Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/1999, n. 5447
CASS
Sentenza 4 giugno 1999

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Il termine previsto dall' art. 644 cod. proc. civ. entro il quale, a pena di inefficacia, deve esser notificato il decreto ingiuntivo, è di natura processuale, sicché, non incidendo su situazioni giuridiche sostanziali delle parti, e non essendo attinente alle controversie richiamate ed indicate dall' art. 3 stessa legge 7 ottobre 1969 n. 742, ai sensi dell' art. 1 della medesima, è soggetto a sospensione nel periodo feriale.

È assolutamente nullo, per violazione del diritto alla difesa e del contraddittorio, il provvedimento del giudice dichiarativo dell' inefficacia del decreto ingiuntivo, redatto in calce al ricorso dell' ingiunto, proposto ai sensi dell' art. 188 disp. att. cod. proc. civ., pronunciato senza convocare l' ingiungente, ai sensi dei commi secondo e terzo della medesima norma.

È nullo il provvedimento di accoglimento del ricorso per inefficacia del decreto ingiuntivo, ai sensi dell' art. 188 disp. att. cod. proc. civ., proposto per tardiva notifica di esso, perché la procedura abbreviata prevista dal predetto articolo è applicabile nel caso di inesistenza giuridica o mancanza di notifica, e non per violazione del termine disposto dall' art. 644 cod. proc. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/1999, n. 5447
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5447
    Data del deposito : 4 giugno 1999

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