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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/08/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 468 dell'anno 2022 posta in decisione con ordinanza del 14/03/2025 comunicata il 17/03/2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
(cod. fis. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Ridolfo del C.F._1
Foro di Patti, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Capo d'Orlando (Me), Via Consolare Antica n. 745
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] (cod. fis. Controparte_1
) e nata a [...], il [...] (cod. C.F._2 Controparte_2 fis. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Miracola in virtù di mandato C.F._3
in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sant'AT EL Via Enna n. 2
APPELLATI Avverso la sentenza n. 379/2022 pubblicata il 18/05/2022 ed emessa dal Tribunale di
Patti nel procedimento R.G. 877/2014.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 30/04/2014, e Controparte_1 [...] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 112/14 emesso CP_2 dal Tribunale di Patti il 18/02/2014, con cui veniva loro ingiunto di pagare al ricorrente
Geom. la somma di Euro 13.935,06 (oltre interessi nella Parte_2 misura di cui all'art. 15 Legge. 144/49 dalla messa in mora del 22/11/2011 al soddisfo e le spese del procedimento monitorio) in virtù di una parcella, corredata dal parere del competente Collegio dei Geometri, emessa per attività professionale svolta.
Gli opponenti chiedevano preliminarmente la sospensione del decreto ingiuntivo opposto, poi concessa con ordinanza del 23/07/2014, ed eccepivano la non debenza di alcuna somma essendo nullo il contratto professionale intercorso tra le parti per non avere il ME le specifiche competenze richieste ex lege per Parte_1
l'incarico affidatogli avente ad oggetto progettazione per la modifica del tetto di copertura del loro fabbricato ai fini dell'installazione di pannelli solari per accedere a fonti alternative di energia;
eccepivano inoltre che il credito non era esigibile ed inoltre rilevavano l'eccessiva quantificazione degli importi richiesti e chiedevano la restituzione delle somme già versate pari ad Euro 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal 12/03/2012 e sino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Nell'instaurato giudizio R.G. 877/2014 si costituiva l'opposto, contestando tutte le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo e la vittoria delle spese.
La causa era istruita documentalmente e con audizione testimoniale, e quindi posta in decisione.
pag. 2/8 Con sentenza del 18/05/2022 il Tribunale ha così deciso: “1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n. 112/2014 emesso dal Tribunale di Patti il
18.02.2014. 2. rigetta la domanda riconvenzionale degli opponenti;
3. compensa per la metà le spese di lite;
4. condanna l'opposto al pagamento, in favore degli attori, di €
85,00 per spese ed € 2.417,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto nullo il contratto stipulato fra le parti stante l'incompetenza specifica del ME in relazione all'incarico affidatogli avente ad oggetto attività di pertinenza esclusiva degli ingegneri, e di conseguenza ha ritenuto non dovuta alcuna somma.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1 nell'instaurato giudizio in secondo grado si sono costituiti Controparte_1
e chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
14/03/2025 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto nullo e inefficace il contratto intercorso fra le parti;
sul punto rileva che la norma richiamata dalla sentenza appellata, e cioè l'art. 16 R.D. n. 274/1929
e successive modifiche, nello stabilire che, con riferimento alle opere di conglomerato cementizio armato, la competenza del ME è limitata alle modeste costruzioni di civile abitazione, chiarisce il contenuto della responsabilità di chi redige il progetto, riferendola alla parte strutturale dell'opera intesa nella sua globalità, ma di certo non vieta né impedisce forme di cooperazione nell'ambito del lavoro progettuale, quale quella che si è verificata nel caso di specie ove un ingegnere iscritto nel relativo albo ha sottoscritto il progetto qualificandosi come "progettista e direttore lavori delle opere strutturali", mentre l'appellante, quale ME, ha aggiunto la sua firma in qualità di "tecnico", con ciò sottolineando la limitazione della responsabilità alla sola parte architettonica dell'opera stessa.
Sostiene l'appellante che, avendo la presenza dell'ingegnere progettista delle opere strutturali assorbito per intero quella parte che poteva esorbitare dalla competenza professionale del pag. 3/8 ME, ne consegue l'impossibilità di dichiarare la nullità del contratto oggetto di causa atteso che dal complesso e articolato sistema normativo oggi vigente, si può trarre la conclusione che ai tecnici diplomati non è affatto preclusa in assoluto la progettazione di strutture in cemento armato;
anzi, la stessa è specificatamente prevista e consentita sempre che ci si mantenga nei limiti della competenza determinata dalla rispettiva disciplina professionale con la conseguenza che il ME è competente nella progettazione e direzione lavori urbanistico–architettonica, nei casi di costruzioni civili di modesta entità; ciò anche se la loro realizzazione dovesse comportare l'uso pieno o parziale del cemento armato.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante rileva come il giudice di prime cure abbia fondato la propria decisione circa l'inesistenza della qualifica professionale in capo all'odierno appellante estrapolando dal contesto alcune circostanze emerse dall'istruttoria e omettendo l'esame della documentazione prodotta comprovante il conferimento dell'incarico al ME
; in particolare sostiene che dall'istruttoria espletata è emerso chiaramente Parte_1
come i sigg.ri - gli avessero conferito l'incarico di realizzare la CP_1 CP_2 sostituzione della copertura e la realizzazione dei volumi tecnici di una costruzione in muratura già esistente composta da due elevazioni fuori terra, quale intervento resosi necessario per sanare le irregolarità e difformità sostanziali con il contenuto della precedente concessione edilizia in ditta ai loro dante causa e rilasciata per la sopraelevazione dell'immobile. In sostanza, secondo l'appellante, l'intendimento dei coniugi non era quello di conferire l'incarico per la realizzazione dell'asserito impianto fotovoltaico per come si evincerebbe dalla documentazione in atti.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante contesta la circostanza che il Tribunale ha ritenuto sfornita di prova la domanda da lui proposta in giudizio quale attore in senso sostanziale, non ritenendo la semplice fattura dimostrativa dell'effettivo espletamento dell'attività professionale;
sul punto l'appellante evidenzia che controparte non ha mai negato l'affidamento dell'incarico e che comunque, tanto la documentazione in atti quanto le prove orali hanno dimostrato l'espletamento dell'attività professionale svolta nell'interesse degli odierni appellati.
Stante la stretta connessione fra essi, la Corte ritiene di potere esaminare congiuntamente i motivi di impugnazione.
pag. 4/8 Va preliminarmente esaminato l'aspetto afferente la nullità o meno del contratto intercorso fra le parti.
Osserva la Corte che il progetto redatto da un ME in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittimo, a nulla rilevando che sia stato controfirmato da un ingegnere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, assumendosi la relativa responsabilità. Ne consegue, in questi casi, che il rapporto tra il ME ed il cliente è radicalmente nullo ed al primo non spetta alcun compenso per l'opera svolta, ai sensi dell'art. 2231 cod. civ..
In tal senso si è di recente espressa la Suprema Corte con ordinanza n. 10951 del 26/04/2023 nella quale ha sottolineato che a norma del R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. m) – “la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a siffatte strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 100 del 08/01/2021)”.
Nel caso in esame, considerata l'unitarietà dell'incarico conferito, in relazione al suo specifico oggetto, è stato fatto buon governo del suddetto principio non potendosi nemmeno individuare una possibile scindibilità fra la progettazione resa dal ME e quella resa dall'ingegnere con il quale vi è stata collaborazione, determinandosi una nullità che si estende all'intero contratto (in tal senso ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2314 del 05/02/2016).
Tale orientamento rigoroso della giurisprudenza, la quale non solo reputa nullo un contratto con cui si incarichi un ME della progettazione di una costruzione civile di non modesta entità e che comporti calcoli in cemento armato, ma esclude anche la ammissibilità in favore del ME di un'azione di arricchimento, si giustifica con l'esigenza, a tutela della pubblica incolumità, di scongiurare assolutamente l'esercizio di un'attività di progettazione di costruzioni destinate a civili abitazioni da parte di soggetti, che non hanno le idonee competenze professionali per farlo.
pag. 5/8 Dalla documentazione versata in atti si evince che in effetti, per come indicato dall'appellante, la progettazione non ha riguardato l'installazione di pannelli solari ma piuttosto un progetto per la realizzazione di una vera e propria sopraelevazione con struttura in cemento armato, con eliminazione dell'attuale tetto, realizzazione di un solaio di interpiano, la realizzazione di volumi tecnici, di una terrazza e di un nuovo tetto di copertura, oltre che di una veranda in struttura precaria;
quanto sopra smentisce l'assunto dell'appellante secondo il quale l'incarico avrebbe ricompreso attività rientranti nella competenza specifica dei geometri, a nulla rilevando la circostanza della presunta collaborazione intercorsa con l'Ing. , Persona_1 peraltro inizialmente nemmeno indicata ma rilevata solo in seguito per giustificare l'aspetto delle competenze specifiche.
Su tale ultimo aspetto, peraltro, il Giudice di prime cure ha evidenziato come dall'istruttoria è emerso che nessun incarico è stato conferito dai proprietari a detto ingegnere che, escusso quale teste all'udienza del 17/11/2016, ha dichiarato “ho ricevuto incarico dal Geom.
[...]
per la redazione del progetto strutturale e dei calcoli relativi alla Parte_1 sopraelevazione del fabbricato di proprietà degli attori” ed ha precisato ulteriormente che “i
Sigg.ri e non mi hanno mai conferito alcun CP_1 Controparte_1 Controparte_2
incarico”. Sul punto gli appellati non mancando di evidenziare come il Geom. ha Pt_1
richiesto il pagamento in forza di contratto di incarico professionale che rientra nella fattispecie del contratto d'opera intellettuale, regolato dagli artt. 2229 e segg. cod. civ., che ha come aspetto caratterizzante l'impronta strettamente fiduciaria che intercorre tra il professionista e il proprio cliente;
l'esistenza del legame fiduciario fa di questo un contratto fondato sull'intuitus personae, come si può riscontrare dalla lettura dell'art. 2232 cod. civ., rubricato “esecuzione dell'opera”, che recita testualmente “Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. …” e pertanto deve ritenersi che l'appellante non poteva sostituire a sé altri professionisti nella redazione della progettazione che era stata allo stesso affidata.
La Corte ritiene quindi di concordare con il Giudice di prime cure che ha osservato come il progetto redatto da un ME in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittimo, a nulla rilevando né che sia stato controfirmato da un ingegnere, né che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, assumendosi pag. 6/8 la relativa responsabilità. In difetto, il rapporto tra il ME ed il cliente è radicalmente nullo ed al primo non spetta alcun compenso per l'opera svolta ex art. 2331 cod. civ..
Pertanto, risultando provato dalla documentazione in atti e dalla attività istruttoria che per la progettazione eseguita, avente ad oggetto sopraelevazione con utilizzo di cemento armato,
l'odierno appellante non aveva le competenze specifiche per espletare l'incarico e, di conseguenza, il contratto con gli opponenti era da considerare nullo ed inefficace, il decreto ingiuntivo andava revocato dovendosi accogliere la proposta opposizione.
L'appello è quindi infondato e va rigettato e l'impugnata sentenza va pertanto confermata.
Spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del
D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza con ciò rigettandosi anche il quarto motivo di impugnazione dell'appellante volto ad ottenere la rifusione delle spese di lite.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 379/2022 pubblicata il Parte_1
18/05/2022 ed emessa dal Tribunale di Patti nel procedimento R.G. 877/2014, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
pag. 7/8 2) Condanna l'appellante al rimborso in favore degli appellati di spese Parte_1
e compensi del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.;
3) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante al versamento dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento;
Messina, camera di consiglio del 22/07/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 8/8