Sentenza 2 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di furto, l'aggravante di cui al n. 1 dell'art. 625 cod.pen. sussiste anche quando il reato sia consumato in locale di immediata pertinenza della abitazione, quale un'autorimessa ad essa adiacente.
Commentario • 1
- 1. Furto in abitazione privata| FilodirittoRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 10 dicembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2001, n. 21948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21948 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 02/02/2001
1. Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANGELO DI POPOLO - Consigliere - N. 294
3. Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere - N. 38371/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NT PE, nato a [...][...]
avverso la sentenza in data 29.5.2000 della corte di appello di TORINO Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ebner
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. VIGLIETTA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 22.9.1998 il Pretore di Torino affermava la penale responsabilità di IN US, imputato: a) del reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 1 e 2 CP, perché in Torino il 10.8.1996 si impossessava del motoveicolo marca Piaggio di proprietà di AR IN TO sottraendolo dall'interno del garage del medesimo;
b) del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 490, 477 CP perché al fine di occultare, per avere al fine di occultare il reato di cui al capo che precede e comunque al fine di conseguirne l'impunità soppresso distrutto o comunque occultato le targhe del motoveicolo;
in Torino in epoca imprecisata fa il 10.8 e il 12.8.1996. Quindi, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, ed unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione.
La sentenza, appellata dall'imputato, veniva confermata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza in data 29.5.2000, avverso la quale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore.
Motivi della decisione
Con un unico articolato motivo il ricorrente deduce violazione di legge e in particolare l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 1 CP, non potendosi considerare il garage luogo di abitazione, nonché dell'aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61 n. 2 CP;
inoltre, lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche con carattere di prevalenza sulle contestate aggravanti.
Le prime due censure sono prive di giuridico fondamento. Con riguardo alla prima, premesso che - in punto di fatto - risulta nella specie accertato che l'autorimessa da cui venne sottratto il motoveicolo è effettivamente adiacente (tanto da essere contrassegnata con lo stesso numero civico) all'abitazione del proprietario del veicolo, ritiene questa Corte di condividere l'orientamento di legittimità fatto proprio dal Giudice di secondo grado e secondo il quale, avuto riguardo alla ratio dell'aggravante - di punire con maggiore severità la particolare pericolosità manifestata da chi, al fine di commettere un furto, non esita ad introdursi in un luogo di abitazione, con la concreta possibilità di trovarsi innanzi al soggetto passivo - l'aggravante stessa sussiste anche quando il reato sia commesso in una immediata pertinenza dell'abitazione: come tale destinata allo svolgimento di attività strettamente complementari e strumentalmente connesse a quelle abitative e quindi senz'altro meritevole della medesima tutela cui l'aggravante in esame è preordinata (Cass. pen. sez. 5^ 24.6.1992 n. 7347, ud. 29.4.1992 Iuliani RV 190994; sez. 2^ 10.6.1991 n. 6287, ud. 29.10.1990, Busatta;
sez. 2^ 30.4.1981 n. 4011, ud. 6.2.1981, Gregoretti).
La seconda censura, che attiene alla aggravante del nesso teleologico, è del pari infondata, considerato che - come si desume dalla sentenza impugnata - la stessa è stata contestata sulla base delle ammissioni del IN di avere gettato nella spazzatura le targhe originali e che tale attività dell'imputato (autore del furto e poi sorpreso a circolare sul motorino del quale si era impossessato) correttamente appare interpretata nell'unico senso possibile(e cioè di occultare il reato di furto o comunque di conseguirne l'impunità), alla stregua delle menzionate risultanze processuali.
Quanto al rilievo che tale aggravante sia stata computata più volte, esso è manifestamente infondato, - considerato che dagli altri capi d'accusa(capi c, d) concernenti violazioni al codice della strada - in ordine alle quali pure era stata contestata l'aggravante in esame - il IN già era stato assolto in primo grado. Sicché, - di tale aggravante(per la quale è stato operato un giudizio di equivalenza alle riconosciute circostanze attenuanti generiche), risulta, ai fini della determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, essere stato tenuto conto, all evidenza, una sola volta, con riguardo al capo b).
Quanto alla doglianza attinente al mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis CP con carattere di prevalenza, va osservato che la Corte di merito ha dato adeguata spiegazione delle ragioni per le quali - anche avuto riguardo ai precedenti penali del IN - ha ritenuto del tutto congruo e da condividere il giudizio di sola equivalenza cui è pervenuto il Giudice di primo grado. Il ricorrente, senza specificamente contestare l'adeguatezza e la coerenza di tale motivazione, lamenta la erroneità del giudizio di sola equivalenza, considerata l'assoluzione da altri due dei reati contestatigli.
Trattasi, nei termini in cui è formulata, di censura all'evidenza generica - perché non affronta il problema del trattamento sanzionatorio in concreto e cioè con riguardo ai reati per i quali vi è stata l'affermazione di responsabilità penale - e della quale pertanto non può tenersi utilmente conto.
Alla stregua dei rilievi tutti che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cpp, al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2001