Cass. civ., sez. I, sentenza 31/10/2007, n. 22959
CASS
Sentenza 31 ottobre 2007

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Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ. e passato in giudicato in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, per mancata tempestiva opposizione o perché l'opponente non si è costituito, costituisce titolo per l'ammissione del credito allo stato passivo, non essendo operante in questo specifico caso il principio dell'inefficacia dei decreti ingiuntivi nei confronti della massa, applicabile solo a quelli non definitivi perché opposti o perché pende il termine per l'opposizione al momento della dichiarazione di fallimento.

Il termine entro cui il decreto ingiuntivo deve essere notificato a pena d'inefficacia, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., decorre dalla data del deposito in cancelleria del provvedimento e non da quella della pronuncia.

La notificazione del decreto ingiuntivo anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 cod. proc. civ., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 31/10/2007, n. 22959
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22959
Data del deposito : 31 ottobre 2007

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