R. K, contenente i seguenti documenti: - permesso di soggiorno n. (OMISSIS); - carta d'identità n. (OMISSIS); - tesserino sanitario; - bancomat n. (OMISSIS) emesso da Banca Intesa San Paolo; - carta di credito n. …
Leggi di più… - 2. Furto in abitazione e delimitazione della nozione di “privata dimora”Domenico Giannelli · https://www.diritto.it/ · 26 luglio 2017
Con una recente pronunzia [1] le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato il delicato e controverso tema della delimitazione della nozione di privata dimora ai fini della configurabilità del reato di cui all'art 624 bis c. p. La questione era stata rimessa ai giudici di legittimità con ordinanza n. 652/2017 della Sezione V penale in cui si poneva il seguente quesito di diritto«se rientri nella nozione di privata dimora, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., il luogo dove si esercita un'attività commerciale o imprenditoriale (nella specie, ristorante)». Una certa posizione dottrinale[2] sottolineava all'indomani dell' entrata in vigore …
Leggi di più… - 3. Furto: il luogo di lavoro per la Cassazione non è privata dimoraRosa Valenti · https://www.studiocataldi.it/ · 30 giugno 2017
Dott.ssa Rosa Valenti - In una sua ultima pronuncia (n. 31345/2017) la Corte di Cassazione, ha fatto chiarezza sull'articolo 624 bis Codice Penale (Furto in abitazione e furto con scasso), con riferimento nello specifico alla nozione di privata dimora. La questione sottoposta era se i luoghi aperti al pubblico possano rientrare nella detta nozione, pertanto, si fa riferimento non solo all'art. 624-bis, ma anche ad altre norme, sia di carattere sostanziale (artt. 614, 615, 615-bis, 624-bis, 628, terzo comma, n. 3-bis, 52, secondo comma, cod. pen.), sia di carattere processuale (art. 266, comma 2, cod. proc. pen.). L'art. 624-bis del codice penale L´articolo 624 bis c.p. al primo comma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2010, n. 32093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32093 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 25/06/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1671
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 39922/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ CA N. IL 16/08/1967;
2) AN AU N. IL 19/07/1962;
avverso la sentenza n. 1940/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 08/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
Udito il Procuratore Generale, Dott. Vito Monetti, che conclude per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- La Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Reggio Emilia che aveva dichiarato il TR e il VI responsabili del reato di furto, di cui all'art. 624 bis c.p., di un borsello contenente 10 Euro, documenti personali, chiavi di casa e carta di credito, dopo essersi introdotti in una baracca adibita a spogliatoio di un cantiere edile, aggravato per avere eseguito il reato al fine di utilizzare una carta di credito. 2.- Gli imputati propongono ricorso, deducendo violazione della disposizione normativa citata, per avere ritenuto la baracca privata dimora nonché violazione dell'art. 62 c.p., n. 4 e art. 65; per non avere ritenuto sussistente il danno patrimoniale di particolare tenuità.
3.- Il ricorso è infondato.
a.- Il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione e vi rientra ogni luogo non pubblico che serva all'esplicazione di attività culturali, professionali e politiche (Cass, sez. 4^, 26 febbraio 2003, n. 18810). Pertanto, rientra nel concetto di privata dimora la baracca del cantiere edile, usata come spogliatoio da parte dei dipendenti, in quanto idonea ad agevolare l'attività lavorativa e a costituire luogo di esplicazione dell'attività della parte offesa che vi aveva depositato i propri effetti personali in condizioni di sicurezza. b. Legittimamente non è stato riconosciuta l'attenuante della speciale tenuità del danno, tenuto conto che le cose sottratte, il portafoglio, i documenti personali, le chiavi di casa e la carta di credito complessivamente non avevano un valore minimo. Di conseguenza i ricorsi vanno rigettati e ciascun e ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010