Sentenza 31 ottobre 2007
Massime • 3
Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ. e passato in giudicato in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, per mancata tempestiva opposizione o perché l'opponente non si è costituito, costituisce titolo per l'ammissione del credito allo stato passivo, non essendo operante in questo specifico caso il principio dell'inefficacia dei decreti ingiuntivi nei confronti della massa, applicabile solo a quelli non definitivi perché opposti o perché pende il termine per l'opposizione al momento della dichiarazione di fallimento.
Il termine entro cui il decreto ingiuntivo deve essere notificato a pena d'inefficacia, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., decorre dalla data del deposito in cancelleria del provvedimento e non da quella della pronuncia.
La notificazione del decreto ingiuntivo anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 cod. proc. civ., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 31/10/2007, n. 22959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22959 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO IMMOBILIARE VASARI S.P.A., in persona del Curatore Avv. MAUPOIL ETTORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso l'avvocato DANTE GROSSI, rappresentato e difeso dall'Avvocato UBERTAZZI LUIGI CARLO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A., in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. POERIO 56, presso l'avvocato GERACI ANTONINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIO CLEMENTE, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2576/02 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 05/11/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2 007 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato GROSSI DANTE, per delega Avv. UBERTAZZI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il resistente, l'Avvocato GERACI ANTONINO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 gennaio 1998 il Tribunale di Milano, decidendo sull'opposizione allo stato passivo del Fallimento Immobiliare Vasari s.p.a., proposta con ricorso della L.F. dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura, 12 maggio 1993, ex art. 98, ne ammetteva al passivo in via chirografaria il credito dichiarato di L. 547.015.000 e già escluso dal giudice delegato per nullità della notifica del decreto alla predetta società, successivamente dichiarata fallita con sentenza del 25 giugno 1991. Detto credito derivava da decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Immobiliare Vasari s.p.a. dal Presidente del Tribunale di Milano il 24 luglio 1990 e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art.647 cod. proc. civ. il 26 novembre 1990.
Il Fallimento summenzionato, con citazione dell'11 marzo 1999, impugnava detta sentenza del tribunale dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, sostenendo preliminarmente la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo per invalidità della procura alle liti e la irritualità della sua notifica e contestando così la definitività del decreto ingiuntivo;
in subordine deduceva di aver esercitato la propria opposizione ex art. 650 cod. proc. civ. nel giudizio di opposizione allo stato passivo;
in ulteriore subordine si riportava a tutte le argomentazioni, eccezioni e domande svolte in primo grado. La Banca Nazionale dell'Agricoltura, costituendosi in giudizio, resisteva al gravame eccependo innanzitutto la novità delle domande proposte in grado di appello.
Dichiarata l'interruzione del processo a seguito della incorporazione di detta banca nella Banca Antoniana Popolare Veneta, il Fallimento appellante procedeva alla riassunzione del processo con ricorso del 28 maggio 2002.
La corte d'appello adita, con sentenza 9.10-5.11.2002, respingeva l'impugnazione, osservando che le questioni della nullità della procura ad lites, della nullità del decreto ingiuntivo, della sua inefficacia per la mancata tempestiva notifica dello stesso, della tardività e nullità della notifica del decreto ingiuntivo dovevano ritenersi precluse per il fatto che non era stato fatto oggetto di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.. Nè potevasi accogliere la tesi del Fallimento secondo cui l'opposizione tardiva sarebbe stata comunque proposta nel procedimento di formazione dello stato passivo con la domanda del curatore diretta a far escludere il credito portato dall'emesso decreto ingiuntivo, cui era seguito il decreto di esclusione del giudice delegato, che aveva disposto in maniera conforme alla richiesta del curatore. Ciò perché gli istituti processuali, in ragione della tipicità che loro inerisce trovano applicazione nei casi e secondo le regole tutte, invarianti, che specificamente li concernono e non possono essere identificati in pretesi svolgimenti procedurali impliciti in altri, di cui si assuma la equivalenza.
Avverso tale sentenza il Fallimento Immobiliare Vasari s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi illustrati con memoria. La Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il Fallimento ricorrente denuncia violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., artt. 1362 e 1367 c.c. e difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Assume il ricorrente di aver dedotto nel giudizio di appello:
che ricorso e decreto ingiuntivo avversari dovevano ritenersi nulli per la mancata indicazione in entrambi gli atti del legale rappresentante della Immobiliare Vasari s.p.a. e per la nullità della procura ad lites in quanto scritta in foglio diverso e separato da quello del ricorso per decreto ingiuntivo;
che la notificazione del ricorso e del decreto non poteva ritenersi rituale, atteso che, l'ufficiale giudiziario, dopo aver tentato inutilmente una prima notifica presso la sede della società, aveva tentato una ulteriore notifica all'amministratore unico ZZ NT presso il suo domicilio, dove non lo aveva rinvenuto perché sconosciuto, ed infine aveva effettuato la notifica allo stesso ai sensi dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito alla casa comunale di Milano. La banca non avrebbe allegato e provato ed il fallimento avrebbe contestato la sussistenza dei presupposti per una valida notifica ex art. 143 c.p.c.;
che il decreto ingiuntivo sarebbe divenuto inefficace non essendo stato notificato nel termine di 20 giorni dalla pronuncia previsto dal testo allora in vigore dell'art. 644 c.p.c., conclusione che non sarebbe pregiudicata dalla circostanza che il cancelliere avesse certificato il 14.9.1990 che "il presidente del Tribunale, con provvedimento odierno, ha disposto che sia rinnovata la notifica del presente decreto nel termine di giorni 30 da oggi", circostanza che anzi proverebbe che anche il Presidente de tribunale avrebbe constatato che il decreto ingiuntivo non era stato ritualmente notificato;
che il fallimento avrebbe comunque già esercitato la propria opposizione ex art. 650 c.p.c. nel procedimento di formazione dello stato passivo con la domanda del curatore e nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare promosso dalla banca;
che per tutte queste ragioni il decreto ingiuntivo non potrebbe valere come titolo per la quantificazione dei crediti della banca. La sentenza impugnata avrebbe male interpretato gli atti di causa, per non averne dato una lettura unitaria e per non averli interpretati alla luce del criterio della conservazione degli atti di cui all'art. 1367 c.c., ritenendo che il fallimento avesse denunciato la inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo per la prima volta soltanto con la memoria prodotta nel giudizio di appello del 5 dicembre 2001 (e, quindi, tardivamente), mentre in origine avrebbe sempre parlato di irritualità della notificazione. Il Fallimento invece avrebbe denunciato l'inesistenza della notifica anche con l'atto di citazione dinanzi alla corte d'appello e, comunque, avrebbe allegato fatti che avrebbero dovuto portare il giudice a qualificare la notifica come inesistente. A motivo della inesistenza della sua notifica alla Immobiliare Vasari s.p.a. il decreto ingiuntivo non sarebbe mai divenuto definitivo.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt.112 e 113 c.p.c., L. Fall., art. 52 e art. 95, comma 3, e difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Con l'atto di appello il fallimento avrebbe sollevato le seguenti quattro eccezioni: 1) nullità della procura ad lites;
2) nullità del decreto ingiuntivo;
3) mancata notifica nei termini di cui all'art. 644 c.p.c.; 4) inesistenza della notifica. La sentenza impugnata avrebbe pronunciato soltanto su una di queste eccezioni e precisamente su quella relativa "alla nullità (rectius:
inesistenza) della notifica", incorrendo nel vizio di omessa pronuncia.
Avrebbe errato la corte di merito nel ritenere che l'eccezione di irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo potesse farsi valere soltanto nel procedimento di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., essendo tale tesi in contrasto con la L. Fall., art. 52 e art. 95, comma 3, dovendo ogni credito essere accertato nell'ambito del procedimento di formazione dello stato passivo e non essendo applicabile al decreto ingiuntivo non divenuto definitivo, perché soggetto ancora all'impugnazione tardiva, la seconda delle richiamate disposizioni che impone la impugnazione della sentenza non passata in giudicato se non si vuole ammettere il credito da questa accertato. Pertanto il credito della banca doveva essere riaccertato nell'ambito del procedimento di formazione dello stato passivo fallimentare ed in questo procedimento il fallimento era legittimato a far valere ogni tipo di eccezione, compresa la eccezione di inopponibilità del decreto ingiuntivo allo stato passivo, nonché quelle che al di fuori del fallimento consentirebbero una opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 8 preleggi, comma 9, artt. 1346, 1283, 1284 e 1418 c.c., art. 163 c.p.c., comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
L'attuale ricorrente con l'atto di appello avrebbe riproposto l'eccezione di nullità della fideiussione concessa alla Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a., ora Banca Antoniana Popolare Veneta, dalla Immobiliare Vasari s.p.a. a garanzia di una credito di Crivas Auto s.r.l.. Tale nullità sarebbe dovuta al contrasto di clausole centrali del resto della fideiussione con la disposizione imperativa di cui all'art. 1945 c.c.. Comunque, anche se non dovesse essere ritenuta la nullità totale della fideiussione, dovrebbero ritenersi mille le clausole relative alla quantificazione del credito della banca e precisamente la clausola che rinvia per la determinazione del tasso di interessi agli usi su piazza e la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi. Conseguentemente il credito della banca non potrebbe ritenersi quello dalla stessa indicato in corso di causa e la banca non avrebbe assolto l'onere di allegare e provare il proprio credito nel suo preciso ammontare, che sarebbe pertanto di entità ancora indeterminata.
Il primo e il secondo motivo di ricorso, perché logicamente e giuridicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Tali motivi sono entrambi infondati.
La soluzione delle questioni sottoposte all'esame di questa corte richiede di effettuare alcune puntualizzazioni giuridiche. Devesi osservare innanzi tutto che la L. Fall., art. 95, comma 3, - il quale dispone che, se il credito, di cui si chiede l'ammissione al passivo, risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria la impugnazione della sentenza se non si vuole ammettere il credito - non è applicabile nella ipotesi di decreto ingiuntivo non definitivo.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo, una volta sopravvenuta la dichiarazione di fallimento del debitore, è inefficace nei confronti della massa, sia nella ipotesi in cui il termine per proporre opposizione non sia decorso all'atto dell'apertura della procedura sia nell'ipotesi in cui l'opposizione sia stata esperita e penda il relativo giudizio (cfr. tra le molte Cass. n. 7045 del 1995; Cass. n. 3580 del 1995; Cass. n. 10260 del 1994; Cass. n. 3885 del 1988). In tali casi il creditore che chiede l'ammissione al passivo, deve seguire, ai fini dell'accertamento del credito, la procedura di cui artt. 92 e segg. legge fallimentare, senza poter far valere, quale titolo per l'ammissione allo stato passivo, il decreto ingiuntivo, essendo questo inopponibile alla procedura fallimentare. Tali principi valgono nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del termine per proporre l'opposizione tempestiva, prevista dall'art. 645 c.p.c.; non sono più invocabili nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. per mancata tempestiva opposizione o per mancata attività dell'opponente (ipotesi quest'ultima che nella fattispecie non interessa).
La mancata proposizione in termini della opposizione ovvero la mancata costituzione tempestiva dell'opponente danno luogo alla formazione del giudicato, come si evince dall'art. 656 c.p.c., che prevede la impugnazione per revocazione del decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo a norma dell'art. 647 c.p.c., nei casi indicati nell'art. 395 c.p.c., nn. 2, 5 e 6, vale a dire per motivi eccezionalmente previsti dall'ordinamento per eliminare l'efficacia ex art. 2909 cod. civ.. Tale disposizione non avrebbe senso se il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. non desse luogo alla formazione della regiudicata.
Tale soluzione è in linea con l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte di Cassazione, la quale ha più volte affermato che, a seguito della dichiarazione di esecutività di cui all'art. 647 c.p.c., il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale (cfr. in tal senso: Cass. n. 4510 del 2006, resa a sezioni unite;
Cass. n. 6085 del 2004; Cass. n. 7272 del 2003; Cass.n. 11602 del 2002; n. 9335 del 2000; n. 8026 del 2000).
In tal caso il decreto ingiuntivo costituisce titolo per l'ammissione del credito allo stato passivo senza alcuna possibilità di esclusione, non essendo consentito al curatore ed al giudice delegato di rimettere in discussione l'esistenza del credito, atteso che il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stesso si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (cfr. Cass. 6628 del 2006). Nè l'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto viene meno di per sè a seguito dell'opposizione tardivamente proposta ex art. 650 c.p.c., così come il passaggio in giudicato dello stesso non è impedito - o revocato - dalla sua impugnazione con la revocazione straordinaria o l'opposizione di terzo (art. 656 c.p.c.), rimedi straordinari per loro natura proponibili avverso sentenze passate in giudicato, l'assoggettamento ai quali del decreto ingiuntivo in tanto ha ragione di esistere in quanto l'esperibilità di quelli ordinali ha già dato luogo al giudicato, che non è inciso, in definitiva, dalla mera opposizione tardiva, nonché "a fortiori" dalla solo proponibilità di essa (cfr. Cass. n. 19429 del 2005; cfr. Cass. n. 11549 del 1998 resa a sezioni unite). Appare opportuno precisare ancora che ai fini della proponibilità dell'opposizione tardiva non è sufficiente l'accertamento della irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, occorrendo anche la prova - il cui onere grava sull'opponente - che proprio a cagione della nullità della notificazione l'ingiunto non ha avuto tempestiva conoscenza del provvedimento (cfr. Cass. n. 9938 del 2005 resa a sezioni unite;
Cass. n. 880 del 1999; Cass. n. 3356 del 1979). Nel caso che ne occupa quel che rileva è che l'ammissione al passivo è stata richiesta in base ad un decreto ingiuntivo, emesso dal Presidente del Tribunale di Milano il 27.7.1990, dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 26.11.90, e, quindi, prima della dichiarazione di fallimento della Immobiliare s.p.a., intervenuta circa sette mesi dopo, in data 25 giugno 1991. Alla luce dei principi su esposti a tale decreto deve essere riconosciuta autorità di cosa giudicata. Devesi ritenere pertanto opponibile al fallimento che, al fine di rimuoverne gli effetti, avrebbe dovuto provvedere ad impugnarlo, se si riteneva che ne ricorressero i presupposti di legge, con il mezzo straordinario di cui all'art. 650 c.p.c., senza che possa ritenersi equipollente a tale impugnativa la contestazione del credito da parte del curatore effettuata in sede di accertamento dello stato passivo ed il provvedimento di esclusione del credito stesso emesso dal giudice delegato in accoglimento della richiesta del curatore con la motivazione;
"credito escluso per estraneità all'oggetto sociale della fideiussione ......decreto ingiuntivo non passato in giudicato per nullità della notifica del decreto medesimo alla società fallita", non essendo la domanda del curatore ed il provvedimento endofallimentare emesso dal giudice delegato strumenti idonei a rimuovere, data la tipicità delle impugnazioni, gli effetti di un giudicato.
Il ricorrente sostiene che nel caso di specie non ci si troverebbe di fronte ad una nullità della notifica del decreto ingiuntivo, ma ad inesistenza della stessa.
Tale eccezione sarebbe stata sollevata con l'atto di appello e non tardivamente con una successiva memoria, come invece affermato dal giudice a quo.
La Corte di merito, dopo aver ritenuto inaccettabile la asserzione secondo cui l'opposizione tardiva "si sarebbe attuata mediante la domanda del curatore che era diretta a far escludere il credito portato dall'emesso decreto ingiuntivo, cui era seguito il decreto del giudice delegato, che aveva disposto in maniera conforme" afferma nella sentenza impugnata "altra e diversa valutazione sarebbe da effettuarsi nel caso esclusivo di inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo che fosse stata evocata come sottesa alla declaratoria di cui all'art. 647 c.p.c., e cioè allorquando, ben più radicalmente, si assuma non essere mai stata eseguita una operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale. Un'ipotesi, quest'ultima, che (va però osservato) non era stata affatto dedotta nell'atto iniziale del presente grado - diretto, ed è forse superfluo precisarlo, a segnare i limiti invalicabili ne' più modificabili del successivo dibattito processuale -, e che, la difesa appellante cercherà infatti di introdurre per la prima volta nella memoria del 5 dicembre 2001, parlando senz'altro, in luogo della irritualità della notificazione in origine evocata, addirittura di sua inesistenza".
Il collegio osserva che, anche se la inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo fosse stata tempestivamente ed espressamente dedotta con l'atto di appello, il che non emerge da una lettura dell'atto, tuttavia dovrebbe essere esclusa in relazione ai fatti allegati, non potendosi ritenere che tali fatti possano essere ricondotti alla categoria della inesistenza dell'atto di impugnazione.
Il Fallimento ha infatti contestato la ritualità della notifica, deducendo che il tentativo di notifica ai sensi dell'art. 145 c.p.c., commi 1 e 3, aveva avuto esito negativo e che la notifica sarebbe stata effettuata all'amministratore unico della società Immobiliare Vasari s.p.a., Trezza NT, ex art. 143 c.p.c. senza che sia stata fornita la prova delle ricerche effettuate dall'Ufficiale Giudiziario;
rilievi sulle modalità della notifica che costituiscono eccezioni relative alla validità e regolarità della notifica stessa, ma non relative alla sua giuridica esistenza, essendo stata comunque infine effettuata a persona che costituiva l'effettivo destinatario dell'atto (cfr. per tutte Cass. n. 12998 del 1991). Appare opportuno rilevare che la possibilità della notifica all'amministratore di una società di capitali ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è stata ammessa da questa Suprema Corte (cfr. Cass. 8091 del
2002, resa a sezioni unite) la quale ha affermato il principio secondo cui se la notificazione alle società di capitali non può essere eseguita con le modalità di cui all'art. 145 c.p.c., comma 1, e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del terzo comma del medesimo art. 145 c.p.c., le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ.;
se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'art. 140 cod. proc. civ. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente;
oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società); ove neppure ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma (come nel caso in cui l'indirizzo della società, a seguito di cambiamento della numerazione civica, non reso conoscibile ai terzi nelle debite forme pubblicitarie, risulti riferito ad un luogo nel quale essa non abbia - e abbia mai avuto - sede), e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) la notificazione è eseguibile, nei confronti del solo legale rappresentante, ricorrendo alle formalità dettate dall'art. 143 cod. proc. civ.. Sostiene ancora il ricorrente, che il decreto ingiuntivo in questione, non sarebbe mai passato in giudicato, essendo divenuto inefficace (vedi pagg. 4 e 5 del ricorso) per non essere "stato notificato nel termine di 20 giorni dalla pronuncia previsto dal testo allora in vigore dell'art. 644 c.p.c.. Il decreto ingiuntivo era stato infatti emesso il 24.7.1990. Da questa data decorreva il termine di 20 giorni per la notifica. Questo termine non era sospeso durante il periodo feriale perché il decreto era provvisoriamente esecutivo. Il decreto doveva dunque essere notificato entro il 13.8.1990. A questa data la banca aveva tentato una prima notifica, ma questa non era andata a buon fine...............In questa situazione il decreto ingiuntivo è divenuto inefficace ex art. 644 c.p.c.". Queste affermazioni del ricorrente contengono una serie di errori giuridici.
Prima della modifica ad opera del D.L. n. 432 del 1995, art. 8, convertito con modificazioni in L. n. 534 del 1995, entrata il vigore il 21.12.1995, l'art. 644 c.p.c. era così formulato: "il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di quaranta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio dello Stato......".
Il decreto ingiuntivo, pertanto, non doveva essere notificato nel termine di venti, ma in quello di quaranta giorni.
Tale termine non decorreva dalla data di pronuncia del decreto, ma dalla data del suo deposito in cancelleria (cfr. in tal senso Cass.n. 7160 del 2001; Cass. n. 4488 del 1982); inoltre, non essendo attinente alle controversie richiamate ed indicate dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, ai sensi dell'art. 1 della medesima era soggetto a sospensione nel periodo feriale (cfr. per tutte Cass. n. 5447 del 1999). Pertanto, valutando correttamente il periodo di tempo trascorso tra il deposito del decreto ingiuntivo e la sua notifica, si rileva facilmente che non sussiste il denunciato ritardo nella notifica di detto provvedimento, avendo lo stesso ricorrente (pag. 3 del ricorso), affermato che dopo un primo tentativo di notifica con esito negativo, in data 13.8.1990, alla Immobiliare Vasari s.p.a., via Vasari 2, Milano, in persona del legale rappresentate, essendo il destinatario risultato sconosciuto al domicilio indicato, il giorno 1 ottobre 1990 l'ufficiale giudiziario aveva effettuato una seconda notifica "per quanto concerne la Immobiliare Vasari s.p.a. a mani dell'a.u. signor ZZ NT ai sensi dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito alla casa comunale di Milano".
La banca resistente ha chiarito nel controricorso, senza essere smentita sul punto, che la notifica era stata eseguita ex art. 143 c.p.c. a mani dell'amministratore unico ZZ NT, stante l'irreperibilità dello stesso presso l'ultima residenza di Milano, via Washington 2, accertata dall'ufficiale giudiziario operante. Tale Irreperibilità, legittimante il ricorso alla notifica ex art. 143 c.p.c., era stata accertata in occasione del tentativo di notifica del medesimo decreto ingiuntivo allo stesso ZZ NT personalmente quale garante della Vasari s.p.a..
A ciò si aggiunga che questa Corte ha affermato, orientamento giurisprudenziale che il collegio condivide, che la notificazione del decreto ingiuntivo, comunque effettuata, e quindi anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso, ed esclude pertanto la presunzione di abbandono del titolo, che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di esso, di cui all'art. 644 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 2656 del 1974, resa a sezioni unite), inefficacia che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, può essere fatta valere con il rimedio di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c., o con la querela nullitatis, soltanto nei casi di mancanza o di inesistenza della notificazione, ipotesi che, come detto, non ricorrono nel caso di specie.
L'inesistenza giuridica della notificazione ricorre, infatti, quando quest'ultima sia stata espletata in luoghi o nei confronti di persone che non abbiano alcuna relazione con il destinatario, risultando a costui totalmente estranei, mentre la notificazione è nulla o semplicemente irregolare, quando sia stata effettuata in un luogo o a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario della persona medesima (cfr. per tutte Cass. n. 9372 del 1997; Cass. n. 12998 del 1991). Pertanto i primi due motivi di ricorso debbono essere respinti. Il terzo motivo di ricorso è pure infondato.
La Corte di merito ha ritenuto che la censura relativa alla validità della fideiussione fosse coperta dal giudicato formatosi in conseguenza alla dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo intervenuta ai sensi dell'art. 647 c.p.c.. Tale soluzione appare del tutto conforme a diritto, atteso che, come già detto, il decreto ingiuntivo in questione, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c., ha acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata ed il giudicato, secondo il costante insegnamento di questa Corte, copre il dedotto ed il deducibile, e, quindi, anche la questione relativa alla validità della fideiussione. Per tutto quanto precede il ricorso deve essere rigettato ed il fallimento ricorrente, per il principio della soccombenza, deve essere condannato a rimborsare alla banca resistente le spese del giudizio di legittimità, che appare giusto liquidare, tenuto conto del valore e della complessità della lite, in complessivi Euro 7.100,00 (settemilacento), ci cui Euro 7.000,00 (settemila) per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il fallimento ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 7.100,00 (settemilacento), di cui Euro 7.000,00 (settemila) per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2007