Sentenza 10 gennaio 2013
Massime • 1
Integra il reato di furto in abitazione la sottrazione illecita di beni mobili posti all'interno di aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini. (Nella fattispecie la Corte non ha ritenuto ostativa alla configurazione del reato di cui all'art. 624 bis cod .pen. la circostanza che sull'area condominiale destinata a parcheggio, all'interno della quale era stato consumato il furto, insisteva una servitù pubblica di passaggio pedonale).
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La sentenza n. 1691 del 2 dicembre 2024, pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione V Penale, dimostra ancora una volta come anche i casi apparentemente minori possano sollevare questioni giuridiche di grande interesse. Questa volta, sotto la lente della Suprema Corte, sono finiti un ombrello a scatto, cinque euro e il pianerottolo di un condominio. Il caso L'imputato, condannato in primo grado per furto aggravato e furto in abitazione, si era appellato sostenendo l'insufficienza delle prove e l'inapplicabilità dell'art. 624-bis c.p., affermando che il pianerottolo non fosse una pertinenza di privata dimora. La Corte d'Appello aveva dichiarato improcedibile il reato di furto …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 16 dicembre 2024 (reg. ord. n. 6 del 2025), il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis del codice penale, la prima in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione e la seconda, formulata in via di subordine, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. 1.1.- Il Tribunale premette di dover giudicare sull'imputazione di furto in abitazione nei confronti di M.H. C., fermato dopo essersi impossessato di una scatola contenente anticaglie, del complessivo valore di euro 500,00, che il proprietario aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/01/2013, n. 4215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4215 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 10/01/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 70
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 21957/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) B.I. , alias P.C. , N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 22/2010 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano, sezione per i Minorenni, del 27/3/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Leanza Marco, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, sezione per i minorenni, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale per i minorenni di Milano del 20.10.2009, che ha condannato B.I. alias P.C. alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 180,00 di multa per il delitto di furto in abitazione. In punto di fatto va ricordato che secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito l'imputato si era impossessato di due navigatori satellitari, sottratti da due autovetture parcheggiate nel cortile di un condominio.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l'affermata qualificazione del fatto quale furto in abitazione, sotto il profilo della erronea applicazione della legge nonché della manifesta illogicità e della carenza della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). L'ipotesi descritta dall'art. 624 bis c.p.
richiede, secondo il ricorrente, un uso esclusivo da parte del proprietario del luogo ove il fatto illecito viene commesso, esclusività che non ricorre nel caso di specie, perché il furto è stato eseguito su veicoli parcheggiati in un'area privata gravata da servitù pubblica di passaggio pedonale.
Si lamenta altresì che sia stata esclusa l'integrazione della fattispecie del tentativo di furto e che sia stata ritenuta la continuazione tra più reati, essendo stato commesso - ad avviso dell'esponente - un unico reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
2.1. In primo luogo, nel ricorso avanti questa Corte si prospettano le medesime questioni che hanno formato oggetto del giudizio di appello e sulle quali è stata data concreta risposta. In secondo luogo, quanto alla pretesa errata qualificazione del reato ascritto all'imputato, giova osservare, in diritto, come l'art. 624 bis c.p., innovando rispetto alla precedente formulazione dell'art.625 c.p. che puniva più gravemente la condotta di furto realizzatasi attraverso l'introduzione o l'intrattenersi in un edificio destinato ad altrui "abitazione", preveda nella nuova formulazione, vigente dal 2001, la condotta dell'impossessamento mediante introduzione in un luogo destinato "a privata dimora" ovvero nelle sue pertinenze. Come è stato già affermato da questa Corte, l'innovazione ha recepito i risultati della precedente elaborazione giurisprudenziale sulla nozione di "abitazione" presente nella vecchia formulazione atteso che già nel vigore della previgente previsione, la nozione di abitazione, evocando quella del luogo finalizzato a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare, aveva consentito di includervi ad esempio il locale autorimessa, staccato dalla abitazione principale ovvero la stanza dell'ospedale. La nuova norma, che ha operato un mutamento di tipo anche semantico, punisce il comportamento di chi si impossessi della cosa altrui mediante introduzione in uno dei luoghi nei quali la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata: tale essendo il luogo di "privata dimora" che è nozione più ampia e comprensiva di quella di "abitazione", come è dimostrato anche dalla formulazione dell'art. 614 c.p., ove sono entrambi presenti. Il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione e vi rientra qualsiasi luogo, esclusa la casa di abitazione, dove ci si soffermi ad esercitare, anche transitoriamente, manifestazioni della attività individuale per motivi leciti e i più diversi: studio, cultura, lavoro, svago, commercio (Cass. Sez. 5, n. 4569 del 22/12/2010, Bifara, Rv. 249268).
2.2. Nel caso di specie si contesta che l'area sulla quale erano parcheggiate le autovetture costituisca pertinenza di abitazione e ciò in quanto sulla stessa graverebbe una servitù pubblica di passaggio pedonale ed il concetto di pertinenza richiederebbe il carattere di esclusività della funzione accessoria del bene a quello principale.
L'assunto non è fondato.
È vero che una risalente decisione ha ritenuto che sia coessenziale al concetto di pertinenza l'esclusività della relazione accessoria:
"la nozione di appartenenza dell'abitazione - rilevante ai fini del porto senza licenza di armi - deve ricavarsi avendo presente il concetto civilistico di pertinenza, che implica un rapporto di strumentalità e complementarità funzionale tra i due beni inteso come rapporto durevole di pertinenza ed accessorietà, tale da far ritenere appartenenza ciò che concorre a soddisfare le esigenze concrete delle persone cui l'abitazione serve da alloggio. È insito, però, nella natura stessa del rapporto pertinenziale il carattere di esclusività della funzione accessoria;
sicché non può ritenersi appartenenza di abitazione, ai fini predetti, uno spiazzo comune o un cortile comune a più edifici, in quanto, per il fatto stesso di essere destinati al loro complessivo servizio, non sono subordinati, con carattere di esclusività, ad alcuno di essi e tanto meno alle singole parti di ciascuno" (Cass. Sez. 1, n. 3589 del 15/12/1982, Fossati, Rv. 158618).
Già una successiva pronuncia, tuttavia, riteneva integrato il furto aggravato dall'introduzione in edificio abitativo, in un caso in cui si trattava di edificio condominiale (Cass. Sez. 2, n. 8790 del 15/05/1987, Noris, Rv. 176473). La introduzione dell'art. 624 bis c.p. ha in ogni caso modificato i dati normativi di riferimento, considerato che il legislatore ha innovato le locuzioni utilizzate negli artt. 624 e 625 c.p., utilizzando l'espressione "privata dimora" e dando autonomo risalto alle pertinenze. Secondo la diffusa opinione, già sopra ricordata, ciò ha significato il recepimento dell'opinione maggioritaria già rinvenibile in passato, secondo la quale la nozione di pertinenza valevole ai fini dell'art. 624 bis c.p. (in passato il riferimento era all'art. 625 c.p.) non coincide con quella civilistica, non richiedendo essa l'uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario. Piuttosto essa viene accostata alla nozione di appartenenza, di cui all'art. 615 c.p.. Elemento caratterizzante è quindi quello della strumentalità, anche non continuativa e non esclusiva, del bene alle esigenze di vita domestica del proprietario. La giurisprudenza ha quindi ritenuto integrato il nuovo reato anche nel caso in cui il fatto sia stato commesso in una portineria condominiale: "integra il delitto di cui all'art. 624 bis c.p. (furto in abitazione), la condotta di colui che commetta il furto nella portineria di un condominio, in quanto la portineria di uno stabile condominiale rientra nell'ambito della tutela dei beni predisposta dall'art. 624 bis c.p., in ragione della sua destinazione a privata dimora ed essendo, in ogni caso, incontrovertibile la sua natura pertinenziale sia in riferimento all'unità immobiliare occupata dallo stesso portiere nello stesso stabile condominiale sia, pro quota, in riferimento a tutti gli altri appartamenti dell'anzidetto complesso" (Cass. Sez. 5, n. 28192 del 25/03/2008, Tagliartela, Rv. 240442).
Pertanto, il fatto che sull'area ove si trovavano parcheggiate le autovetture dalle quali furono sottratte le apparecchiature gravasse una servitù pubblica di passaggio pedonale non sottrae le stesse al novero delle pertinenze del condominio (o dei condomini) al cui servizio sono poste per l'assicurazione di un bisogno di natura domestica, qual è il ricovero e la tenuta a disposizione di un'autovettura.
3. Quanti agli ulteriori rilievi difensivi, va osservato che se è vero che la Corte di Appello non ha dato riscontro alla critica concernente l'omessa affermazione del tentativo di delitto e l'affermata sussistenza di una pluralità di reati, avvinti tra loro dal nesso di continuazione, è altrettanto vero che i motivi di appello formulati al riguardo risultano inammissibili perché manifestamente infondati. Infatti, l'ipotesi del tentativo è palesemente esclusa dal fatto che l'imputato si era impossessato delle apparecchiature, tanto da sbarazzarsene quando accortosi dell'intervento delle forze dell'ordine. Sia sufficiente ricordare, al riguardo, come la giurisprudenza di legittimità affermi che risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia (Cass. Sez. 5, sent. N. 7704 del 5/5/1993, Gallo ed altri, rv. 194483).
Per quanto attiene al secondo rilievo, l'unicità dell'azione nel caso di specie è esclusa dal fatto che i due navigatori erano su autovetture distinte, in proprietà di soggetti diversi, sottratte attraverso distinte azioni, pur susseguentesi in un ridotto arco temporale e in una medesima area di parcheggio. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e deve essere rigettato.
4. Va anche disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vadano omesse le generalità o gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2013. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2013