Sentenza 17 settembre 2003
Massime • 1
L'ipotesi di reato delineata dall'art. 624 bis del cod. pen. (introdotto dall'art. 2 comma secondo della legge n. 128 del 2001), in tema di furto in abitazione, esplicitamente amplia, attraverso la definizione del luogo come "destinato in tutto o in parte a privata dimora", la portata della previsione, così da comprendere in essa tutti quei luoghi nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata (studi professionali, stabilimenti industriali o, come nella fattispecie relativa a furto in un negozio di ferramenta, esercizi commerciali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2003, n. 43671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43671 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Coco Giovanni Silvio Presidente
1. Dott. Perna La Torre Ernesto Consigliere
2. Dott. De Grazia Benito Romano Consigliere
3. Dott. De Biase Arcangelo Consigliere
4. Dott. Federico Giovanni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME ER, nato l'[...];
avverso ordinanza del 14 febbraio 2003, Trib. Libertà di Torino;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Perna La Torre Ernesto;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. E Cesqui con le quali chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 10 gennaio 2003 il Gip presso il Tribunale di Torino non convalidava l'arresto di ME ER eseguito dalla P.G. per flagrante concorso nel delitto di furto di un martello demolitore sottratto da uno scaffale di un negozio di ferramenta sito in detta città e respingeva la richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, osservando che, pur essendo ravvisabili a carico dell'indagato gravi indizi di colpevolezza in ordine al trafugamento del citato attrezzo, non sussisteva alcuna aggravante, con conseguente improcedibilità del reato contestato per mancanza di querela. Proposto appello dal P.M. avverso le predette ordinanze, il Tribunale del riesame di Torino con provvedimento del 14 febbraio 2003 ritenuta, nella specie, sussistente l'ipotesi di cui all'art.624 bis cod. pen., in parziale accoglimento dell'impugnazione,
applicava allo ME l'obbligo di presentazione alla P.G. secondo le modalità ivi indicate.
Ricorre per Cassazione l'indagato che deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 624 bis cod. pen. poiché il Tribunale ha ritenuto che la disciplina della legge n. 128/2001, con l'introduzione dell'art. 624 bis cod. pen., ha inteso estendere la procedibilità d'ufficio a tutti i furti che avvengono anche in luogo, in senso stretto, diverso dall'abitazione, ma in cui le persone si trattengono per compiere atti della loro vita privata, quali studio - svago - commercio ecc., mentre detto articolo può trovare applicazione solo ove il furto avvenga in quella parte dell'edificio ove i singoli esplichino attività domestica latu sensu.
Il ricorso è infondato.
La normativa di cui alla legge n. 128 del 26 marzo 2001 ha introdotto un regime sanzionatorio più severo per le condotte di furto perpetrato mediante introduzione in luoghi abitativi e commessi mediante strappo.
Per quanto attiene alla prima ipotesi l'operatività dell'art. 624 bis cod. pen. consegue non più alla introduzione "in un edificio o in altro luogo destinato ad abitazione", sebbene alla introduzione "in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa".
Risulta, quindi, evidente che il legislatore con la formulazione dell'art. 624 bis cod. pen. ha inteso attribuire all'applicabilità della norma un più vasto ambito rispetto alla pregressa disciplina, considerato che nella nozione di luogo di privata dimora devono ricomprendersi tutti quei luoghi nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, quali studio professionale, esercizi commerciali, stabilimenti industriali ecc.
Ed infatti, in tema di violazione di domicilio (ex art. 614 cod. pen.) con riferimento alla nozione di "luogo di privata dimora" è
stato affermato che "... luogo di privata dimora deve ritenersi anche quello adibito all'esercizio di un'attività che ogni persona ha diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbamenti da parte di terzi, ai quali può essere vietata l'introduzione o la permanenza nel luogo stesso. Ne consegue che anche il ristorante, ove il soggetto esplica la propria attività commerciale, è luogo che viene protetto dalle norme suindicate, che attribuisce, perciò, al gestore del locale il potere di impedire l'accesso e di espellere coloro che si introducano per azioni illecite" (Cass. Pen. sez. II, 9/2/1985 n. 1353); ed ancora "i pubblici esercizi sono da ritenersi private dimore ai fini dell'art. 614 cod. pen. sono solo quando sono aperti al pubblico, ma anche quando, cessato l'orario di apertura, il proprietario si trattiene all'interno per compiere determinate attività (di pulizia, di sistemazione di merce e simili)" (Cass. Pen. sez. V 7/12/83 n. 10531; id. 18/11/85 n. 10745; id. 5/2/97 n. 879). Da ciò consegue che la impugnata ordinanza si sottrae alle formulate censure poiché correttamente ha qualificato il fatto contestato all'indagato quale ipotesi delittuosa prevista dall'art.624 bis cod. pen. con relativa procedibilità d'ufficio per tale reato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 NOVEMBRE 2003.