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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/07/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2464/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2464/2020 promossa da:
Ing. , C.F. (non veniva indicato il numero di Parte_1 C.F._1
partita iva), rappresentato e difeso dall'Avv. MASSIMO SACRIPANTE, domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara alla Via Conte di Ruvo, 153 65127 - pec
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ATTORE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
P.IVA n. , rappresentata e difesa da Avv. MARTINA MAZZOCCHETTI, P.IVA_1
domicilio eletto presso lo studio di questi i Pescara alla PIAZZA DUCA D'AOSTA, 28 - pec
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CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte attrice - accertare e dichiarare la fondatezza in capo alla Società Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in favore dell'ing.
[...]
degli onorari maturati con riferimento alle prestazioni professionali svolte Parte_1
pagina 1 di 6 descritti in citazione e accertati in fase probatoria e di CTU;
conseguentemente condannare essa in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_2
pagamento della somma complessiva di euro 35.982,50= oltre accessori di legge così come quantificata in sede peritale, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, confermando il provvedimento ex art. 186 ter c.p.c. già concesso in corso di causa. In ogni caso con interessi di mora dalla data della richiesta di pagamento all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c.
Parte convenuta - accertare l'infondatezza delle pretese creditorie dell'ing. in Parte_1
quanto non dovute e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, ovvero in subordine circoscriverla alla sola attività professionale effettivamente svolta e documentata, sulla scorta della depositata consulenza tecnica d'ufficio a firma del CTU Per_1
. Con vittorie di spese e competenze di giudizio.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato dall'ingegnere nella sua veste di libero Parte_1
professionista, contro la per vedere accertata la corresponsione di onorari Controparte_1
per prestazioni professionali svolte per la somma di euro 54.000,00, oltre Iva e cassa ingegneri.
L'incarico professionale, affidato verbalmente, era afferente a una futura costruzione in Pescara alla via Sacco: fabbricato di civile abitazione. Sosteneva la diesa attrice che la prestazione svolta era consistita in progettazione strutture (numero due progetti), direzione lavori, redazione di un progetto sicurezza e sicurezza cantieri ed esecuzione di rilievi, frazionamenti ed accatastamenti.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava la domanda attrice chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto. Nello specifico pur riconoscendo il conferimento di un incarco professionale sosteneva la difesa convenuta che la quantificatone dei compensi era concordata nel senso che era da doversi definire in un momento successivo al conferimento e condizionato al buon esito dell'iniziativa immobiliare afferente.
Erano sentiti i testi , e Giungeva poi Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
rinuncia del teste indicato da parte attrice, ; il G.I. ne consentiva. Le difese Testimone_4
costituite erano di seguito congiuntamente a chiedere fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni e il G.I. ne fissava udienza. Il G.I. dr.ssa Paola Mariani era a disporre una serie di pagina 2 di 6 differimenti. La causa era poi assegnata ad un altro G.I. dr.ssa Patrizia Franceschelli la quale a sua volta differiva la causa e giungeva a un G.I. assegnatario, dinnanzi al quale le difese era a precisare le conclusioni. Era emessa sentenza non definitiva in cui era accertata come svolta la prestazione professionale richiesta per il primo progetto, era rimessa in istruttoria la causa per accertare la congruità del credito su tale attività e sull'esecuzioni delle altre prestazioni sulla scorta delle produzioni documentali e prima della comunicazione di revoca;
riservava con il definitivo sulla situazione delle spese.
Rimessa la causa in istruttoria era conferito incarico, quale CTU, all'Ing. e Persona_1
assegnato il seguente quesito “dalla studio della documentazione in atti e tenuto conto della natura e della qualità del lavoro svolto dal professionista accerti o meno la congruità del credito relativo al primo progetto depositato al Genio Civile, nonché sulle esecuzioni delle altre prestazioni sulla scorta delle produzioni documentali e prima della comunicazione di revoca, in tal senso specifica attenzione alla documentazione trasmessa con mail del 31.8.2009 (allegati richiamati 3 e 7) per verificare o meno se il secondo progetto rappresenta effettivamente un nuovo progetto o uno sviluppo “variante” e in che incidenza il lavoro prodromico svolto con il primo progetto possa costituire o meno un minore costo alla successiva prestazione;
sempre con la CTU deve essere accertato se nella comunicazione, fatta sempre il 31.8.2009, vi sia acclarata tutta la prestazione afferente alla progettazione;
sempre la ctu deve accertare se la direzioni lavori e il coordinamento progettazione ed esecuzione (prestazione professionale richiesta dal parte attrice per una quota pari al 25%) possa essere stata effettivamente e concretamente svolta e in qualche misura prima della apertura del cantiere e/o alla data di ricevimento della revoca di incarico al professionista.”
All'esito del deposito della perizia le difese erano a chiedere fisarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.
Alla suasiva udienza precisate le difese le rispettive conclusioni il G.I. tratteneva la causa a decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
All'evidenza alcuna prova era raggiunta riguardo alla eccezione sollevata dalla difesa conventa laddove sosteneva che il compenso era condizionato al “buon esito del progetto” e in tal senso sosteneva che poiché mai eseguita l'opera o non doveva ritenersi maturato i relativo compenso.
Riguardo l'esecuzione dei progetti si riporta quanto riferito dal teste il quale Testimone_1
pagina 3 di 6 era dichiarare il lavoro svolto dal parte attrice sia in riferimento al primo progetto che al secondo.
Questo teste riferiva che aveva collaborato con la parte attrice a curare sopralluoghi e rilievi sul terreno di via Sacco a Pescara, che era stato redatto un primo progetto e che su “richiesta” della parte conventa venne realizzato “un secondo progetto strutturale per la variazione al sistema costruttivo, atto a far rientrare il fabbricato in classe superiore energetica. Il progetto fu realizzato ex novo in quanto in tele caso le strutture non vengono realizzate in cemento armato bensì con pannelli di cemento armato coibentati. Ovviamente fu rifatto anche il computo metrico estimativo per la "nuova" struttura”. Precisava il teste che “il nuovo elaborato prevede una tecnologia idonea diversa dal progetto iniziale, nel senso rispetto alla struttura in cemento armato tradizionali, in questo caso si trattava di pannelli in cemento armato coibentati”.
La prova orale richiamata si legge pone in piena coerenza con quanto evidenziato dalla CTU laddove accerta che sulla esistenza di primo progetto esistono “riscontri indiretti ma inconfutabili dell'esistenza di un I° progetto strutturale in quanto risulta depositato al Genio Civile (All.1 di parte attrice)”.
Sempre la CTU dall'anali e studio del carteggio prodotto dal difesa attrice ha potuto accertare che sebbene la II° progettazione non è completamente e correttamente allegata in atti, non permettendo al CTU un esame di dettaglio della stessa;
tuttavia nelle allegazioni di parte attrice si evidenziano alcuni dei principali elementi della progettazione (calcoli finali e riassuntivi metrici per permettere l'offerta puntuale dell'appaltatore) che permettono di intuire che la II° progettazione sia stata intrapresa e portata a termine dal professionista, diversamente tali elaborati tecnici non potrebbero essere presenti. Infatti, ad esempio non è possibile creare un capitolato di appalto dettagliato, come quello in atti, se l'intera progettazione non è stata precedentemente svolta con le relative misure di progetto.
Richiamando la testificanza resa da e trovando utilmente riscontro a quanto Testimone_1
rilevato da CTU, può essere ritenuta risulta raggiunta la prova della esecuzione del II progetto e che questo presenta caratteristiche e contenuti diversi rispetto al primo progetto;
in tal senso devono ritenersi dovuti i compensi maturati e richiesti dall'attore per tali lavori. Diversamente, la prova orale sui testi indicati dalla diesa convenuta non ha portato a rilevi pertinenti ai fini del decidere.
pagina 4 di 6 Viene evidenziato come dalla comunicazione del 31.08.2009 si evince che il Committente ha affidato al progettista esclusivamente un incarico di progettazione strutturale e un incarico di direzione lavori solo per le strutture e non per l'intera opera (incarico per I° progettazione). La suddetta circostanza è confermata dalle indicazioni presenti nella domanda depositata presso il
Genio Civile, presente nello stesso allegato 1 di parte attrice.
Manca alcuna prova che le attività professionali di Direzione Lavori dell'intera opera e di
Coordinamento progettazione ed esecuzione dell'intera opera siano state assegnate e, successivamente, anche solo parzialmente svolte dall'ing. per cui alla parte attrice Parte_1
non è dovuto nulla per le suddette attività. In tal senso le eccezioni sollevate dalla difesa convenuta hanno trovato riscontro.
Riguardo al quantum debeatur, anche seguendo le risultanze dell'incarico affidato al CTU che possono essere utilmente spese ai fini del decidere, in particolare laddove riporta la tipologia della prestazione svolta e il valore dele opere ipotizzate, può essere accertato come dovuta al professionista la complessiva 35.982,50 euroe a questa vanno aggiunti gli oneri ex lege
(trattandosi di attività professionale), oltre interessi legali.
Tenuto conto che rispetto all'iniziale domanda avanza dalla parte attrice è stata accertata come dovuta una somma inferiore avendo trovato fondamento le eccezioni sollevate dalla difesa convenuta, risulta giustificata una parziale compensazione sulle spese del spese di lite nella misura di 1/3 sul totale liquidato. Anche il costo della CTU viene posto in via definitiva nella misura di 2/3 a carico de parte conventa e 1/3 a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta come complessivamente dovuto per l'attività professionale effettivamente conferita e svolta da parte attrice in favore della convenuta l'importo di euro 35.982,50, oltre interessi e accessori di legge, per l'effetto condanna la parte convenuta a pagare tale somma alla parte attrice;
compensa parzialmente le spese di lite e per l'effetto condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore de parte attrice nella misura di 2/3 sugli importi che liquida per intero in euro 545,00 per esborsi, euro 7.616,00 per compresi di avvocato, oltre RSG iva e cap, somme queste ultime da pagarsi all'Avv. Massimo Sacripante, dichiaratosi procuratore pagina 5 di 6 antistatario, che ne ha chiesto la distrazione in suo favore.
Pescara, 26 luglio 2025
Il GOT
dott. Anastasio Morelli
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