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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco MANCINI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 2603 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno
2024 avente ad oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio” su ricorso proposto da
Parte_1 elettivamente domiciliata in Taranto in C.so Vittorio Emanuele II n. 12 presso lo studio legale dell'Avv.
Annalisa Turnone che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Vincenzo
Guglione giusta procura allegata al ricorso introduttivo e alla memoria di costituzione di nuovo difensore nei confronti di
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Frosinone in Viale G. Mazzini n. 40 presso lo studio legale dell'Avv. Sonia
Sirizzotti che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria difensiva e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/03/2025 le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni come da processo verbale di udienza (da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto) RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 04.12.2024 la sig.ra , premesso di aver intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale dal settembre 2020 con il sig. dalla quale in data 10.07.2022 Controparte_1
Per_ in Taranto è nata la figlia riconosciuta dal padre, ha convenuto in giudizio l'ex compagno onde ottenere una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore. Ha esposto di essere dipendente del con qualifica e funzioni di assistente giudiziario e di Controparte_2 percepire uno stipendio medio mensile di € 1.400,00 mentre il Sig. è Ingegnere ed è CP_1 dipendente della società di ingegneria Agape in Alatri oltre a svolgere la professione di ingegnere come libero professionista;
di aver, prima della convivenza, dimorato in appartamento condotto in locazione in Frosinone allorchè in servizio presso il Tribunale di Frosinone, e di aver lasciato tale appartamento per iniziare la convivenza con il sig. e dunque di aver fissato con lui la residenza presso la sua CP_1 abitazione in Alatri alla Via Mediana Arillette n. 86 in una palazzina dove risiede anche la di lui sorella e, a pochi metri, la famiglia d'origine del di essere stata ignara di tale circostanza fino CP_1 all'avvenuto trasferimento di abitazione e di aver in seguito appreso dalla madre del resistente che questi aveva chiesto alla madre e alla sorella di non uscire da casa se la ricorrente fosse stata presente;
di aver assecondato il desiderio di paternità manifestatole dal appena dopo l'inizio della convivenza, CP_1
e anche prima di un eventuale possibile matrimonio, nonostante ella desiderasse coltivare il proprio percorso di studio e di lavoro ( essendo la sig.ra impegnata anche in concorsi per magistratura Pt_1
e per incarichi in linea con i propri studi) e nonostante conoscesse da non molto il compagno;
che ciò non di meno , avendo il professato il proprio amore ed essendosi dichiarato disposto a CP_1 seguire la compagna anche a Taranto, ove ella gli aveva manifestato fin dall'inizio della relazione di voler fare ritorno avendovi maggiori opportunità lavorative, la coppia concepiva la bambina che nasceva in
Taranto nel Luglio 2022 dopo un travaglio ed un post parto molto impegnativi per la mamma che, al momento della dimissione, poichè positiva al Covid veniva costretta ad isolamento dalla neonata nei suoi primissimi momenti di vita;
che in tale frangente la ricorrente subiva dal compagno un atteggiamento di estrema rabbia e frustrazione da parte cagionato dalla sua preoccupazione che ella potesse “perdere il latte” sollecitandola costantemente a tirarselo nonostante la febbre alta e il grave stato di spossatezza in cui ella versava;
che dopo le dimissioni dall'ospedale mamma e figlia restarono per qualche tempo a Taranto ove erano accudite dalla famiglia materna mentre il si spostava CP_1 periodicamente tra Taranto e Frosinone;
che rientrata a Frosinone dopo l'estate 2022 ella constatava una totale impreparazione domestica e logistica alla sistemazione della minore il che diede avvio a un periodo di difficile convivenza sempre più conflittuale e caratterizzato dalle accuse del di non CP_1 essere una brava madre e di non riuscire ad occuparsi della casa e della famiglia, sebbene la stessa avesse anche ripreso a lavorare, e nella assoluta indisponibilità del resistente a collaborare con la ricorrente nelle faccende domestiche e nell'accudimento della figlia;
che la coppia aveva convenuto di creare un fondo comune di €1000 mensile dal quale si poteva attingere per le esigenze del nucleo familiare ma dopo la nascita della bambina in più di un'occasione il ometteva il suo contributo e la sig.ra CP_1 si vedeva costretta a far fronte totalmente da sola ad ogni incombenza e subiva le reazioni Pt_1 colleriche e aggressive del compagno se ella manifestava le proprie rimostranze;
che la già difficile convivenza era compromessa anche dalle continue interferenze del nucleo familiare paterno e dall'indifferenza del alle richieste della compagna di porvi argine;
nella drastica divergenza CP_1 dell'indirizzo familiare da seguire e nel vano tentativo di ricorrere anche a una terapia psicologica di sostegno alla famiglia, dopo circa un anno dalla nascita della figlia la sig.ra rappresentava al Pt_1 la propria volontà di rientrare a Taranto ma il compagno, nonostante le iniziali rassicurazioni CP_1
e manifestazioni di disponibilità a seguirla, le comunicava il proprio diniego, sicchè alla conferma della volontà della di tornare nella propria città di origine, non riuscendo a vivere serenamente la Pt_1 propria vita nel contesto familiare e sociale di Frosinone, ella subiva la reazione violenta del compagno che le intimava di allotanarsi, se lo credeva, ma senza portare con sé la figlia;
che dopo aver vissuto in un clima di tensione e discredito, il 12 ottobre 2024 ella si allontanava dalla dimora unitamente alla piccola Per_ per recarsi in Questura a Frosinone e sporgere denuncia per le condotte subite in quei mesi e il personale dell'Ufficio Denunce invitava la donna a trovare riparo presso una casa rifugio per sottrarsi al clima tossico in cui viveva ma ella decideva di recarsi piuttosto a Taranto presso la famiglia di origine.
La ricorrente ha rappresentato che in ragione della denuncia sporta attualmente pende un procedimento penale instauratosi a carico del ritentante nelle fattispecie di Codice Rosso;
che da allora il CP_1 ha sempre minacciato di recarsi a Taranto a riprendersi la figlia;
che da allora i rapporti tra il CP_1 padre e la figlia si sono tenuti sia mediante quotidiane videochiamate ( almeno due al giorno) sia con incontri durate i fine settimana in Taranto ove il padre si reca per incontrare la minore, ma la madre ha rappresentato di non essere serena a consentire incontri in sua assenza per il timore che il CP_1 possa sottrarre la minore e pertanto i momenti di incontro avvengono a tre;
che il padre ha rifiutato il Per_ suo consenso all'iscrizione della piccola presso un asilo nido in Taranto perchè proseguisse il suo percorso già iniziato in Alatri dove frequentava già dal Settembre 2023 un asilo nido e aveva ripreso dopo la trascorsa pausa estiva, per cui allo stato attuale la bambina passa le mattine in casa con il nonno materno poichè la sig.ra ha ripreso a lavorare godendo di un temporaneo distacco presso il Pt_1
Tribunale di Taranto;
che il al di là delle sue visite in Taranto, non provvede CP_1 economicamente alla figlia che è allo stato attuale interamente a carico della madre e del nucleo familiare materno che temporaneamente la ospita;
che madre e figlia risultano attualmente residenti in [...], decisione necessaria anche al fine di consentire alla bambina di avere l'assistenza sanitaria;
che nel disaccordo tra le parti si rende necessario l'intervento del Tribunale anche al fine di ottenere l'autorizzazione all'iscrizione della minore presso il nido. La sig.ra ha dunque adito il Parte_1 Tribunale affinchè regolamenti la responsabilità genitoriale sulla minore alle seguenti Persona_2 condizioni:
1. Disporre l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento Persona_2 presso l'attuale abitazione materna attualmente sita in Taranto alla via Liguria 16 con diritto del padre a vederla ed intrattenersi con la stessa per 2 fine settimana al mese, dal sabato alla domenica, in orari diurni che saranno di volta in volta concordati dai genitori e sempre alla presenza della sig.ra Pt_1 in ragione delle reiterate minacce espresse dal sig. di volersi riportare la figlia ad Alatri. CP_1
2. Disporre che il sig. a titolo di contributo al mantenimento della minore ed entro il giorno CP_1
1 di ogni mese, versi alla sig.ra la somma mensile di € 500,00 oltre rivalutazione annuale Pt_1 secondo l'applicazione degli indici istat a far data dalla domanda, oltre il 50% delle spese straordinarie per la minore come da Protocollo di intesa in uso dal Tribunale;
3. Autorizzare, atteso il manifestato diniego paterno, l'iscrizione presso l'asilo nido “Isola dei Bambini” in Taranto, ovvero altra struttura privata che si renderà disponibile ad accogliere la minore
[...] poiché provvedimento a tutela del maggior interesse della minore;
Per_2
4. Disporre che siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio.
5. In caso di opposizione disporsi condanna alle spese e competenze del presente giudizio.
Costituitosi in giudizio il sig. ha contestato la ricostruzione fattuale della Controparte_1 ricorrente esponendo di essere stato egli vittima di aggressioni fisiche e verbali da parte di costei ogni volta che non veniva assecondata nei suoi desiderata, l'ultimo episodio dei quali avvenuto il 12.10.2024 allorchè la ricorrente lo aggrediva in volto costringendolo ad intervento del Pronto Soccorso per un problema al visus occhio sinistro;
che il fatto, denunciato, importava la richiesta di attivazione di un
Codice rosso del quale ad oggi non è dato conoscere lo sviluppo;
di esser stato sempre minacciato dalla ricorrente di vedersi sottratto la figlia quando ella gli rammentava di avere importanti conoscenze presso il Tribunale di Frosinone;
che la ricorrente gli aveva improvvisamente comunicato tramite la propria madre di trovarsi in una struttura protetta e in data 14.10.24 inviava una Pec tramite il suo avvocato comunicando che lei e la bambina si trovavano a Taranto presso l'abitazione della nonna materna;
che dunque nell'arco temporale di un mese, senza accordo alcuno con il padre della bambina, la ricorrente otteneva il trasferimento dal Tribunale di Frosinone dove lavorava come funzionaria amministrativa, grazie al presunto Codice rosso attivato e procedeva unilateralmente al cambiamento di residenza della figlia nonostante l'opposizione del contesta di aver mai tenuto all'oscuro l'ex compagna della CP_1 presenza nello stesso stabile in Alatri della propria famiglia di origine o di aver loro richiesto di rimanere sempre dentro casa per non essere visti dalla che in effetti per ragioni ascrivibili Pt_1 all'approccio negativo e di indisposizione della i rapporti con tale nucleo familiare non erano Pt_1 buoni ma che la scelta di convivere e procreare è stata condivisa;
che è stata la a manifestare Pt_1 comportamenti escludenti verso il compagno dopo la nascita della figlia, avendo preferito addirittura avere la propria sorella in sala parto alla nascita anziché il compagno e poi manifestando insofferenza verso la città di Frosinone e insistendo reiteratamente per tornare a Taranto inveendo contro il perché non la assecondava come lei voleva. Il resistente ha rappresentato di non aver mai CP_1 frapposto ostacoli alla quando ella desiderava rientrare a Taranto, tanto che dopo il parto ivi Pt_1 si è trattenuta per tre mesi ed egli ha intrapreso continui viaggi per raggiungere la compagna e la figlia senonchè improvvisamente la ricorrente gli comunicava di non provare alcun sentimento per lui ma contestualmente gli chiedeva di acquistare una casa a Taranto del costo di € 250.000,00 con la richiesta di vendere la casa in costruzione ad Alatri, sebbene ella qualche tempo prima avesse fattivamente partecipato alla scelta dei materiali edili e degli arredi per tale abitazione. Egli ha denunciato che a causa della sua indisposizione verso i familiari del la ha precluso ai nonni paterni di CP_1 Pt_1 vedere la nipotina e di trascorrere con lei alcuna festività. Egli ha denunciato che la crescente ostilità della ricorrente verso il contesto sociale familiare e ambientale in cui viveva in Frosinone si traduceva in comportamenti censurabili quali: inveire contro il contesto, gettare cartacce fuori dalla finestra solo per indispettire, lasciare che la figlia disegnasse sulle pareti e suppellettili di casa senza educarla a non farlo o farlo solo in uno spazio apposito, e ciò senza che il padre potesse minimamente intervenire per non ottenere ulteriori reazioni rabbiose della compagna;
dopo aver acconsentito che la zia paterna,
[...]
Per_
riprendesse ed accompagnasse dal nido (frequentato fino al momento Controparte_3 dell'improvviso allontanamento), da ottobre 2024 la le impedisce ogni rapporto con la nipote Pt_1 vietando al fratello di farsi accompagnare dalla sorella a Taranto, nelle occasioni in cui gli CP_1 consente di vedere la figlia, occasioni che si svolgono solo in strada, centri commerciali o tavole calde;
che in ripetute occasioni la ricorrente ha rappresentato al che se non si fossero trasferiti a CP_1
Per_ Taranto, sua città di origine dove vivono i suoi genitori, lei se ne sarebbe andata via con ed il padre non avrebbe più visto la figlia e che da quando la signora si è allontanata al viene Pt_1 CP_1 concesso di vedere la minore alla presenza della stessa madre e senza poter vivere alcun momento di normalità ed intimità genitoriale con la bambina;
che in più occasioni la ha tenuto Pt_1 comportamenti ostativi alla frequentazione del padre con la figlia incurante delle manifestazioni di desiderio della bimba di stare col padre. Egli ha peraltro rappresentato di aver ripetutamente chiesto alla ex compagna di consentirgli di partecipare alle esigenze economicamente della bambina, ma la ricorrente ha sempre rifiutato sicchè il ha iniziato a versare spontaneamente quello che poteva (€ CP_1
200,00 mensili) anche tenendo conto dei costi che ha dovuto pagare per spostamenti e pernotti in
Taranto dato che la ha sempre rifiutato di tornare a Frosinone per accompagnare la piccola Pt_2
Per_ dal padre e nell'ambiente in cui è cresciuta;
che benchè si sia dichiarata vittima di violenza la ha sempre preteso di essere presente ad ogni incontro tra padre e figlia il che appare Pt_1 contraddittorio. Tanto rappresentato il sig. ha chiesto regolamentarsi la Controparte_1
Per_ responsabilità genitoriale della figlia minore alle seguenti condizioni: Per_ a) Nominare un curatore speciale per la piccola stante l'impossibilità di comunicazione con la madre ed a fronte delle decisioni prese unilateralmente dalla stessa;
Per_ b) collocare la figlia presso la sua abitazione in Alatri Via Mediana Arilette, 86 con il padre, con affido condiviso con weekend lunghi alternati visto che ad oggi la bambina non ha obbligo scolastico;
c) Disporre la limitazione della responsabilità genitoriale della madre con valutazione delle competenze genitoriali della stessa;
d) Il padre rinuncia al mantenimento da parte della madre e chiede solo che lo scambio della bambina avvenga a metà strada se la signora insisterà nel voler restare a Taranto, ove volesse tornare a Pt_1
Per_ Frosinone o in una località limitrofa per l'interesse superiore della piccola il è CP_1 disponibile a contribuire all'affitto di una casa.
All'udienza del 19/03/2025, in esito alla comparizione personale delle parti, esperito il tentativo di conciliazione tra esse e formulata loro proposta conciliativa, le parti hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo il cui tenore è stato trasfuso nel verbale di udienza e poi nell'ordinanza del
19/03/2025 che lo segue recante i provvedimenti provvisori e urgenti. Le parti hanno chiesto congiuntamente che il Tribunale voglia confermare tali accordi recependoli con la propria sentenza.
Preso atto dell'intervenuto accordo, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio. Il P.M. ha apposto il proprio visto il 25.03.2025.
2. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché, esaminatone il tenore:
- in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della prole;
- sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
- la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario e con la sua famiglia di origine assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante apporto suo e dei nonni paterni alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, si tratta di regolamentazione con non soltanto non confligge, ma risulta rispondere al primario interesse del minore di conservare e coltivare il rapporto con il genitore e con la famiglia d'origine paterna nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole e valevole anche in caso di unione di fatto e di regolamentazione dei rapporti tra i genitori e i figli nati fuori dal matrimonio il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066); che, in particolare, l'art. 337 ter c.c. oggi espressamente stabilisce che il Tribunale possa prendere atto degli accordi liberamente raggiunti tra i genitori in relazione alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento della prole minore ove essi risultino – come in specie – non contrari all'interesse dei figli
, il Collegio ritiene di poter “prendere atto” e recepire gli accordi raggiunti dai genitori come trasfusi nel verbale di udienza.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che è venuta meno ogni contrapposizione tra le parti mediante reciproche concessioni, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
2603/2024 r.g. su ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, avente ad oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli nati
[...] fuori dal matrimonio”, e sulla base dell'accordo raggiunto tra esse in corso di giudizio, così decide:
- PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale di e e ai loro rapporti economici verso la Parte_1 Controparte_1 prole minore e DISPONE quindi che la regolamentazione della responsabilità Persona_2 genitoriale e mantenimento della prole minore avvenga secondo le modalità pattuite tra le parti e riportate nel verbale di udienza del 19/03/2025; - COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 25/03/2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Francesco Mancini dott.ssa Simona Di Nicola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco MANCINI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 2603 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno
2024 avente ad oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio” su ricorso proposto da
Parte_1 elettivamente domiciliata in Taranto in C.so Vittorio Emanuele II n. 12 presso lo studio legale dell'Avv.
Annalisa Turnone che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Vincenzo
Guglione giusta procura allegata al ricorso introduttivo e alla memoria di costituzione di nuovo difensore nei confronti di
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Frosinone in Viale G. Mazzini n. 40 presso lo studio legale dell'Avv. Sonia
Sirizzotti che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria difensiva e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/03/2025 le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni come da processo verbale di udienza (da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto) RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 04.12.2024 la sig.ra , premesso di aver intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale dal settembre 2020 con il sig. dalla quale in data 10.07.2022 Controparte_1
Per_ in Taranto è nata la figlia riconosciuta dal padre, ha convenuto in giudizio l'ex compagno onde ottenere una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore. Ha esposto di essere dipendente del con qualifica e funzioni di assistente giudiziario e di Controparte_2 percepire uno stipendio medio mensile di € 1.400,00 mentre il Sig. è Ingegnere ed è CP_1 dipendente della società di ingegneria Agape in Alatri oltre a svolgere la professione di ingegnere come libero professionista;
di aver, prima della convivenza, dimorato in appartamento condotto in locazione in Frosinone allorchè in servizio presso il Tribunale di Frosinone, e di aver lasciato tale appartamento per iniziare la convivenza con il sig. e dunque di aver fissato con lui la residenza presso la sua CP_1 abitazione in Alatri alla Via Mediana Arillette n. 86 in una palazzina dove risiede anche la di lui sorella e, a pochi metri, la famiglia d'origine del di essere stata ignara di tale circostanza fino CP_1 all'avvenuto trasferimento di abitazione e di aver in seguito appreso dalla madre del resistente che questi aveva chiesto alla madre e alla sorella di non uscire da casa se la ricorrente fosse stata presente;
di aver assecondato il desiderio di paternità manifestatole dal appena dopo l'inizio della convivenza, CP_1
e anche prima di un eventuale possibile matrimonio, nonostante ella desiderasse coltivare il proprio percorso di studio e di lavoro ( essendo la sig.ra impegnata anche in concorsi per magistratura Pt_1
e per incarichi in linea con i propri studi) e nonostante conoscesse da non molto il compagno;
che ciò non di meno , avendo il professato il proprio amore ed essendosi dichiarato disposto a CP_1 seguire la compagna anche a Taranto, ove ella gli aveva manifestato fin dall'inizio della relazione di voler fare ritorno avendovi maggiori opportunità lavorative, la coppia concepiva la bambina che nasceva in
Taranto nel Luglio 2022 dopo un travaglio ed un post parto molto impegnativi per la mamma che, al momento della dimissione, poichè positiva al Covid veniva costretta ad isolamento dalla neonata nei suoi primissimi momenti di vita;
che in tale frangente la ricorrente subiva dal compagno un atteggiamento di estrema rabbia e frustrazione da parte cagionato dalla sua preoccupazione che ella potesse “perdere il latte” sollecitandola costantemente a tirarselo nonostante la febbre alta e il grave stato di spossatezza in cui ella versava;
che dopo le dimissioni dall'ospedale mamma e figlia restarono per qualche tempo a Taranto ove erano accudite dalla famiglia materna mentre il si spostava CP_1 periodicamente tra Taranto e Frosinone;
che rientrata a Frosinone dopo l'estate 2022 ella constatava una totale impreparazione domestica e logistica alla sistemazione della minore il che diede avvio a un periodo di difficile convivenza sempre più conflittuale e caratterizzato dalle accuse del di non CP_1 essere una brava madre e di non riuscire ad occuparsi della casa e della famiglia, sebbene la stessa avesse anche ripreso a lavorare, e nella assoluta indisponibilità del resistente a collaborare con la ricorrente nelle faccende domestiche e nell'accudimento della figlia;
che la coppia aveva convenuto di creare un fondo comune di €1000 mensile dal quale si poteva attingere per le esigenze del nucleo familiare ma dopo la nascita della bambina in più di un'occasione il ometteva il suo contributo e la sig.ra CP_1 si vedeva costretta a far fronte totalmente da sola ad ogni incombenza e subiva le reazioni Pt_1 colleriche e aggressive del compagno se ella manifestava le proprie rimostranze;
che la già difficile convivenza era compromessa anche dalle continue interferenze del nucleo familiare paterno e dall'indifferenza del alle richieste della compagna di porvi argine;
nella drastica divergenza CP_1 dell'indirizzo familiare da seguire e nel vano tentativo di ricorrere anche a una terapia psicologica di sostegno alla famiglia, dopo circa un anno dalla nascita della figlia la sig.ra rappresentava al Pt_1 la propria volontà di rientrare a Taranto ma il compagno, nonostante le iniziali rassicurazioni CP_1
e manifestazioni di disponibilità a seguirla, le comunicava il proprio diniego, sicchè alla conferma della volontà della di tornare nella propria città di origine, non riuscendo a vivere serenamente la Pt_1 propria vita nel contesto familiare e sociale di Frosinone, ella subiva la reazione violenta del compagno che le intimava di allotanarsi, se lo credeva, ma senza portare con sé la figlia;
che dopo aver vissuto in un clima di tensione e discredito, il 12 ottobre 2024 ella si allontanava dalla dimora unitamente alla piccola Per_ per recarsi in Questura a Frosinone e sporgere denuncia per le condotte subite in quei mesi e il personale dell'Ufficio Denunce invitava la donna a trovare riparo presso una casa rifugio per sottrarsi al clima tossico in cui viveva ma ella decideva di recarsi piuttosto a Taranto presso la famiglia di origine.
La ricorrente ha rappresentato che in ragione della denuncia sporta attualmente pende un procedimento penale instauratosi a carico del ritentante nelle fattispecie di Codice Rosso;
che da allora il CP_1 ha sempre minacciato di recarsi a Taranto a riprendersi la figlia;
che da allora i rapporti tra il CP_1 padre e la figlia si sono tenuti sia mediante quotidiane videochiamate ( almeno due al giorno) sia con incontri durate i fine settimana in Taranto ove il padre si reca per incontrare la minore, ma la madre ha rappresentato di non essere serena a consentire incontri in sua assenza per il timore che il CP_1 possa sottrarre la minore e pertanto i momenti di incontro avvengono a tre;
che il padre ha rifiutato il Per_ suo consenso all'iscrizione della piccola presso un asilo nido in Taranto perchè proseguisse il suo percorso già iniziato in Alatri dove frequentava già dal Settembre 2023 un asilo nido e aveva ripreso dopo la trascorsa pausa estiva, per cui allo stato attuale la bambina passa le mattine in casa con il nonno materno poichè la sig.ra ha ripreso a lavorare godendo di un temporaneo distacco presso il Pt_1
Tribunale di Taranto;
che il al di là delle sue visite in Taranto, non provvede CP_1 economicamente alla figlia che è allo stato attuale interamente a carico della madre e del nucleo familiare materno che temporaneamente la ospita;
che madre e figlia risultano attualmente residenti in [...], decisione necessaria anche al fine di consentire alla bambina di avere l'assistenza sanitaria;
che nel disaccordo tra le parti si rende necessario l'intervento del Tribunale anche al fine di ottenere l'autorizzazione all'iscrizione della minore presso il nido. La sig.ra ha dunque adito il Parte_1 Tribunale affinchè regolamenti la responsabilità genitoriale sulla minore alle seguenti Persona_2 condizioni:
1. Disporre l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento Persona_2 presso l'attuale abitazione materna attualmente sita in Taranto alla via Liguria 16 con diritto del padre a vederla ed intrattenersi con la stessa per 2 fine settimana al mese, dal sabato alla domenica, in orari diurni che saranno di volta in volta concordati dai genitori e sempre alla presenza della sig.ra Pt_1 in ragione delle reiterate minacce espresse dal sig. di volersi riportare la figlia ad Alatri. CP_1
2. Disporre che il sig. a titolo di contributo al mantenimento della minore ed entro il giorno CP_1
1 di ogni mese, versi alla sig.ra la somma mensile di € 500,00 oltre rivalutazione annuale Pt_1 secondo l'applicazione degli indici istat a far data dalla domanda, oltre il 50% delle spese straordinarie per la minore come da Protocollo di intesa in uso dal Tribunale;
3. Autorizzare, atteso il manifestato diniego paterno, l'iscrizione presso l'asilo nido “Isola dei Bambini” in Taranto, ovvero altra struttura privata che si renderà disponibile ad accogliere la minore
[...] poiché provvedimento a tutela del maggior interesse della minore;
Per_2
4. Disporre che siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio.
5. In caso di opposizione disporsi condanna alle spese e competenze del presente giudizio.
Costituitosi in giudizio il sig. ha contestato la ricostruzione fattuale della Controparte_1 ricorrente esponendo di essere stato egli vittima di aggressioni fisiche e verbali da parte di costei ogni volta che non veniva assecondata nei suoi desiderata, l'ultimo episodio dei quali avvenuto il 12.10.2024 allorchè la ricorrente lo aggrediva in volto costringendolo ad intervento del Pronto Soccorso per un problema al visus occhio sinistro;
che il fatto, denunciato, importava la richiesta di attivazione di un
Codice rosso del quale ad oggi non è dato conoscere lo sviluppo;
di esser stato sempre minacciato dalla ricorrente di vedersi sottratto la figlia quando ella gli rammentava di avere importanti conoscenze presso il Tribunale di Frosinone;
che la ricorrente gli aveva improvvisamente comunicato tramite la propria madre di trovarsi in una struttura protetta e in data 14.10.24 inviava una Pec tramite il suo avvocato comunicando che lei e la bambina si trovavano a Taranto presso l'abitazione della nonna materna;
che dunque nell'arco temporale di un mese, senza accordo alcuno con il padre della bambina, la ricorrente otteneva il trasferimento dal Tribunale di Frosinone dove lavorava come funzionaria amministrativa, grazie al presunto Codice rosso attivato e procedeva unilateralmente al cambiamento di residenza della figlia nonostante l'opposizione del contesta di aver mai tenuto all'oscuro l'ex compagna della CP_1 presenza nello stesso stabile in Alatri della propria famiglia di origine o di aver loro richiesto di rimanere sempre dentro casa per non essere visti dalla che in effetti per ragioni ascrivibili Pt_1 all'approccio negativo e di indisposizione della i rapporti con tale nucleo familiare non erano Pt_1 buoni ma che la scelta di convivere e procreare è stata condivisa;
che è stata la a manifestare Pt_1 comportamenti escludenti verso il compagno dopo la nascita della figlia, avendo preferito addirittura avere la propria sorella in sala parto alla nascita anziché il compagno e poi manifestando insofferenza verso la città di Frosinone e insistendo reiteratamente per tornare a Taranto inveendo contro il perché non la assecondava come lei voleva. Il resistente ha rappresentato di non aver mai CP_1 frapposto ostacoli alla quando ella desiderava rientrare a Taranto, tanto che dopo il parto ivi Pt_1 si è trattenuta per tre mesi ed egli ha intrapreso continui viaggi per raggiungere la compagna e la figlia senonchè improvvisamente la ricorrente gli comunicava di non provare alcun sentimento per lui ma contestualmente gli chiedeva di acquistare una casa a Taranto del costo di € 250.000,00 con la richiesta di vendere la casa in costruzione ad Alatri, sebbene ella qualche tempo prima avesse fattivamente partecipato alla scelta dei materiali edili e degli arredi per tale abitazione. Egli ha denunciato che a causa della sua indisposizione verso i familiari del la ha precluso ai nonni paterni di CP_1 Pt_1 vedere la nipotina e di trascorrere con lei alcuna festività. Egli ha denunciato che la crescente ostilità della ricorrente verso il contesto sociale familiare e ambientale in cui viveva in Frosinone si traduceva in comportamenti censurabili quali: inveire contro il contesto, gettare cartacce fuori dalla finestra solo per indispettire, lasciare che la figlia disegnasse sulle pareti e suppellettili di casa senza educarla a non farlo o farlo solo in uno spazio apposito, e ciò senza che il padre potesse minimamente intervenire per non ottenere ulteriori reazioni rabbiose della compagna;
dopo aver acconsentito che la zia paterna,
[...]
Per_
riprendesse ed accompagnasse dal nido (frequentato fino al momento Controparte_3 dell'improvviso allontanamento), da ottobre 2024 la le impedisce ogni rapporto con la nipote Pt_1 vietando al fratello di farsi accompagnare dalla sorella a Taranto, nelle occasioni in cui gli CP_1 consente di vedere la figlia, occasioni che si svolgono solo in strada, centri commerciali o tavole calde;
che in ripetute occasioni la ricorrente ha rappresentato al che se non si fossero trasferiti a CP_1
Per_ Taranto, sua città di origine dove vivono i suoi genitori, lei se ne sarebbe andata via con ed il padre non avrebbe più visto la figlia e che da quando la signora si è allontanata al viene Pt_1 CP_1 concesso di vedere la minore alla presenza della stessa madre e senza poter vivere alcun momento di normalità ed intimità genitoriale con la bambina;
che in più occasioni la ha tenuto Pt_1 comportamenti ostativi alla frequentazione del padre con la figlia incurante delle manifestazioni di desiderio della bimba di stare col padre. Egli ha peraltro rappresentato di aver ripetutamente chiesto alla ex compagna di consentirgli di partecipare alle esigenze economicamente della bambina, ma la ricorrente ha sempre rifiutato sicchè il ha iniziato a versare spontaneamente quello che poteva (€ CP_1
200,00 mensili) anche tenendo conto dei costi che ha dovuto pagare per spostamenti e pernotti in
Taranto dato che la ha sempre rifiutato di tornare a Frosinone per accompagnare la piccola Pt_2
Per_ dal padre e nell'ambiente in cui è cresciuta;
che benchè si sia dichiarata vittima di violenza la ha sempre preteso di essere presente ad ogni incontro tra padre e figlia il che appare Pt_1 contraddittorio. Tanto rappresentato il sig. ha chiesto regolamentarsi la Controparte_1
Per_ responsabilità genitoriale della figlia minore alle seguenti condizioni: Per_ a) Nominare un curatore speciale per la piccola stante l'impossibilità di comunicazione con la madre ed a fronte delle decisioni prese unilateralmente dalla stessa;
Per_ b) collocare la figlia presso la sua abitazione in Alatri Via Mediana Arilette, 86 con il padre, con affido condiviso con weekend lunghi alternati visto che ad oggi la bambina non ha obbligo scolastico;
c) Disporre la limitazione della responsabilità genitoriale della madre con valutazione delle competenze genitoriali della stessa;
d) Il padre rinuncia al mantenimento da parte della madre e chiede solo che lo scambio della bambina avvenga a metà strada se la signora insisterà nel voler restare a Taranto, ove volesse tornare a Pt_1
Per_ Frosinone o in una località limitrofa per l'interesse superiore della piccola il è CP_1 disponibile a contribuire all'affitto di una casa.
All'udienza del 19/03/2025, in esito alla comparizione personale delle parti, esperito il tentativo di conciliazione tra esse e formulata loro proposta conciliativa, le parti hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo il cui tenore è stato trasfuso nel verbale di udienza e poi nell'ordinanza del
19/03/2025 che lo segue recante i provvedimenti provvisori e urgenti. Le parti hanno chiesto congiuntamente che il Tribunale voglia confermare tali accordi recependoli con la propria sentenza.
Preso atto dell'intervenuto accordo, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio. Il P.M. ha apposto il proprio visto il 25.03.2025.
2. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché, esaminatone il tenore:
- in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della prole;
- sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
- la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario e con la sua famiglia di origine assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante apporto suo e dei nonni paterni alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, si tratta di regolamentazione con non soltanto non confligge, ma risulta rispondere al primario interesse del minore di conservare e coltivare il rapporto con il genitore e con la famiglia d'origine paterna nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole e valevole anche in caso di unione di fatto e di regolamentazione dei rapporti tra i genitori e i figli nati fuori dal matrimonio il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066); che, in particolare, l'art. 337 ter c.c. oggi espressamente stabilisce che il Tribunale possa prendere atto degli accordi liberamente raggiunti tra i genitori in relazione alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento della prole minore ove essi risultino – come in specie – non contrari all'interesse dei figli
, il Collegio ritiene di poter “prendere atto” e recepire gli accordi raggiunti dai genitori come trasfusi nel verbale di udienza.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che è venuta meno ogni contrapposizione tra le parti mediante reciproche concessioni, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
2603/2024 r.g. su ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, avente ad oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli nati
[...] fuori dal matrimonio”, e sulla base dell'accordo raggiunto tra esse in corso di giudizio, così decide:
- PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale di e e ai loro rapporti economici verso la Parte_1 Controparte_1 prole minore e DISPONE quindi che la regolamentazione della responsabilità Persona_2 genitoriale e mantenimento della prole minore avvenga secondo le modalità pattuite tra le parti e riportate nel verbale di udienza del 19/03/2025; - COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 25/03/2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Francesco Mancini dott.ssa Simona Di Nicola