Sentenza 10 giugno 2009
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., la condotta del soggetto che, per commettere un furto, si introduca all'interno di un ristorante durante l'orario di chiusura, poiché il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione, ricomprendendo tutti i luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2009, n. 32232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32232 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 10/06/2009
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 1732
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 039472/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) LI ID, N. IL 20/12/1979;
avverso SENTENZA del 24/09/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GALBIATI RUGGERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Iannelli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
1. AV GL veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo - Giudice monocratico - per rispondere del reato di cui all'art. 624 bis c.p., commi 1 e 3 in relazione all'art. 625 c.p., comma 2. Era accusato di essersi introdotto all'interno di un ristorante durante l'orario di chiusura e di essersi impossessato del cassetto del registratore di cassa;
fatto aggravato dall'avere commesso violenza sulle cose consistita nell'infrangere con un martello la vetrina del ristorante e nell'estrarre il cassetto mediante forzatura (fatto del 17-2-2008).
2. Il Giudice monocratico di Bergamo, con sentenza in data 18-2-2008, lo dichiarava colpevole di tentato furto aggravato, così modificata l'originaria imputazione di furto Ih consumato;
lo condannava alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 180,00 di multa.
3. Avverso la decisione proponevano appello il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia e l'imputato.
La Corte di Brescia, con decisione del 24-9-2008, confermava la responsabilità del prevenuto;
qualificava il fatto come reato di furto aggravato consumato previsto dagli artt. 624 e 625 c.p.. Escludeva che potesse ravvisarsi la fattispecie di cui all'art. 624 bis c.p. che si riferiva ai luoghi destinati a privata dimora, mentre nel caso in esame il fatto delittuoso si era svolto in un esercizio commerciale destinato a ristorazione.
Determinava la pena in anni uno di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
4. Il Procuratore Generale di Brescia avanzava ricorso per Cassazione.
Si doleva per il fatto che la Corte di merito, pur accogliendo l'appello proposto dal P.M., aveva erroneamente qualificato il fatto nella minore ipotesi criminosa di cui all'art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2; mentre, la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva ripetutamente affermato che l'ipotesi di reato delineata dall'art.624 bis c.p. aveva ampliato la definizione di abitazione facendo riferimento invece a luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, il che consentiva di ricomprendere anche i negozi e gli esercizi commerciali.
Chiedeva l'annullamento della decisione.
5. Il ricorso va accolto perché fondato.
Si osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in modo condivisibile, che l'ipotesi di reato delineata dall'art. 624 bis c.p. (introdotto dalla L. n. 128 del 2001, art. 2), in tema di furto in abitazione, esplicitamente ha ampliato la portata della previsione, così da comprendere in essa tutti quei luoghi nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata: studi professionali, stabilimenti industriali, esercizi commerciali (Cass. 17-9-2003 n. 43671; Cass. 26-2-2003 n 18810). In particolare, tra gli elementi innovativi della fattispecie figura l'indicazione del locus nel quale è necessario che l'agente s'introduca al fine della commissione del reato: la formulazione previgente incentrata sul luogo destinato ad abitazione è stata sostituita dal riferimento all'edificio o ad altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora ed alle pertinenze di esso. Il dettato normativo, confermando l'orientamento giurisprudenziale incline ad una interpretazione estensiva del concetto di abitazione, ha esteso l'ambito di operatività della figura criminosa allineandola, sotto questo profilo, al delitto di violazione di domicilio di cui all'art. 614 c.p.. 6. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia, che dovrà uniformarsi al principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Quarta Sezione Penale annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2009