2. Dopo l' articolo 624 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 624-bis. - (Furto in abitazione e furto con strappo). - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni se il reato e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o piu' delle circostanze indicate all'articolo 61".
3. Al primo comma dell'articolo 625 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, dopo le parole: "la pena" sono inserite le seguenti: "per il fatto previsto dall'articolo 624";
b) il numero 1) e' soppresso;
c) al numero 4), le parole: ", ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona" sono soppresse.
4. Dopo l' articolo 625 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 625-bis. (Circostanze attenuanti) - Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena e' diminuita da un terzo alla meta' qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 624 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 624 (Furto). - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila ad un milione.
Agli effetti della legge penale, si considera "cosa mobile" anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o piu' delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7, e 625".
- Si riporta il testo dell' art. 625 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 625 (Circostanze aggravanti). - La pena per il fatto previsto dall'art. 624 e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni:
1) (Soppresso).
2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;
4) se il fatto e' commesso con destrezza;
5) se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualita' di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
6) se il fatto e' commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
7) se il fatto e' commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita', difesa o reverenza;
8) se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Se concorrono due o piu' delle circostanze prevedute dai numeri precedenti. ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni".
- Per il testo dell' art. 61 del codice penale vedi note all'art. 10.
- Per il testo degli articoli 624 , 624-bis e 625 del codice penale , vedi note all'art. 2.