Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 3
Il termine previsto dall' art. 644 cod. proc. civ. entro il quale, a pena di inefficacia, deve esser notificato il decreto ingiuntivo, è di natura processuale, sicché, non incidendo su situazioni giuridiche sostanziali delle parti, e non essendo attinente alle controversie richiamate ed indicate dall' art. 3 stessa legge 7 ottobre 1969 n. 742, ai sensi dell' art. 1 della medesima, è soggetto a sospensione nel periodo feriale.
È assolutamente nullo, per violazione del diritto alla difesa e del contraddittorio, il provvedimento del giudice dichiarativo dell' inefficacia del decreto ingiuntivo, redatto in calce al ricorso dell' ingiunto, proposto ai sensi dell' art. 188 disp. att. cod. proc. civ., pronunciato senza convocare l' ingiungente, ai sensi dei commi secondo e terzo della medesima norma.
È nullo il provvedimento di accoglimento del ricorso per inefficacia del decreto ingiuntivo, ai sensi dell' art. 188 disp. att. cod. proc. civ., proposto per tardiva notifica di esso, perché la procedura abbreviata prevista dal predetto articolo è applicabile nel caso di inesistenza giuridica o mancanza di notifica, e non per violazione del termine disposto dall' art. 644 cod. proc. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/1999, n. 5447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5447 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco PONTORIERI - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO VA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI SAN GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato L. FLAUTI, difesa dall'avvocato FRANCESCO PAGANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LF ER VED. IO, IO IC;
- intimati -
avverso il provvedimento del Tribunale di TORINO, depositato il 08/11/95, n. d. i. 6727/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/99 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato PAGANO FRANCESCO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22.07.95, NN ET otteneva dal Presidente del Tribunale di Torino decreto ingiuntivo nei confronti di GH FU e IC OR per un importo di L. 100.000.000 oltre interessi e spese accessorie.
In forza di tale titolo, la ET iscriveva ipoteca su alcuni beni immobili della FU e della OR, quindi, in data 13.10.95, provvedeva a notificare ricorso e pedissequo decreto alle ingiunte.
Nonostante tale notifica, la FU e la OR, in data 7.11.95, presentavano ricorso ex art. 188 disp. att. CPC ed il Presidente del Tribunale, con provvedimento 8.11.95, dichiarava inefficace il decreto ingiuntivo.
Di tale attività delle ingiunte e del provvedimento cui aveva dato luogo la ET veniva a conoscenza ricevendo la notificazione d'una successiva opposizione che la FU e la OR non ostante l'ottenuta declaratoria d'inefficacia avevano proposta avverso il decreto ingiuntivo all'asserito scopo di far accertare che nulla (in generale) dovevano alla ricorrente.
Ottenutane copia autentica a seguito d'autorizzazione del Presidente del Tribunale di Torino, avverso il provvedimento 7.11.95 ricorreva per Cassazione NN ET ai sensi dell'art. 111 della Costituzione chiedendone declaratoria di nullità e/o annullamento con tre motivi.
Le intimate, alle quali l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato, non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, proposto ex art. 111 Cost., è ammissibile. Come già più volte evidenziato da questa Corte, anche a Sezioni Unite, il provvedimento dichiarativo dell'inefficacia del decreto ingiuntivo reso a norma dell'art. 188 disp. att. CPC ha contenuto decisorio, in quanto incide direttamente e definitivamente sulle posizioni di diritto soggettivo del creditore e del debitore, e, pertanto, non essendo altrimenti impugnabile dal creditore - laddove il debitore ingiunto, nel caso di reiezione della sua istanza, ai sensi dell'ultimo comma della norma in esame può instaurare un ordinario giudizio inteso alla declaratoria d'inefficacia del decreto - è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 della. Costituzione (Cass. 10.5.91 n. 5234, 14.6.88 n. 4043, 18.3.87 n. 2714). Il ricorso è, inoltre, indubbiamente fondato per più motivi. In primo luogo, stante l'assoluta nullità del procedimento e, quindi, del suo provvedimento conclusivo, per violazione di legge e, specificamente, delle disposizioni generali, anche di rilievo costituzionale, sul diritto alla difesa e sul contraddittorio nonché delle specifiche disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art.188 disp. att. CPC, avendo il giudice dichiarato l'inefficacia del decreto ingiuntivo con provvedimento esteso direttamente in calce all'istanza, senza aver fissato l'udienza di comparizione delle parti e senza aver sentito le stesse ed essendosi svolta l'attività della parte istante e dello stesso giudice senza che la controparte fosse stata posta in grado di far valere le proprie ragioni. In secondo luogo, stante la nullità del provvedimento per violazione di legge, essendo stata dichiarata. l'inefficacia del decreto - prevista dal primo comma della norma in esame esclusivamente per i casi d'omessa notificazione del provvedimento monitorio, od anche di sua notificazione inesistente, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. 10.10.97 n. 9872, 8.7.96 n. 6197, 28.12.93 n. 12870, 6.5.93 n. 5231 -) non ostante non solo il decreto ingiuntivo fosse stato ritualmente notificato, ma dell'avvenuta notificazione le istanti avessero esplicitamente dato atto nel ricorso, avendo motivato la loro domanda con l'assunta tardività della notificazione stessa.
In fine, stante l'ulteriore nullità del provvedimento per violazione di legge, avendo il giudice erroneamente ritenuto inapplicabile la sospensione feriale dei termini alla notificazione del decreto ingiuntivo, mentre il termine di cui all'art. 644 CPC - che è di natura palesemente processuale, in quanto non incide in alcun modo sulle situazioni giuridiche sostanziali delle parti ma opera all'interno del procedimento monitorio, alla cui natura e funzione la ratio legis evidentemente lo collega, incidendo sulla sola efficacia del singolo decreto, la cui pretesa sostanziale può essere infatti nuovamente azionata, e che non attiene a controversie caratterizzate dall'urgenza della soluzione definitiva o dell'adozione di provvedimenti immediati, indicati dall'art. 92 del RD 30.1.41 n. 12 cui fà rinvio recettizio l'art. 3 della L 7.10.69 n. 742 - deve ritenersi sospeso ex lege nel periodo 1.8/15.9 di ogni anno (Cass. 14.6.88 nn. 4043/4044/ 4050/40 51). L'impugnato provvedimento è, dunque, nullo e va cassato;
senza necessità di rinvio, essendo l'istanza di declaratoria d'inefficacia del decreto ingiuntivo inammissibile in rito ed infondata nel merito per quanto sopra evidenziato.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio e dichiara la nullità del provvedimento impugnato;
condanna FU GH e OR IC in solido alle spese del presente giudizio, che liquida in complessive L.
4.125.800 delle quali L.
4.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 5 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1999