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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/11/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor ON AT, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2031/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Provenzano Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Gilda Avena
-RESISTENTE -
oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 29.11.2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo (1725/2023 R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non l'aveva riconosciuta in possesso del requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 legge 12 giugno 1984 n. 222, nonostante le patologie sofferte.
1 Agisce, pertanto, al fine di conseguire la provvidenza economica vanamente postulata in sede amministrativa.
Si è costituito l' argomentando per l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e disposta un'integrazione peritale, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c..
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
CP_
2.1. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve essere rigettata in quanto infondata. L'opposizione è, infatti, tempestiva, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 22.11.2024 è intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 25.10.2024 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 29.11.2024.
2.2. Nel merito, l'opposizione deve essere rigettata, in quanto appare infondata alla stregua della disposta integrazione peritale, all'esito della quale il consulente dell'Ufficio ha ribadito le conclusioni alle quali era già pervenuto nella prima fase, ovvero che il complesso menomativo da cui è affetto il ricorrente, anche alla luce della nuova documentazione prodotta, non determina la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Il dottor , specialista medico-legale, infatti, con procedimento logico Persona_1 immune da vizi, che il giudice condivide, vagliando la documentazione sanitaria successiva all'instaurazione del ricorso, è giunto alla conclusione che “Alla luce della nuova documentazione prodotta, non emergono elementi medico legali significativamente differenti da quelli valutati in corso di ATP.
Nello specifico nella nuova documentazione, viene ribadita la sussistenza della lesione della cuffia dei rotatori a sinistra .
Il dr Ortopedico, all'esito della visita del 15.01.2025 redige un referto generico Per_2 omettendo di quantificare la limitazione funzionale della spalla e limitando l'obiettivita'
a “segni clinici di conflitto subacromiale”.
Invece, il Dr ,Ortopedico, in data 1.3.2023 cosi' refertava il suo accertamento CP_2 clinico:” tendinopatia cuffia dei rotatori spalla sinistra piu' lombalgia cronica.Negativi
2 i test di SE e AS.Articolarita' della spalla conservata con dolore alla digitopressione sul CLB (capolungo del bicipite)”.
Questa obiettivita' trova riscontro anche all'atto dell'accertamento medico legale eseguito dallo scrivente il 12.08.2024 e che di seguito si riporta.
Arto superiore sinistro
Ispezione
• normoatteggiato,profili ossei regolari.Tono trofismo conservato.Assenza di dismetria bicipitale rispetto al controlaterale (cm 31=31).Assenza di tumefazioni e di deformita' e di alterazioni cutanee.
Palpazione
• lieve dolorabilità sull'acromion claveare e sul capo lungo del bicipite
• I movimenti della scapolo omerale sono limitati di circa ¼ su tutti i piani.
Test di Jobe debolmente positivo
In definitiva, questa lesione non determina una significativa limitazione dei movimenti articolari e, senza un impatto funzionale dimostrabile, il danno anatomico da solo non è sufficiente a giustificare una valutazione medico-legale di invalidità o inabilità.
Tale concetto vale anche per la fibrillazione parossistica certificata dal Dr il Per_3
30.04.2025.
Da questa relazione emerge come il sig recatosi a visita per controllo, non Parte_1 riferisca alcun disturbo:”….attualmente asintomatico per angor,dispnea e palpitazioni”.
Le conclusioni del Cardiologo sono altrettanto chiare e coincidono sostanzialmente con quanto emerso all' accertamento della prima fase:” attivita' cardiaca ritmica.Toni normali.Soffio sistolico 1-2/6 al centrum ed alla punta.Polsi periferici normosfigmici.EO
Torace: MV normotrasmesso.Arti Inferiori:assenza di edemi declivi.Conclusioni: Buon compenso emodinamico”” (cfr. integrazione peritale).
Alla luce di tali considerazioni, immuni da vizi logici e giuridici, dunque pienamente condivise dal giudicante, occorre confermare le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue il rigetto dell'opposizione.
3. Le spese di lite sono compensate in virtù della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' in CP_1 virtù della medesima dichiarazione.
P.Q.M.
3 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite;
3) Pone a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Si comunichi.
Paola, 14.11.2025.
Il Giudice
ON AT
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