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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 26/06/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2800/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Medi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2800/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1 ALESSANDRINI MARRINO, elettivamente domiciliata presso lo stesso in OSIMO via Chiusa n. 6/A
– Complesso D
ATTRICE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ANNA FABBRI, elettivamente domiciliata presso la stessa in CESENA Corso Cavour n. 78; e (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 PIERPAOLO ROSETTI e dell'avv. MICAELA BUSCHI, elettivamente domiciliata presso c/o avv. Buschi Micaela in SAN BENEDETTO DEL TRONTO via Metauro n. 1
CONVENUTI
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2 RUGGERO PIAZZOLLA, elettivamente domiciliata presso lo stesso in Forlì via G. Regnoli n. 107 e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3 FRANCESCO PANNI e dell'avv. ROSARIA VILLANO, elettivamente domiciliata presso l'avv. Rosaria Villano in COMO via A. Volta n. 62 TERZE CHIAMATE
pagina 1 di 20
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da foglio depositato in via telematica: Pt_1 [...] ed in data Controparte_1 Parte_3
10.10.2023; 09.10.2023; in data 04.10.2023. Controparte_3 Pt_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 unitamente al medico chirurgo dott.ssa
[...] Parte_2 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, come accertati nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 2108/2019) subiti a seguito dell'intervento di protesi totale del ginocchio destro, a cui veniva sottoposta presso la struttura convenuta il 3 ottobre 2003, e alle successive cure e accertamenti effettuati fino al 2010, ivi compreso l'intervento chirurgico di espianto e di posizionamento di uno spaziatore di cemento antibiotato del 14 giugno 2007 e successivo reimpianto del 28 agosto 2007, che si sono resi necessari a causa dell'infezione protesica tardiva.
L'attrice contestava ai sanitari della : Controparte_4
- di aver contratto l'infezione al ginocchio destro in occasione del primo intervento;
- il ritardo nella diagnosi di tale infezione;
- di essere stata esposta ad una recidiva dell'infezione, quando è stata sottoposta all'intervento di reimpianto al ginocchio destro senza aver rispettato le buone pratiche cliniche;
- il ritardo nella diagnosi della seconda infezione dopo il reimpianto della protesi.
Si costituivano entrambi i convenuti: il nosocomio, eccependo l'assenza di nesso causale tra l'intervento chirurgico e l'evento lesivo, ritenendo l'infezione tardiva ascrivibile ad una complicanza possibile, pur in presenza di una procedura chirurgica corretta e di una profilassi antibiotica adeguata;
il medico operatore, eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, la decadenza ex art. 8
L. 24/2017, e contestando alla CTU la ripartizione di responsabilità 1\3 alla casa di cura e 2\3 alla dott.ssa l'assenza di infezione e la mancata considerazione di altre cause di mobilizzazione del Pt_2 ginocchio dell'attrice.
A seguito di rituale istanza formulata dal medico chirurgo, era autorizzata, con differimento della prima udienza, la chiamata in causa delle assicurazioni invocate a garanzia e manleva. Si costituivano in data 03/05/2022 eccependo in via Controparte_2 preliminare l'intervenuta prescrizione dei diritti dell'attrice e chiedendo previo mutamento del rito, in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in subordine, il rigetto della domanda di garanzia per pagina 2 di 20 non operatività della polizza;
e in data 06/05/2024 chiedendo, Controparte_3 in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in subordine, il rigetto della domanda di garanzia per non operatività della polizza.
Depositate le rispettive note di trattazione scritta, alla prima udienza era disposto il mutamento del rito. Successivamente, nei termini assegnati, ogni parte depositava le tre memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., ad eccezione di che depositava solamente la seconda. Controparte_3
Nella causa era acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. – R.G. 2108/2019 ove era stata espletata CTU medico legale sulla persona dell'attrice.
2- La domanda attorea è fondata e merita di essere accolta.
Procedendo in ordine logico, si affrontano innanzitutto le questioni preliminari.
L'eccezione di decadenza – improcedibilità del ricorso attoreo ex art. 8 Legge 24/2017 (Legge
Gelli Bianco) sollevata dalla difesa della convenuta per non avere Parte_2 Parte_1
depositato il ricorso ex art. 702 c.p.c. nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine
[...] perentorio di sei mesi (a sua volta decorrente dal deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.) non è fondata.
La Legge n. 24/2017 stabilisce che per le controversie in materia di responsabilità medica si debba procedere preliminarmente ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (ovvero mediante tentativo di mediazione) e successivamente, nella formulazione vigente al tempo in cui è stato avviato il presente giudizio, con l'eventuale procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.
Il comma 3 dell'art. 8 Legge n. 24/2017 espressamente prevede che: “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti;
si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile”.
Nella giurisprudenza di merito è stato sostenuto che il tenore letterale del terzo comma dell'art. 8 legge 24/2017 sia chiaro nell'individuare i due distinti effetti che conseguono al decorso del termine semestrale "perentorio" in mancanza di deposito della relazione peritale: - la domanda, come già visto, diviene procedibile;
- gli effetti della domanda (evidentemente di quella avanzata nel procedimento di
ATP) sono fatti salvi a condizione che, entro 90 giorni dalla scadenza del termine semestrale, sia depositato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (cfr. Tribunale Tornio, sez. IV, 04/10/2021, n.4462).
pagina 3 di 20 Dunque il rispetto del termine di 90 giorni deve essere inteso nel senso che esso sia funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e non la procedibilità della domanda di merito. Pertanto, se depositato oltre la scadenza del termine di 90 giorni, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è procedibile ma può produrre solo ex novo i suoi effetti sostanziali e processuali, con la conseguenza che la parte che voglia beneficiare della salvezza degli effetti della sua domanda ha l'onere, a prescindere dallo stato in cui si trovi la consulenza, di promuovere il giudizio di merito nelle forme del rito sommario entro il termine di 90 giorni che decorre dalla scadenza del termine semestrale.
Circa la natura del termine di 90 giorni va in ogni caso evidenziato che esso non viene dichiarato espressamente perentorio dalla legge. Sostenere poi che il mancato rispetto del termine di 90 giorni impedisca una decisione nel merito nel successivo giudizio post consulenza porterebbe a conclusioni irrazionali in quanto si avrebbe l'assurdo di un legislatore che, da un lato, offre uno strumento per la conciliazione e, dall'altro, incentiva la proposizione di un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al buio, quando ancora non è stata depositata alcuna CTU e quando, quindi, non è neppure prevedibile l'esito della lite.
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sempre sollevata dalla convenuta
, oltre che dall' sostenendo che Parte_2 Controparte_2 appare paradossale far decorrere la prescrizione dal momento della perizia di parte del 2014, ossia ben undici anni dopo il primo intervento, anche considerando che nella lettera del 29.04.2015 inviata dalla
Malasanità e Risarcimento s.r.l. per conto della ricorrente si afferma esplicitamente che “la paziente viene a conoscenza del quadro di mobilizzazione settica della protesi solo successivamente alla prescrizione di approfondimenti diagnostici effettuati, con grave ritardo, tra marzo ed aprile 2007 e quindi solo in quella data prese coscienza della responsabilità dei sanitari in merito alle complicazioni post intervento”.
È condivisibile l'argomentazione della difesa della in quanto suffragata dalla Pt_1 giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ. sent. n. 21715/2013, sent. n. 576-581/2008, ord. n.
29760/2022) secondo cui la decorrenza del termine di prescrizione si ha da quando viene percepito dal paziente il “danno ingiusto” ossia dal momento in cui “…la malattia viene percepita o può esserlo, con
l'uso della ordinaria diligenza, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo”.
Pertanto, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì dal momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica;
un danno ingiusto, cioè, che non soltanto sia "oggettivamente percepibile" all'esterno (elemento della conoscibilità del danno), ma che –
pagina 4 di 20 attraverso parametri oggettivi quali la diligenza esigibile all'uomo medio e il livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico - possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa/dolosa di un terzo (requisito della rapportabilità causale).
Il principio così delineato (ossia, della conoscibilità del danno nella sua dimensione giuridica) trova applicazione, ai fini dell' individuazione dell'exordium praescriptionis, in tutti i casi di esercizio del diritto al risarcimento del danno, con la precisazione, tuttavia, che il carattere mobile dell' iniziale dies a quo e il suo "spostamento in avanti" si giustificherà nelle ipotesi in cui sia dato scindere, sotto il profilo temporale, il momento dell'accadimento materiale dell'evento di danno e il diverso momento della "esteriorizzazione del danno" nei termini sopra precisati.
In tema di responsabilità civile, l'art. 7 L. n. 24/2017 (legge ) prevede una diversa CP_5 qualificazione delle responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario, peraltro già condivisa dalla precedente evoluzione giurisprudenziale, ritenendo di natura contrattuale la prima ed extracontrattuale la seconda. Conseguentemente, il termine prescrizionale è di 10 anni nel primo caso e di 5 anni nel secondo.
La ricorrente solo all'esito del buon decorso clinico successivo all'intervento chirurgico riparatorio e risolutivo del novembre 2011 presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, ha iniziato ad aver dubbi sulla condotta dei sanitari che l'ebbero in cura dal 2003 al 2010 presso la
[...]
avendone poi la conferma e quindi l'effettiva consapevolezza nei termini Controparte_1 sopra descritti all'esito del parere espresso nella relazione medico legale a firma del Prof. Per_1 datata 20/10/2014. Pertanto, nel momento in cui la ricorrente ha inviato la lettera datata 29.042015, non può ritenersi avesse completa conoscenza dell'effettivo danno subito e della sua riconducibilità ad un errore medico, dovendosi intendere il riferimento ivi contenuto alla “presa di coscienza della responsabilità dei sanitari in merito alle complicazioni post intervento” come del tutto generico
Parte attrice ha poi fornito prova di aver inviato le missive agli atti, nell'aprile 2015 alla CP_1
(cfr. allegato n. 32 al ricorso introduttivo) e nel giugno 2016 alla Dott.ssa (cfr. doc. n. 2
[...] Pt_2 allegato alla memoria della ricorrente depositata il 21.09.2022) valevoli ai fini interruttivi della prescrizione, che pertanto non si era ancora consumata all'avvio dell'iniziativa giudiziale.
Nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto pagina 5 di 20 conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare (cfr. Cass. Civ., Sez Un. n. 13143/2022).
Passando all'esame del merito, dalla documentazione prodotta dall'attrice e dalla CTU svolta, le cui conclusioni sono condivisibili in quanto adeguatamente motivate, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, anche con riferimento alle risposte alle osservazioni dei CTP, è emerso che il
27/01/2003 la all'epoca di anni 63, “veniva indagata con Rx che evidenziava gonartrosi con Pt_1 notevole deformazione dei condili femoro-tibiali contrapposti, note di sclerosi delle limitanti articolari
e note di artropatia femoro-rotulea d'ambo i lati. In esito a consulenza ortopedica (1/9/2003) dalla
Dott.ssa veniva consigliato intervento di protesi totale del ginocchio destro ('…ginocchio varo, Pt_2 flesso, artrosico a destra…'). Ad inizio ottobre 2003 la veniva, quindi, ricoverata presso la Pt_1
di Cesena per essere sottoposta all'intervento chirurgico Controparte_1 programmato di protesi totale del ginocchio destro. Dopo un decorso post-operatorio descritto come regolare (il 4/10/2003 era iniziato il programma riabilitativo con mobilizzazioni a letto e da seduta), il
10/10/2003 la paziente veniva dimessa con prescrizione di terapia farmacologica domiciliare e FKT riabilitativa.
Seguivano visite ed accertamenti a causa del dolore riferito dalla paziente, fino a quando al controllo ortopedico dell'11/6/07 la dott.ssa ravvisava la necessità di procedere ('protesi Pt_2 ginocchio destro infetta') ad intervento chirurgico di revisione della protesi (espianto). Intervento che veniva eseguito sempre presso la nei giorni successivi. In corso Controparte_1 di ricovero erano praticati studi microbiologici su biopsia e su striscio di epifisi prossimale femorale che risultavano tutti negativi per crescita di flora batterica anaerobica, aerobica e per miceti filamentosi
(referti del 29/6/07). L'attrice era poi dimessa con diagnosi di infezione tardiva di protesi di ginocchio destro, con prescrizione di terapia farmacologica domiciliare.
Alla successiva visita di controllo presso la Dott.ssa quest'ultima consigliava intervento Pt_2 chirurgico di reimpianto protesi totale. A distanza di appena un paio di mesi dal precedente intervento, il 27/8/2007 la donna veniva nuovamente ricoverata presso il nosocomio convenuto, ove in data
28.08.2007 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di reimpianto.
Seguivano ulteriori visite ed accertamenti fino a quando l'attrice decideva di rivolgersi all'Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna ove nel febbraio 2011 era sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione di protesi del ginocchio da revisione a destra a seguito della diagnosticata “sepsi protesi ginocchio dx”. La ricorrente veniva nuovamente ricoverata presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli dal giorno 8.11.2011 al giorno 18.11.2011 per essere sottoposta a reimpianto di protesi al ginocchio destro.
Così brevemente riassunta la storia clinica della ricorrente, i CTU hanno evidenziato:
pagina 6 di 20 -“L'intervento chirurgico di artroprotesi ginocchio dx del 3.10.2003 risulta eseguito correttamente sul piano tecnico e, tuttavia, da allora la paziente ha sempre lamentato gonalgia destra, prima saltuaria e poi nei mesi successivi anche continua, attribuita dallo specialista Ortopedico al sovraccarico di compensazione per gonartrosi controlaterale.”;
- l'intervento di artroprotesi al ginocchio sinistro del 2005, veniva effettuato “senza aver prima accertato la causa della persistente sintomatologia dolorosa al ginocchio dx già protesizzato ed escluso la sua infezione ricorrendo alle necessarie indagini cliniche ed a una valutazione infettivologica.”;
- “sede, tempi e modalità di comparsa consentono di ritenere con criterio di elevatissima probabilità l'infezione protesica al ginocchio dx come una complicanza dell'intervento chirurgico di artroprotesi cui la Sig.ra è stata sottoposta il 3.10.2003. Tutti gli elementi a nostra Pt_1 disposizione convergono univocamente verso una infezione ritardata”, dopo avere precisato che le infezioni delle protesi articolari riconoscono una specifica classificazione in base al tempo di insorgenza dall'intervento chirurgico praticato: A) Infezioni Precoci (early infections) entro le 4 settimane;
B) Infezioni Ritardate (delayed infections) da 1 a 24 mesi C) Infezioni Tardive (late infections) dopo 24 mesi a patogenesi ematogena e che le stesse possono portare con il tempo ad una mobilizzazione della protesi per osteolisi periprotesica, classicamente al piatto tibiale, così come avvenuto nel caso in esame. Sempre secondo i CTU “Si è trattato di un intervento chirurgico 'pulito', nel corso del quale non è stato riscontrato alcun processo flogistico ed in cui non è stata ovviamente violata la continuità della mucosa respiratoria, intestinale e genitourinaria. La tipologia dell'intervento non presentava quindi specifici fattori di rischio per infezione. Il verificarsi di una infezione del sito chirurgico in assenza di significativi e specifici fattori di rischio, rinvia, pertanto, ad una contaminazione del campo operatorio, altrimenti 'pulito', ad opera di germi, cioè ad una condizione che deve essere evitata e che è concretamente evitabile e prevenibile con una corretta osservanza delle norme generali di asepsi/antiasepsi…fermo restando che non è possibile stabilire in concreto se tale inadempimento sia ascrivibile a singoli operatori e/o alla struttura sanitaria”;
- le strategie diagnostiche per le infezioni peri-protesiche con l'esame del liquido sinoviale con l'esterasi leucocitaria in associazione all'Alfa-Defensina, la conta dei Leucociti, la sonicazione del materiale espiantato avrebbero certamente svelato l'infezione ritardata (a basso grado) che ha interessato il ginocchio destro della Sig.ra e che si era già manifestata all'esame Rx, del Pt_1 gennaio e del settembre 2004, con un'area di osteo-rarefazione sotto il piatto tibiale (sede mediale e posteriore), non considerata di forte sospetto di infezione e diventata all'esame Rx del 2.12.2006 franca osteolisi insieme ai segni di 'radiolucenza' attorno alla componente femorale della protesi di primo pagina 7 di 20 impianto. L'infezione che ha colpito l'attrice e che ha portato ad una mobilizzazione della protesi per osteolisi periprotesica al piatto tibiale era già rilevabile tramite l'esame Rx del gennaio e settembre
2004 e dell'agosto 2006 ove si legge “segni di riassorbimento osseo peri-protesico all'emipiatto tibiale, sotto la componente protesica metallica, di non recente formazione”.
Hanno quindi concluso, sul punto, che “Con deplorevole ritardo il 14.6.2007 si è giunti all'intervento di rimozione della protesi al ginocchio destro con prelievi per esame colturale (aerobi, anaerobi e miceti) risultato poi negativo ed all'impianto di spaziatore di cemento antibiotico. E' mancato, nella gestione complessiva del caso, il necessario ed utile supporto del Medico Internista e dell'Infettivologo per il trattamento specifico, durante la degenza e prima del reimpianto del
28.08.2007; sicuramente non avrebbero condiviso la scelta di eseguirlo a poco più di 2 mesi dall'espianto e con valori degli indici di flogosi altamente positivi (VES =72, v.n. vi (VES =72, v.n. minore di 20; Fibrinogeno =889, v.n. 889). Con tale gestione terapeutica non si è ottenuta ovviamente la guarigione dell'infezione, anzi il suo peggioramento e la compromissione dello stato generale della paziente. A prova di una diversa, ma corretta, presa in carico del caso, vale la preliminare valutazione infettivologica praticata al (28.12.2010) seguita dal nuovo intervento di espianto Controparte_6 della protesi da revisione del 2007 e ben 11 mesi dopo dal reimpianto definitivo all'istituto Ortopedico
Rizzoli (08.11.2011)”.
In risposta alle osservazioni dei CTP di parte convenuta, i quali hanno messo in discussione l'esistenza di un'infezione protesica a carico del ginocchio destro posto che non è stato identificato il germe responsabile della stessa, considerata la negatività dei test colturali, i CTU hanno sottolineato che anche le colture possono risultare negative nei casi di evidenza clinica di infezione per cause che possono essere diverse: 1) precedente esposizione a terapia antibiotica (è considerata la principale causa di mancato isolamento dell'agente eziologico); 2) basso numero per campo di microrganismi;
3) terreni di coltura inappropriati;
4) tempi d'incubazione insufficienti;
5) modalità prolungata di trasporto dei materiali alla microbiologia;
6) varietà batteriche richiedenti terreni di colture particolari (cfr. Con et “Prior use of Antimicrobial Therapy is a Risk Factor for Culture negative CP_7
Prosthetic Joint Infection” Clin. Orthop Relat Res (2010) 468: 2039-2045). E' comunque fortemente consigliato, in caso di negatività dell'esame colturale, la sua ripetizione a ragionevole distanza di tempo
(cfr. A comprensive review of the diagnosis and management of CP_9 CP_10 prosthetic joint infections in the absence of positive culture. J Infect Public Hearth, 2016.pii:S1876-
0341(15)00220-8) e la “Sonicazione“ dei dispositivi protesici o dei mezzi di sintesi espiantati per rimuovere microrganismi in biofilm dalla superficie dei corpi estranei, è metodica di indagine laboratoristica utilissima e già nota all'epoca del primo espianto cui veniva sottoposta la paziente pagina 8 di 20 (2007). Inoltre hanno evidenziato come un dato clinico che non è mai mancato è stato il dolore, anche a riposo, spesso persistente, dall'epoca dell'intervento, sempre comunicato dalla ricorrente a tutte le visite di controllo, dolore che non ha trovato altre cause giustificative (rottura di una componente protesica, mal-posizionamento dell'impianto con deviazioni assiali e/o rotatorie, instabilità articolare e mobilizzazione asettica, dolore di origine rotula, ecc.). In sintesi, quindi, secondo i CTU “è vero che non è stato individuato il germe responsabile della infezione a carico del ginocchio dx e, tuttavia, è altrettanto vero che nelle fasi iniziali il germe non solo non è stato adeguatamente ricercato ma è stata prescritta dalla Dott.ssa almeno in due occasioni, terapia antibiotica [prima dell'esame del Pt_2 liquido sinoviale (26.04.2007) e del programmato intervento di revisione protesica per sospettata infezione (14.6.2007)] che certamente ha inciso sulla successiva ma ravvicinata diagnostica microbiologica”.
In conclusione, i CTU hanno ritenuto che la vicenda occorsa all'attrice sia stata connotata “da un lato, dal grave fallimento della chirurgia protesica a carico del ginocchio destro, imputabile a diverse cause intrinseche al trattamento ortopedico, sia operative che astensioniste, di lunga durata, con il ricorso a numerosi visite e richieste di esami Rx-grafici, anche ravvicinati e superflui. Dall'altro, dalla insorgenza di una infezione protesica c.d. 'ritardata'” ascrivibile “ad una contaminazione del campo operatorio, altrimenti 'pulito', ad opera di germi, cioè ad una condizione che deve essere evitata e che
è concretamente evitabile e prevenibile con una corretta osservanza delle norme generali di asepsi/antiasepsi.”.
Ciò premesso in fatto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, la prestazione di cure sanitarie al paziente di una struttura, sia essa pubblica o privata, deputata a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico c.d. di spedalità, che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti con la sola accettazione del malato presso la struttura, essendo la struttura medesima tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) bensì comporta molteplici altre prestazioni, quali la messa a disposizione di ambienti salubri e sicuri, di personale medico e paramedico, di medicinali nonché di tutte le adeguate attrezzature tecniche in linea con i dettami dell'evoluzione scientifica e tecnologica. [in questo senso ex plurimis Cass. Civ. sez. III, 29 gennaio 2018 n° 2060; si vedano altresì Tribunale di Latina sez. II, 28 settembre 2020 n° 1757).
Pertanto la responsabilità della casa di cura nei confronti del paziente può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera pagina 9 di 20 di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato: anche in tale caso, infatti, sussiste un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30.09.2015, n. 19541; Tribunale Milano, sez. I,
02.12.2014, n. 14320; Cass. Civ., 11.11.2019, n. 28987; Cass. Civ., 10.06.2020, n. 11098).
Tali principi sono poi stati recepiti dall'espressa disposizione contenuta al comma 1° dell'art. 7 della l. n° 24/2017 (c.d. “legge Gelli-Bianco”), a mente del quale “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose” (il comma successivo precisa peraltro che il predetto regime “si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”)
A ciò consegue che il paziente danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto contrattuale e dell'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio ispirato alla regola della normalità causale del “più probabile che non”. Ricade viceversa sulla struttura, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, l'onere di provare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria.
Diversamente, la responsabilità del medico deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.; l'obbligazione risarcitoria del medico può, dunque, scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (condotta/evento, nesso di causa, danno e colpa) che è onere del danneggiato provare.
Se dunque il paziente/danneggiato agisce in giudizio nei confronti sia del medico sia della struttura sanitaria presso la quale l'autore materiale del fatto illecito ha operato, la disciplina delle responsabilità andrà distinta (come detto, quella ex art. 2043 c.c. per il medico e quella ex art. 1218 c.c. per la struttura), con conseguente diverso atteggiarsi dell'onere probatorio;
senza trascurare tuttavia che, essendo unico il "fatto dannoso" (seppur distinti i criteri di imputazione della responsabilità),
pagina 10 di 20 qualora le domande risultino fondate nei confronti di entrambi i convenuti, essi saranno tenuti in solido al risarcimento del danno a norma dell'art. 2055 c.c. (cfr. Tribunale Milano, Sez. I, 17/07/2014).
Alla luce delle conclusioni dei CTU, condivisibili in quanto scevre da vizi logici ed adeguatamente motivate, deve ritenersi dimostrata la responsabilità della dott.ssa risultando Pt_2 provati gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano rappresentati dalle condotte commissive ed omissive (ritardo nell'intervento di rimozione della protesi del ginocchio destro avvenuto solo in data
14.06.2007 con contestuale impianto di spaziatore di cemento antibiotico;
mancato supporto del
Medico Internista e dell'Infettivologo durante la degenza e prima del reimpianto del 28.08.2007, avvenuto a poco più di due mesi dall'espianto e con valori degli indici di flogosi altamente positivi), dal danno ingiusto subito dalla ricorrente e dal nesso causale tra l'evento lesivo e le condotte colpose.
Parimenti deve ritenersi provata la responsabilità contrattuale della convenuta
[...] sia in relazione a propri fatti di inadempimento sia per quanto riguarda il Controparte_1 comportamento del medico.
Infatti, sotto il primo profilo, può affermarsi che la ricorrente abbia soddisfatto l'onere probatorio a suo carico, relativo alla prova del fatto dannoso e del nesso di causalità tra l'evento di danno e il relativo pregiudizio, con la conseguenza che spetta alla società convenuta, per andare esente da responsabilità, provare di aver adempiuto esattamente la prestazione o provare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione e dunque, con riferimento specifico all'infezione del sito operatorio, provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico (cfr. Cass. Civ., 6386/2023). Non avendo la stessa fornito la prova della diligente sterilizzazione dell'ambiente ospedaliero, della sala operatoria e di tutte le attrezzature non si può ritenere che abbia assolto al proprio onere probatorio.
Con riferimento all'ulteriore profilo sopra indicato, deve ricordarsi che secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte “La responsabilità della struttura che si avvale della
"collaborazione" dei sanitari persone fisiche per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento della propria obbligazione, e ciò con la conseguenza che quest'ultima si trova, del pari al sanitario, a dover rispondere ex art. 1228 c.c. dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati” (cfr. Cass. Civ.,
11.11.2019, n. 28987).
Ne deriva che, nel caso di specie, la pacifica accettazione della paziente presso la struttura gestita dalla suddetta società e lo svolgimento all'interno della stessa dell'intervento chirurgico del 3.10.2003
pagina 11 di 20 e di quelli successivi, con conseguente messa a disposizione della necessaria strumentazione oltre che del personale medico ausiliario ed infermieristico del quale la Controparte_1 si è quindi avvalsa per l'esecuzione della prestazione dedotta in contratto, consente senz'altro di
[...] ritenere provata la responsabilità della società pure con riguardo alla condotta dei medici che ebbero in cura la ricorrente.
A ciò consegue la responsabilità solidale dei convenuti al risarcimento del danno richiesto dalla ricorrente, nei limiti di seguito quantificati. Al riguardo va rammentato che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione in tema di responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055
c.c., comma 1, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone e anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma dev'essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come - ovvero si astrae dalla - identità delle norme giuridiche da essi violate (cfr. Cass. Civ. sez. III, 11 novembre 2019 n° 28987).
Quantificazione danno
Alla luce delle considerazioni svolte, i CTU hanno determinato un periodo di inabilità temporanea di 4 mesi al 100%, 2 anni al 30% e un danno biologico permanente differenziale nella misura del 12% (27/28% - 15/16%).
Per quanto riguarda la quantificazione del complessivo danno non patrimoniale subito dall'attrice, comprendente il profilo del danno biologico e gli ulteriori pregiudizi non patrimoniali
(intendendo per questi l'aspetto della sofferenza morale soggettiva e l'incisione nella vita di relazione riconducibili alle lesioni e ai postumi permanenti), è opportuno evidenziare che le nuove tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, alla luce dell'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della
Cassazione con le sentenze dell'11.11.2008 in tema di danno non patrimoniale, hanno provveduto a rivedere i criteri e i coefficienti per la determinazione del danno, allo scopo di giungere ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro aspetto del danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute.
La Cassazione ha ritenuto che le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. e quindi della liquidazione del danno
(cfr. Cass. Civ., sez. III, 30/06/2011, n. 14402).
Tali tabelle, nella versione aggiornata al 2024, a fronte di un danno biologico permanente determinato nella percentuale del 12%, quale valore differenziale fra 27/28% e 15/16%, e dell'età
pagina 12 di 20 dell'attore al momento dell'intervento, pari a 63 anni, prevedono un valore di indennizzo di €
78.293,00 (€ 123.836,00 - € 45.543,00), somma già comprensiva di una personalizzazione media.
In relazione al danno temporaneo, tenuto conto della gravità delle lesioni, come desumibili dell'elaborato peritale, si ritiene equo, sulla base dei criteri tabellari milanesi, individuare in € 115,00 giornalieri il punto di invalidità temporanea, all'interno della forbice prevista in tabella da € 115,00 a €
173,00. A tale titolo, all'attrice spetta l'ulteriore complessiva somma di € 38.985,00.
Pertanto, il complessivo danno non patrimoniale subito dall'attore ammonta ad € 117.278,00 (€
78.293,00 + € 38.985,00), calcolato in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano.
Si ritiene che il caso in esame non giustifichi alcun aumento a titolo di personalizzazione in mancanza di elementi volti a fondare il relativo diritto, che può essere riconosciuto soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della medesima età e già compresi nella liquidazione sulla base delle tabelle utilizzate.
La somma riconosciuta a tale titolo, già calcolata al valore attuale della moneta in applicazione delle tabelle di Milano 2024, dovrà essere maggiorata unicamente degli interessi legali sulla somma devalutata all'epoca del fatto (3.10.2003) e rivalutatata di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così ottenuta, divenuta debito di valuta, saranno dovuti gli interessi legali fino all'effettivo pagamento.
I CTU hanno poi riconosciuto pertinenti le spese mediche per la complessiva somma di €
2.132,85.
Trattandosi di debito di valore, tale somma andrà maggiorata sia della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolata dai singoli esborsi fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e degli interessi legali sulla somma devalutata all'epoca dei singoli esborsi (ed in caso di mancata documentazione della data dei singoli esborsi, dalla data della domanda) e rivalutatata di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così ottenuta, saranno dovuti gli interessi legali fino all'effettivo pagamento.
Regresso
Per quanto riguarda l'azione di regresso svolta dalla Controparte_1 nei confronti della sola , occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità Parte_2 ha riconosciuto la possibilità di una pronuncia c.d. di regresso anticipato, cioè antecedente al valido ed efficace pagamento dell'intero da parte del condebitore in solido, sia perché tale azione non è vietata dall'ordinamento sia perché risponde ad una giusta esigenza di economia processuale che il giudice pagina 13 di 20 adito dal danneggiato valuti, nello stesso giudizio di accertamento del danno, la misura delle singole responsabilità in funzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, anche se poi il coobbligato potrà recuperare la quota che gli è stata riconosciuta in sede di regresso contro l'altro coobbligato solo dopo il pagamento, da parte sua, dell'intero debito. Infatti, secondo la
Suprema Corte “Non è vietata un'azione di regresso in via anticipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori. Quest'ultimo, pertanto, è abilitato a chiamare in causa il corresponsabile del danno, per l'eventualità che quella azione sfoci nella condanna del convenuto. Risponde, infatti, all'esigenza dell'economia dei giudizi che lo stesso giudice adito dal danneggiato - che ha convenuto in giudizio uno solo dei danneggianti - possa giudicare, presente in causa anche un altro dei danneggianti chiamato in causa dal convenuto principale - anche della domanda di regresso, valutandone la misura in funzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Conseguenza di questa anticipata forma di regresso è che il coobbligato solidale, condannato a pagare l'intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato - peraltro - solo dopo il pagamento da parte sua, dell'intero debito” (cfr. Cass. Civ., 28.05.2010, n.
13087).
Occorre poi osservare che se, da un lato, la struttura convenuta risponde nei confronti dei terzi anche delle condotte colpose dei suoi ausiliari ai sensi dell'art. 1228 c.c., tuttavia, come in ogni rapporto di solidarietà passiva, dal combinato disposto degli artt. 1298, 1299 e 2055 c.c., discende che nei rapporti interni tra coobbligati l'obbligazione si intende dovuta dai condebitori in parti uguali “se non risulta diversamente” ed il condebitore che provvede a pagare l'intero può ripetere dagli altri quanto di loro spettanza. Occorre infatti distinguere il rapporto che intercorre tra paziente e struttura da un lato (che conduce a ritenere la struttura comunque responsabile per l'operato dei suoi dipendenti ed ausiliari, nei confronti dei terzi) dal rapporto tra struttura e medico curante dall'altro, all'interno del quale la struttura, qualora l'integrale o la parziale responsabilità del danno arrecato sia imputabile ad errore del medico, vanta buon diritto a rivalersi nei confronti di questi per quanto posto a suo carico in sede di condanna (cfr. Cass. Civ., 9.11.2006, n. 23918).
Per quanto riguarda i limiti quantitativi dell'azione di rivalsa, il danno da "malpratice" andrà ripartito tra struttura e sanitario, anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest'ultimo, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza da quel programma condiviso di tutela della salute (si pensi al sanitario che esegua senza plausibile ragione un intervento di cardiochirurgia fuori della sala operatoria dell'ospedale) (cfr. Cass.
Civ., 11.11.2019, n. 28987).
pagina 14 di 20 In punto di quantificazione del giudizio di rivalsa, la Corte si è espressa per l'applicabilità dei criteri generali di cui agli artt. 1298 (“nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.
Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”) e 2055 c.c.; norme, da cui deriva la necessità di parametrare la misura del regresso alla gravità delle rispettive colpe ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In mancanza di prova da parte del solvens circa la diversa gradazione delle colpe e la derivazione causale del sinistro, dovrà necessariamente trovare applicazione il principio presuntivo di “pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali.
Nel caso in esame, all'esito della CTU espletata, può ritenersi condivisibile il criterio di ripartizione di responsabilità per i 2/3 a carico del medico convenuto, resosi responsabile, come già sopra evidenziato, sia del ritardo nell'intervento di rimozione della protesi del ginocchio destro, avvenuto solo il 14.06.2007, sia del mancato supporto del medico internista ed infettivologo, sia, infine, del reimpianto avvenuto a poco più di due mesi dall'espianto e con valori degli indici di flogosi altamente positivi, e per il residuo 1/3 a carico della struttura sanitaria, responsabile, direttamente, solo dell'insorgenza della infezione nosocomiale e, del tutto indirettamente, anche dell'operato del sanitario della cui prestazione si è avvalsa.
Deve pertanto accogliersi la domanda di regresso formulata dalla Controparte_1 limitatamente ai 2/3 dell'importo che la stessa dovesse eventualmente corrispondere in
[...] favore della ricorrente quale responsabile in solido, con la conseguenza che Parte_2 deve essere condannata a rimborsare alla Casa di Cura i 2/3 degli importi che quest'ultima dovesse in ipotesi corrispondere al danneggiato in forza della presente sentenza.
Per quanto attiene alla domanda formulata dalla dott.ssa nei confronti delle assicurazioni terze Pt_2 chiamate, risulta documentalmente provato che ella sia stata assicurata con fino Controparte_2 al 12.01.2006 e, successivamente, a partire dal 05.01.2006, con Parte_4
Non avendo la difesa della dott.ssa dedotto nei propri atti alcuna ragione giustificatrice la Pt_2 richiesta di condanna alla manleva di e avendo quest'ultima, di contro, Controparte_2 espressamente contestato l'operatività della polizza in quanto già cessata al momento della richiesta risarcitoria con conseguente eccezione di intervenuta prescrizione, la domanda nei confronti di CP_2 deve essere respinta.
Venendo all'esame delle eccezioni sollevate dalla va innanzitutto Controparte_3 respinta l'eccezione di inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto, sollevata sostenendo che la richiesta di risarcimento della dott. sia pervenuta quando Pt_2 oramai la polizza era già cessata, in quanto smentita dalla documentazione in atti da cui risulta che la pagina 15 di 20 convenuta ha stipulato polizza assicurativa numero 700029534530 valida dal 31.12.2013 al 31.12.2018
(cfr. allegato n. 17 al fascicolo di parte ricorrente).
Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione sollevata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910
c.c. per avere la dott.ssa dichiarato di non avere in corso altre polizze assicurative per il Pt_2 medesimo rischio, nonostante avesse stipulato fin dal 12.01.2005, e poi rinnovata di anno in anno, altra polizza con in quanto dalla documentazione prodotta Parte_3 risulta che la dott.ssa stipulava con la il 16.07.1999 polizza assicurativa Pt_2 Controparte_2
n. 1448, valida sino al 12.01.2005 e prorogata di un solo anno fino al 12.01.2006 e sottoscriveva con la in data 05.01.2006 Polizza Assicurativa n. 1000019876. Pertanto, non Parte_4 corrisponde al vero che dopo la sottoscrizione della polizza con la , continuasse Controparte_3 ad essere presente un'altra polizza.
Non merita accoglimento neppure l'eccezione di inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali, a mente del quale “in caso di esistenza di altre polizze per il medesimo rischio o di successiva stipulazione da parte dell'assicurato, la presente assicurazione opererà esclusivamente a secondo rischio rispetto alle medesime per l'importo di danno eccedente il massimale dalle stesse previsto, il quale sarà considerato come franchigia fissa anche in caso di nullità o inefficacia totale o parziale delle altre assicurazioni…” stante la sua genericità non avendo la compagnia di assicurazione chiarito a quale altra assicurazione si farebbe riferimento per ritenere applicabile il disposto di tale articolo.
La ha poi eccepito la inoperatività della polizza anche ai sensi Parte_5 dell'art. 16, che per quanto qui di interesse contiene la seguente previsione: “qualora l'attività del medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o intramoenia allargata all'interno di ASL, casa di cura, ente ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente”.
Preliminarmente e unicamente per esigenze di chiarezza, occorre ribadire la sussistenza della responsabilità in solido per il danno occorso all'attrice in capo alla dott.ssa e alla Pt_2 CP_1 convenuta, da ripartire rispettivamente nella misura dei 2/3 e di 1/3 per le ragioni già esposte.
Ciò posto, la produzione documentale conferma l'effettiva sussistenza della polizza assicurativa n.1000019876 stipulata tra la dott.ssa e la compagnia Pt_2 Controparte_3
Tale polizza come ribadito da nelle proprie difese, contiene due distinte Controparte_3 clausole che ne comportano l'operatività in secondo rischio in presenza di determinate condizioni. In
pagina 16 di 20 particolare, l'art. 16 c.g.c, al nn. 2 e 3, prevede che “2) qualora l'attività del medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o intramoenia allargata all'interno di ASL, Casa di Cura, Ente
Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio oltre il massimale assicurato dall'ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente;
3) “in caso risultino stipulate altre assicurazioni con altri Assicuratori dell'Assicurato e/o da strutture pubbliche o private abilitate all'erogazione dell'assistenza sanitaria, la presente polizza opera in eccedenza ai massimali pagati dalle altre assicurazioni. (…) “.
Pertanto, l'operatività della polizza stipulata con che opera “in secondo Controparte_3 rischio oltre il massimale assicurato” (n.2) dalla struttura che si avvale del medico o comunque sempre e solo “in eccedenza ai massimali pagati dalle altre assicurazioni” (n.3), può sussistere in presenza di due condizioni: a) la mancanza di un'altra polizza assicurativa per il medesimo rischio ovvero b) in assenza di copertura assicurativa della struttura ed in presenza di uno stato di insolvenza dell'ente ospedaliero.
Nel caso di specie risulta provato che l'attività professionale del medico, che ha cagionato il danno, si è svolta all'interno dell'ente sanitario convenuto;
risulta accertato che sia il medico sia la CP_1 sono tenuti al risarcimento nella misura dei 2/3 e di 1/3 rispettivamente ciascuno.
Ciò che non è stato dimostrato è l'esistenza di una polizza assicurativa della né la CP_1 condizione di insolvenza di quest'ultima tale da comportare l'attivazione dell'obbligazione di garanzia in capo ad in forza dell'art. 16 delle c.g.c. Controparte_3
Conseguentemente, non essendo soddisfatte le condizioni previste nella polizza, l' CP_3 non sarà tenuta a garantire la dott.ssa proprio assicurato, per il danno occorso
[...] Pt_2 all'attrice e accertato in questa sede.
Infine, deve essere rigettata anche l'eccezione di inoperatività della polizza per violazione dell'obbligo di salvataggio di cui agli artt. 1914, 1° comma c.c. (“L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”) e 1915, 1° comma, c.c. (L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso e del salvataggio perde il diritto all'indennità) sollevata sostenendo che la dott.ssa avrebbe dovuto esercitare i diritti di cui è titolare verso la compagnia assicuratrice della casa di Pt_2 cura. Dal momento che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “L'art. 1914 c.c., il quale, in tema di assicurazione contro i danni, fa carico all'assicurato, a partire dal momento del verificarsi del sinistro ovvero dell'inizio dell'azione che lo generi, di attivarsi per evitare o diminuire il danno
(obbligo di salvataggio), con diritto di rivalersi nei confronti dell'assicuratore delle spese a tale scopo affrontate (diritto autonomo ed indipendente dal credito indennitario), trova applicazione, in difetto di
pagina 17 di 20 espressa deroga ed alla luce della sua "ratio" (tutela di un interesse comune ai due contraenti), anche nell'assicurazione della responsabilità civile, la quale rientra nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, ferma però restando, in questa ipotesi, la necessità di utilizzare, come base di riferimento per il
"quantum" di detta rivalsa, il parametro della somma assicurata (così adeguando il diverso criterio che la norma contempla con riferimento al solo caso dell'assicurazione contro i danni alle cose).
L'obbligo di salvataggio concerne i danni che l'assicurato può ancora evitare (in quanto non si sono ancora verificati) e quindi, nel caso di responsabilità professionale, i danni che possono ancora essere evitati dopo che si è accorto dell'errore commesso.”, l'eccezione deve essere rigettata sia perché non vi
è prova dell'esistenza di una polizza assicurativa stipulata dalla Controparte_1 sia per non avere la compagnia di assicurazione dedotto nulla in merito al comportamento tenuto
[...] dalla convenuta, limitandosi ad un generico richiamo delle suddette norme.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenendo conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014
(nella misura minima per la fase di studio ed introduttiva tenuto conto della previa instaurazione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e per la fase istruttoria in quanto svolta solo mediante il deposito delle memorie istruttorie), seguono la soccombenza nei rapporti tra attrice e convenuti, e vanno ripartite nei rapporti interni di questi ultimi in misura corrispondente alla rispettiva quota di responsabilità, e nei rapporti fra ed Le ragioni della decisione e l'esistenza di una polizza Pt_2 Controparte_2 assicurativa stipulata tra la dott.ssa e la giustificano l'integrale Pt_2 Controparte_3 compensazione delle spese di lite nei rapporti tra le stesse.
Le spese relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. contraddistinto al n. R.G. 2108/2019 Tribunale di Forlì, comprese quelle di CTP per parte attrice nella misura documentata di € 1200,00 e di CTU, come già liquidate, devono definitivamente porsi a carico della convenuta Controparte_11
e della terza chiamata dott.ssa in solido tra loro e vanno ripartite nei
[...] Pt_2 rapporti interni tra queste ultime in misura corrispondente alla rispettiva quota di responsabilità. Per le ragioni di cui sopra le spese di lite del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. vanno interamente compensate nei rapporti tra la dott.ssa e la Pt_2 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, definitivamente pronunciando nella causa distinta al n. 2800/2021 promossa da nei confronti di e Parte_1 Controparte_12 Parte_2
, con la chiamata in causa di e
[...] Parte_3
ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa: Controparte_3
1) accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiara che i danni subiti dall'attrice Parte_1 si sono verificati per responsabilità della e della Controparte_1
pagina 18 di 20 dott.ssa e di conseguenza li condanna, in solido tra loro, al Parte_2 pagamento, in favore della stessa, della somma di € 117.278,00 a titolo di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale e della somma di € 2.132,85 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subiti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicati in parte motiva;
2) rigetta la domanda della dott.ssa nei confronti di Parte_2 [...]
e nei confronti di;
CP_2 Parte_5
3) condanna la e la dott.ssa Controparte_1 Parte_2
in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che
[...] liquida in € 286,00 per esborsi ed € 9.178,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
oltre alle spese di lite del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. contraddistinto al n. R.G. 2108/2019 Tribunale di Forlì, che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 3.645,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) condanna la dott.ssa al pagamento, in favore di Parte_2 [...]
e delle spese di lite, che liquida in € 9.178,00 per compenso professionale, Parte_3 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) compensa interamente le spese di lite nei rapporti tra la dott.ssa e la Pt_2 [...] sia nel presente procedimento sia nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.; Controparte_3
6) pone definitivamente a carico della e della Controparte_1 dott.ssa in solido tra loro, il pagamento delle spese di CTU, nella Parte_2 misura già liquidata nella causa ex art. 696 bis c.p.c. contraddistinta al R.G. n. 2108/2019
Tribunale di Forlì;
7) dichiara, nei rapporti tra i convenuti, la responsabilità della dott.ssa nella misura di 2\3 Pt_2
e di conseguenza la condanna a rimborsare alla Controparte_1 nei limiti dell'anzidetta misura, qualsivoglia somma che quest'ultima sia tenuta a corrispondere all'attrice in virtù del vincolo di solidarietà passiva e dei capi che precedono, comprese le spese di lite del presente procedimento nonché le spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., di CTU e di CTP per € 1.200,00.
pagina 19 di 20 Così deciso in Forlì il 26.06.2025
pagina 20 di 20
Il giudice dott.ssa Alessandra Medi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Medi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2800/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1 ALESSANDRINI MARRINO, elettivamente domiciliata presso lo stesso in OSIMO via Chiusa n. 6/A
– Complesso D
ATTRICE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ANNA FABBRI, elettivamente domiciliata presso la stessa in CESENA Corso Cavour n. 78; e (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 PIERPAOLO ROSETTI e dell'avv. MICAELA BUSCHI, elettivamente domiciliata presso c/o avv. Buschi Micaela in SAN BENEDETTO DEL TRONTO via Metauro n. 1
CONVENUTI
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2 RUGGERO PIAZZOLLA, elettivamente domiciliata presso lo stesso in Forlì via G. Regnoli n. 107 e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3 FRANCESCO PANNI e dell'avv. ROSARIA VILLANO, elettivamente domiciliata presso l'avv. Rosaria Villano in COMO via A. Volta n. 62 TERZE CHIAMATE
pagina 1 di 20
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da foglio depositato in via telematica: Pt_1 [...] ed in data Controparte_1 Parte_3
10.10.2023; 09.10.2023; in data 04.10.2023. Controparte_3 Pt_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 unitamente al medico chirurgo dott.ssa
[...] Parte_2 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, come accertati nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 2108/2019) subiti a seguito dell'intervento di protesi totale del ginocchio destro, a cui veniva sottoposta presso la struttura convenuta il 3 ottobre 2003, e alle successive cure e accertamenti effettuati fino al 2010, ivi compreso l'intervento chirurgico di espianto e di posizionamento di uno spaziatore di cemento antibiotato del 14 giugno 2007 e successivo reimpianto del 28 agosto 2007, che si sono resi necessari a causa dell'infezione protesica tardiva.
L'attrice contestava ai sanitari della : Controparte_4
- di aver contratto l'infezione al ginocchio destro in occasione del primo intervento;
- il ritardo nella diagnosi di tale infezione;
- di essere stata esposta ad una recidiva dell'infezione, quando è stata sottoposta all'intervento di reimpianto al ginocchio destro senza aver rispettato le buone pratiche cliniche;
- il ritardo nella diagnosi della seconda infezione dopo il reimpianto della protesi.
Si costituivano entrambi i convenuti: il nosocomio, eccependo l'assenza di nesso causale tra l'intervento chirurgico e l'evento lesivo, ritenendo l'infezione tardiva ascrivibile ad una complicanza possibile, pur in presenza di una procedura chirurgica corretta e di una profilassi antibiotica adeguata;
il medico operatore, eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, la decadenza ex art. 8
L. 24/2017, e contestando alla CTU la ripartizione di responsabilità 1\3 alla casa di cura e 2\3 alla dott.ssa l'assenza di infezione e la mancata considerazione di altre cause di mobilizzazione del Pt_2 ginocchio dell'attrice.
A seguito di rituale istanza formulata dal medico chirurgo, era autorizzata, con differimento della prima udienza, la chiamata in causa delle assicurazioni invocate a garanzia e manleva. Si costituivano in data 03/05/2022 eccependo in via Controparte_2 preliminare l'intervenuta prescrizione dei diritti dell'attrice e chiedendo previo mutamento del rito, in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in subordine, il rigetto della domanda di garanzia per pagina 2 di 20 non operatività della polizza;
e in data 06/05/2024 chiedendo, Controparte_3 in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in subordine, il rigetto della domanda di garanzia per non operatività della polizza.
Depositate le rispettive note di trattazione scritta, alla prima udienza era disposto il mutamento del rito. Successivamente, nei termini assegnati, ogni parte depositava le tre memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., ad eccezione di che depositava solamente la seconda. Controparte_3
Nella causa era acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. – R.G. 2108/2019 ove era stata espletata CTU medico legale sulla persona dell'attrice.
2- La domanda attorea è fondata e merita di essere accolta.
Procedendo in ordine logico, si affrontano innanzitutto le questioni preliminari.
L'eccezione di decadenza – improcedibilità del ricorso attoreo ex art. 8 Legge 24/2017 (Legge
Gelli Bianco) sollevata dalla difesa della convenuta per non avere Parte_2 Parte_1
depositato il ricorso ex art. 702 c.p.c. nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine
[...] perentorio di sei mesi (a sua volta decorrente dal deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.) non è fondata.
La Legge n. 24/2017 stabilisce che per le controversie in materia di responsabilità medica si debba procedere preliminarmente ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (ovvero mediante tentativo di mediazione) e successivamente, nella formulazione vigente al tempo in cui è stato avviato il presente giudizio, con l'eventuale procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.
Il comma 3 dell'art. 8 Legge n. 24/2017 espressamente prevede che: “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti;
si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile”.
Nella giurisprudenza di merito è stato sostenuto che il tenore letterale del terzo comma dell'art. 8 legge 24/2017 sia chiaro nell'individuare i due distinti effetti che conseguono al decorso del termine semestrale "perentorio" in mancanza di deposito della relazione peritale: - la domanda, come già visto, diviene procedibile;
- gli effetti della domanda (evidentemente di quella avanzata nel procedimento di
ATP) sono fatti salvi a condizione che, entro 90 giorni dalla scadenza del termine semestrale, sia depositato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (cfr. Tribunale Tornio, sez. IV, 04/10/2021, n.4462).
pagina 3 di 20 Dunque il rispetto del termine di 90 giorni deve essere inteso nel senso che esso sia funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e non la procedibilità della domanda di merito. Pertanto, se depositato oltre la scadenza del termine di 90 giorni, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è procedibile ma può produrre solo ex novo i suoi effetti sostanziali e processuali, con la conseguenza che la parte che voglia beneficiare della salvezza degli effetti della sua domanda ha l'onere, a prescindere dallo stato in cui si trovi la consulenza, di promuovere il giudizio di merito nelle forme del rito sommario entro il termine di 90 giorni che decorre dalla scadenza del termine semestrale.
Circa la natura del termine di 90 giorni va in ogni caso evidenziato che esso non viene dichiarato espressamente perentorio dalla legge. Sostenere poi che il mancato rispetto del termine di 90 giorni impedisca una decisione nel merito nel successivo giudizio post consulenza porterebbe a conclusioni irrazionali in quanto si avrebbe l'assurdo di un legislatore che, da un lato, offre uno strumento per la conciliazione e, dall'altro, incentiva la proposizione di un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al buio, quando ancora non è stata depositata alcuna CTU e quando, quindi, non è neppure prevedibile l'esito della lite.
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sempre sollevata dalla convenuta
, oltre che dall' sostenendo che Parte_2 Controparte_2 appare paradossale far decorrere la prescrizione dal momento della perizia di parte del 2014, ossia ben undici anni dopo il primo intervento, anche considerando che nella lettera del 29.04.2015 inviata dalla
Malasanità e Risarcimento s.r.l. per conto della ricorrente si afferma esplicitamente che “la paziente viene a conoscenza del quadro di mobilizzazione settica della protesi solo successivamente alla prescrizione di approfondimenti diagnostici effettuati, con grave ritardo, tra marzo ed aprile 2007 e quindi solo in quella data prese coscienza della responsabilità dei sanitari in merito alle complicazioni post intervento”.
È condivisibile l'argomentazione della difesa della in quanto suffragata dalla Pt_1 giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ. sent. n. 21715/2013, sent. n. 576-581/2008, ord. n.
29760/2022) secondo cui la decorrenza del termine di prescrizione si ha da quando viene percepito dal paziente il “danno ingiusto” ossia dal momento in cui “…la malattia viene percepita o può esserlo, con
l'uso della ordinaria diligenza, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo”.
Pertanto, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì dal momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica;
un danno ingiusto, cioè, che non soltanto sia "oggettivamente percepibile" all'esterno (elemento della conoscibilità del danno), ma che –
pagina 4 di 20 attraverso parametri oggettivi quali la diligenza esigibile all'uomo medio e il livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico - possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa/dolosa di un terzo (requisito della rapportabilità causale).
Il principio così delineato (ossia, della conoscibilità del danno nella sua dimensione giuridica) trova applicazione, ai fini dell' individuazione dell'exordium praescriptionis, in tutti i casi di esercizio del diritto al risarcimento del danno, con la precisazione, tuttavia, che il carattere mobile dell' iniziale dies a quo e il suo "spostamento in avanti" si giustificherà nelle ipotesi in cui sia dato scindere, sotto il profilo temporale, il momento dell'accadimento materiale dell'evento di danno e il diverso momento della "esteriorizzazione del danno" nei termini sopra precisati.
In tema di responsabilità civile, l'art. 7 L. n. 24/2017 (legge ) prevede una diversa CP_5 qualificazione delle responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario, peraltro già condivisa dalla precedente evoluzione giurisprudenziale, ritenendo di natura contrattuale la prima ed extracontrattuale la seconda. Conseguentemente, il termine prescrizionale è di 10 anni nel primo caso e di 5 anni nel secondo.
La ricorrente solo all'esito del buon decorso clinico successivo all'intervento chirurgico riparatorio e risolutivo del novembre 2011 presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, ha iniziato ad aver dubbi sulla condotta dei sanitari che l'ebbero in cura dal 2003 al 2010 presso la
[...]
avendone poi la conferma e quindi l'effettiva consapevolezza nei termini Controparte_1 sopra descritti all'esito del parere espresso nella relazione medico legale a firma del Prof. Per_1 datata 20/10/2014. Pertanto, nel momento in cui la ricorrente ha inviato la lettera datata 29.042015, non può ritenersi avesse completa conoscenza dell'effettivo danno subito e della sua riconducibilità ad un errore medico, dovendosi intendere il riferimento ivi contenuto alla “presa di coscienza della responsabilità dei sanitari in merito alle complicazioni post intervento” come del tutto generico
Parte attrice ha poi fornito prova di aver inviato le missive agli atti, nell'aprile 2015 alla CP_1
(cfr. allegato n. 32 al ricorso introduttivo) e nel giugno 2016 alla Dott.ssa (cfr. doc. n. 2
[...] Pt_2 allegato alla memoria della ricorrente depositata il 21.09.2022) valevoli ai fini interruttivi della prescrizione, che pertanto non si era ancora consumata all'avvio dell'iniziativa giudiziale.
Nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto pagina 5 di 20 conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare (cfr. Cass. Civ., Sez Un. n. 13143/2022).
Passando all'esame del merito, dalla documentazione prodotta dall'attrice e dalla CTU svolta, le cui conclusioni sono condivisibili in quanto adeguatamente motivate, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, anche con riferimento alle risposte alle osservazioni dei CTP, è emerso che il
27/01/2003 la all'epoca di anni 63, “veniva indagata con Rx che evidenziava gonartrosi con Pt_1 notevole deformazione dei condili femoro-tibiali contrapposti, note di sclerosi delle limitanti articolari
e note di artropatia femoro-rotulea d'ambo i lati. In esito a consulenza ortopedica (1/9/2003) dalla
Dott.ssa veniva consigliato intervento di protesi totale del ginocchio destro ('…ginocchio varo, Pt_2 flesso, artrosico a destra…'). Ad inizio ottobre 2003 la veniva, quindi, ricoverata presso la Pt_1
di Cesena per essere sottoposta all'intervento chirurgico Controparte_1 programmato di protesi totale del ginocchio destro. Dopo un decorso post-operatorio descritto come regolare (il 4/10/2003 era iniziato il programma riabilitativo con mobilizzazioni a letto e da seduta), il
10/10/2003 la paziente veniva dimessa con prescrizione di terapia farmacologica domiciliare e FKT riabilitativa.
Seguivano visite ed accertamenti a causa del dolore riferito dalla paziente, fino a quando al controllo ortopedico dell'11/6/07 la dott.ssa ravvisava la necessità di procedere ('protesi Pt_2 ginocchio destro infetta') ad intervento chirurgico di revisione della protesi (espianto). Intervento che veniva eseguito sempre presso la nei giorni successivi. In corso Controparte_1 di ricovero erano praticati studi microbiologici su biopsia e su striscio di epifisi prossimale femorale che risultavano tutti negativi per crescita di flora batterica anaerobica, aerobica e per miceti filamentosi
(referti del 29/6/07). L'attrice era poi dimessa con diagnosi di infezione tardiva di protesi di ginocchio destro, con prescrizione di terapia farmacologica domiciliare.
Alla successiva visita di controllo presso la Dott.ssa quest'ultima consigliava intervento Pt_2 chirurgico di reimpianto protesi totale. A distanza di appena un paio di mesi dal precedente intervento, il 27/8/2007 la donna veniva nuovamente ricoverata presso il nosocomio convenuto, ove in data
28.08.2007 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di reimpianto.
Seguivano ulteriori visite ed accertamenti fino a quando l'attrice decideva di rivolgersi all'Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna ove nel febbraio 2011 era sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione di protesi del ginocchio da revisione a destra a seguito della diagnosticata “sepsi protesi ginocchio dx”. La ricorrente veniva nuovamente ricoverata presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli dal giorno 8.11.2011 al giorno 18.11.2011 per essere sottoposta a reimpianto di protesi al ginocchio destro.
Così brevemente riassunta la storia clinica della ricorrente, i CTU hanno evidenziato:
pagina 6 di 20 -“L'intervento chirurgico di artroprotesi ginocchio dx del 3.10.2003 risulta eseguito correttamente sul piano tecnico e, tuttavia, da allora la paziente ha sempre lamentato gonalgia destra, prima saltuaria e poi nei mesi successivi anche continua, attribuita dallo specialista Ortopedico al sovraccarico di compensazione per gonartrosi controlaterale.”;
- l'intervento di artroprotesi al ginocchio sinistro del 2005, veniva effettuato “senza aver prima accertato la causa della persistente sintomatologia dolorosa al ginocchio dx già protesizzato ed escluso la sua infezione ricorrendo alle necessarie indagini cliniche ed a una valutazione infettivologica.”;
- “sede, tempi e modalità di comparsa consentono di ritenere con criterio di elevatissima probabilità l'infezione protesica al ginocchio dx come una complicanza dell'intervento chirurgico di artroprotesi cui la Sig.ra è stata sottoposta il 3.10.2003. Tutti gli elementi a nostra Pt_1 disposizione convergono univocamente verso una infezione ritardata”, dopo avere precisato che le infezioni delle protesi articolari riconoscono una specifica classificazione in base al tempo di insorgenza dall'intervento chirurgico praticato: A) Infezioni Precoci (early infections) entro le 4 settimane;
B) Infezioni Ritardate (delayed infections) da 1 a 24 mesi C) Infezioni Tardive (late infections) dopo 24 mesi a patogenesi ematogena e che le stesse possono portare con il tempo ad una mobilizzazione della protesi per osteolisi periprotesica, classicamente al piatto tibiale, così come avvenuto nel caso in esame. Sempre secondo i CTU “Si è trattato di un intervento chirurgico 'pulito', nel corso del quale non è stato riscontrato alcun processo flogistico ed in cui non è stata ovviamente violata la continuità della mucosa respiratoria, intestinale e genitourinaria. La tipologia dell'intervento non presentava quindi specifici fattori di rischio per infezione. Il verificarsi di una infezione del sito chirurgico in assenza di significativi e specifici fattori di rischio, rinvia, pertanto, ad una contaminazione del campo operatorio, altrimenti 'pulito', ad opera di germi, cioè ad una condizione che deve essere evitata e che è concretamente evitabile e prevenibile con una corretta osservanza delle norme generali di asepsi/antiasepsi…fermo restando che non è possibile stabilire in concreto se tale inadempimento sia ascrivibile a singoli operatori e/o alla struttura sanitaria”;
- le strategie diagnostiche per le infezioni peri-protesiche con l'esame del liquido sinoviale con l'esterasi leucocitaria in associazione all'Alfa-Defensina, la conta dei Leucociti, la sonicazione del materiale espiantato avrebbero certamente svelato l'infezione ritardata (a basso grado) che ha interessato il ginocchio destro della Sig.ra e che si era già manifestata all'esame Rx, del Pt_1 gennaio e del settembre 2004, con un'area di osteo-rarefazione sotto il piatto tibiale (sede mediale e posteriore), non considerata di forte sospetto di infezione e diventata all'esame Rx del 2.12.2006 franca osteolisi insieme ai segni di 'radiolucenza' attorno alla componente femorale della protesi di primo pagina 7 di 20 impianto. L'infezione che ha colpito l'attrice e che ha portato ad una mobilizzazione della protesi per osteolisi periprotesica al piatto tibiale era già rilevabile tramite l'esame Rx del gennaio e settembre
2004 e dell'agosto 2006 ove si legge “segni di riassorbimento osseo peri-protesico all'emipiatto tibiale, sotto la componente protesica metallica, di non recente formazione”.
Hanno quindi concluso, sul punto, che “Con deplorevole ritardo il 14.6.2007 si è giunti all'intervento di rimozione della protesi al ginocchio destro con prelievi per esame colturale (aerobi, anaerobi e miceti) risultato poi negativo ed all'impianto di spaziatore di cemento antibiotico. E' mancato, nella gestione complessiva del caso, il necessario ed utile supporto del Medico Internista e dell'Infettivologo per il trattamento specifico, durante la degenza e prima del reimpianto del
28.08.2007; sicuramente non avrebbero condiviso la scelta di eseguirlo a poco più di 2 mesi dall'espianto e con valori degli indici di flogosi altamente positivi (VES =72, v.n. vi (VES =72, v.n. minore di 20; Fibrinogeno =889, v.n. 889). Con tale gestione terapeutica non si è ottenuta ovviamente la guarigione dell'infezione, anzi il suo peggioramento e la compromissione dello stato generale della paziente. A prova di una diversa, ma corretta, presa in carico del caso, vale la preliminare valutazione infettivologica praticata al (28.12.2010) seguita dal nuovo intervento di espianto Controparte_6 della protesi da revisione del 2007 e ben 11 mesi dopo dal reimpianto definitivo all'istituto Ortopedico
Rizzoli (08.11.2011)”.
In risposta alle osservazioni dei CTP di parte convenuta, i quali hanno messo in discussione l'esistenza di un'infezione protesica a carico del ginocchio destro posto che non è stato identificato il germe responsabile della stessa, considerata la negatività dei test colturali, i CTU hanno sottolineato che anche le colture possono risultare negative nei casi di evidenza clinica di infezione per cause che possono essere diverse: 1) precedente esposizione a terapia antibiotica (è considerata la principale causa di mancato isolamento dell'agente eziologico); 2) basso numero per campo di microrganismi;
3) terreni di coltura inappropriati;
4) tempi d'incubazione insufficienti;
5) modalità prolungata di trasporto dei materiali alla microbiologia;
6) varietà batteriche richiedenti terreni di colture particolari (cfr. Con et “Prior use of Antimicrobial Therapy is a Risk Factor for Culture negative CP_7
Prosthetic Joint Infection” Clin. Orthop Relat Res (2010) 468: 2039-2045). E' comunque fortemente consigliato, in caso di negatività dell'esame colturale, la sua ripetizione a ragionevole distanza di tempo
(cfr. A comprensive review of the diagnosis and management of CP_9 CP_10 prosthetic joint infections in the absence of positive culture. J Infect Public Hearth, 2016.pii:S1876-
0341(15)00220-8) e la “Sonicazione“ dei dispositivi protesici o dei mezzi di sintesi espiantati per rimuovere microrganismi in biofilm dalla superficie dei corpi estranei, è metodica di indagine laboratoristica utilissima e già nota all'epoca del primo espianto cui veniva sottoposta la paziente pagina 8 di 20 (2007). Inoltre hanno evidenziato come un dato clinico che non è mai mancato è stato il dolore, anche a riposo, spesso persistente, dall'epoca dell'intervento, sempre comunicato dalla ricorrente a tutte le visite di controllo, dolore che non ha trovato altre cause giustificative (rottura di una componente protesica, mal-posizionamento dell'impianto con deviazioni assiali e/o rotatorie, instabilità articolare e mobilizzazione asettica, dolore di origine rotula, ecc.). In sintesi, quindi, secondo i CTU “è vero che non è stato individuato il germe responsabile della infezione a carico del ginocchio dx e, tuttavia, è altrettanto vero che nelle fasi iniziali il germe non solo non è stato adeguatamente ricercato ma è stata prescritta dalla Dott.ssa almeno in due occasioni, terapia antibiotica [prima dell'esame del Pt_2 liquido sinoviale (26.04.2007) e del programmato intervento di revisione protesica per sospettata infezione (14.6.2007)] che certamente ha inciso sulla successiva ma ravvicinata diagnostica microbiologica”.
In conclusione, i CTU hanno ritenuto che la vicenda occorsa all'attrice sia stata connotata “da un lato, dal grave fallimento della chirurgia protesica a carico del ginocchio destro, imputabile a diverse cause intrinseche al trattamento ortopedico, sia operative che astensioniste, di lunga durata, con il ricorso a numerosi visite e richieste di esami Rx-grafici, anche ravvicinati e superflui. Dall'altro, dalla insorgenza di una infezione protesica c.d. 'ritardata'” ascrivibile “ad una contaminazione del campo operatorio, altrimenti 'pulito', ad opera di germi, cioè ad una condizione che deve essere evitata e che
è concretamente evitabile e prevenibile con una corretta osservanza delle norme generali di asepsi/antiasepsi.”.
Ciò premesso in fatto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, la prestazione di cure sanitarie al paziente di una struttura, sia essa pubblica o privata, deputata a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico c.d. di spedalità, che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti con la sola accettazione del malato presso la struttura, essendo la struttura medesima tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) bensì comporta molteplici altre prestazioni, quali la messa a disposizione di ambienti salubri e sicuri, di personale medico e paramedico, di medicinali nonché di tutte le adeguate attrezzature tecniche in linea con i dettami dell'evoluzione scientifica e tecnologica. [in questo senso ex plurimis Cass. Civ. sez. III, 29 gennaio 2018 n° 2060; si vedano altresì Tribunale di Latina sez. II, 28 settembre 2020 n° 1757).
Pertanto la responsabilità della casa di cura nei confronti del paziente può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera pagina 9 di 20 di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato: anche in tale caso, infatti, sussiste un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30.09.2015, n. 19541; Tribunale Milano, sez. I,
02.12.2014, n. 14320; Cass. Civ., 11.11.2019, n. 28987; Cass. Civ., 10.06.2020, n. 11098).
Tali principi sono poi stati recepiti dall'espressa disposizione contenuta al comma 1° dell'art. 7 della l. n° 24/2017 (c.d. “legge Gelli-Bianco”), a mente del quale “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose” (il comma successivo precisa peraltro che il predetto regime “si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”)
A ciò consegue che il paziente danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto contrattuale e dell'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio ispirato alla regola della normalità causale del “più probabile che non”. Ricade viceversa sulla struttura, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, l'onere di provare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria.
Diversamente, la responsabilità del medico deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.; l'obbligazione risarcitoria del medico può, dunque, scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (condotta/evento, nesso di causa, danno e colpa) che è onere del danneggiato provare.
Se dunque il paziente/danneggiato agisce in giudizio nei confronti sia del medico sia della struttura sanitaria presso la quale l'autore materiale del fatto illecito ha operato, la disciplina delle responsabilità andrà distinta (come detto, quella ex art. 2043 c.c. per il medico e quella ex art. 1218 c.c. per la struttura), con conseguente diverso atteggiarsi dell'onere probatorio;
senza trascurare tuttavia che, essendo unico il "fatto dannoso" (seppur distinti i criteri di imputazione della responsabilità),
pagina 10 di 20 qualora le domande risultino fondate nei confronti di entrambi i convenuti, essi saranno tenuti in solido al risarcimento del danno a norma dell'art. 2055 c.c. (cfr. Tribunale Milano, Sez. I, 17/07/2014).
Alla luce delle conclusioni dei CTU, condivisibili in quanto scevre da vizi logici ed adeguatamente motivate, deve ritenersi dimostrata la responsabilità della dott.ssa risultando Pt_2 provati gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano rappresentati dalle condotte commissive ed omissive (ritardo nell'intervento di rimozione della protesi del ginocchio destro avvenuto solo in data
14.06.2007 con contestuale impianto di spaziatore di cemento antibiotico;
mancato supporto del
Medico Internista e dell'Infettivologo durante la degenza e prima del reimpianto del 28.08.2007, avvenuto a poco più di due mesi dall'espianto e con valori degli indici di flogosi altamente positivi), dal danno ingiusto subito dalla ricorrente e dal nesso causale tra l'evento lesivo e le condotte colpose.
Parimenti deve ritenersi provata la responsabilità contrattuale della convenuta
[...] sia in relazione a propri fatti di inadempimento sia per quanto riguarda il Controparte_1 comportamento del medico.
Infatti, sotto il primo profilo, può affermarsi che la ricorrente abbia soddisfatto l'onere probatorio a suo carico, relativo alla prova del fatto dannoso e del nesso di causalità tra l'evento di danno e il relativo pregiudizio, con la conseguenza che spetta alla società convenuta, per andare esente da responsabilità, provare di aver adempiuto esattamente la prestazione o provare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione e dunque, con riferimento specifico all'infezione del sito operatorio, provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico (cfr. Cass. Civ., 6386/2023). Non avendo la stessa fornito la prova della diligente sterilizzazione dell'ambiente ospedaliero, della sala operatoria e di tutte le attrezzature non si può ritenere che abbia assolto al proprio onere probatorio.
Con riferimento all'ulteriore profilo sopra indicato, deve ricordarsi che secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte “La responsabilità della struttura che si avvale della
"collaborazione" dei sanitari persone fisiche per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento della propria obbligazione, e ciò con la conseguenza che quest'ultima si trova, del pari al sanitario, a dover rispondere ex art. 1228 c.c. dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati” (cfr. Cass. Civ.,
11.11.2019, n. 28987).
Ne deriva che, nel caso di specie, la pacifica accettazione della paziente presso la struttura gestita dalla suddetta società e lo svolgimento all'interno della stessa dell'intervento chirurgico del 3.10.2003
pagina 11 di 20 e di quelli successivi, con conseguente messa a disposizione della necessaria strumentazione oltre che del personale medico ausiliario ed infermieristico del quale la Controparte_1 si è quindi avvalsa per l'esecuzione della prestazione dedotta in contratto, consente senz'altro di
[...] ritenere provata la responsabilità della società pure con riguardo alla condotta dei medici che ebbero in cura la ricorrente.
A ciò consegue la responsabilità solidale dei convenuti al risarcimento del danno richiesto dalla ricorrente, nei limiti di seguito quantificati. Al riguardo va rammentato che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione in tema di responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055
c.c., comma 1, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone e anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma dev'essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come - ovvero si astrae dalla - identità delle norme giuridiche da essi violate (cfr. Cass. Civ. sez. III, 11 novembre 2019 n° 28987).
Quantificazione danno
Alla luce delle considerazioni svolte, i CTU hanno determinato un periodo di inabilità temporanea di 4 mesi al 100%, 2 anni al 30% e un danno biologico permanente differenziale nella misura del 12% (27/28% - 15/16%).
Per quanto riguarda la quantificazione del complessivo danno non patrimoniale subito dall'attrice, comprendente il profilo del danno biologico e gli ulteriori pregiudizi non patrimoniali
(intendendo per questi l'aspetto della sofferenza morale soggettiva e l'incisione nella vita di relazione riconducibili alle lesioni e ai postumi permanenti), è opportuno evidenziare che le nuove tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, alla luce dell'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della
Cassazione con le sentenze dell'11.11.2008 in tema di danno non patrimoniale, hanno provveduto a rivedere i criteri e i coefficienti per la determinazione del danno, allo scopo di giungere ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro aspetto del danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute.
La Cassazione ha ritenuto che le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. e quindi della liquidazione del danno
(cfr. Cass. Civ., sez. III, 30/06/2011, n. 14402).
Tali tabelle, nella versione aggiornata al 2024, a fronte di un danno biologico permanente determinato nella percentuale del 12%, quale valore differenziale fra 27/28% e 15/16%, e dell'età
pagina 12 di 20 dell'attore al momento dell'intervento, pari a 63 anni, prevedono un valore di indennizzo di €
78.293,00 (€ 123.836,00 - € 45.543,00), somma già comprensiva di una personalizzazione media.
In relazione al danno temporaneo, tenuto conto della gravità delle lesioni, come desumibili dell'elaborato peritale, si ritiene equo, sulla base dei criteri tabellari milanesi, individuare in € 115,00 giornalieri il punto di invalidità temporanea, all'interno della forbice prevista in tabella da € 115,00 a €
173,00. A tale titolo, all'attrice spetta l'ulteriore complessiva somma di € 38.985,00.
Pertanto, il complessivo danno non patrimoniale subito dall'attore ammonta ad € 117.278,00 (€
78.293,00 + € 38.985,00), calcolato in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano.
Si ritiene che il caso in esame non giustifichi alcun aumento a titolo di personalizzazione in mancanza di elementi volti a fondare il relativo diritto, che può essere riconosciuto soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della medesima età e già compresi nella liquidazione sulla base delle tabelle utilizzate.
La somma riconosciuta a tale titolo, già calcolata al valore attuale della moneta in applicazione delle tabelle di Milano 2024, dovrà essere maggiorata unicamente degli interessi legali sulla somma devalutata all'epoca del fatto (3.10.2003) e rivalutatata di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così ottenuta, divenuta debito di valuta, saranno dovuti gli interessi legali fino all'effettivo pagamento.
I CTU hanno poi riconosciuto pertinenti le spese mediche per la complessiva somma di €
2.132,85.
Trattandosi di debito di valore, tale somma andrà maggiorata sia della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolata dai singoli esborsi fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e degli interessi legali sulla somma devalutata all'epoca dei singoli esborsi (ed in caso di mancata documentazione della data dei singoli esborsi, dalla data della domanda) e rivalutatata di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così ottenuta, saranno dovuti gli interessi legali fino all'effettivo pagamento.
Regresso
Per quanto riguarda l'azione di regresso svolta dalla Controparte_1 nei confronti della sola , occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità Parte_2 ha riconosciuto la possibilità di una pronuncia c.d. di regresso anticipato, cioè antecedente al valido ed efficace pagamento dell'intero da parte del condebitore in solido, sia perché tale azione non è vietata dall'ordinamento sia perché risponde ad una giusta esigenza di economia processuale che il giudice pagina 13 di 20 adito dal danneggiato valuti, nello stesso giudizio di accertamento del danno, la misura delle singole responsabilità in funzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, anche se poi il coobbligato potrà recuperare la quota che gli è stata riconosciuta in sede di regresso contro l'altro coobbligato solo dopo il pagamento, da parte sua, dell'intero debito. Infatti, secondo la
Suprema Corte “Non è vietata un'azione di regresso in via anticipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori. Quest'ultimo, pertanto, è abilitato a chiamare in causa il corresponsabile del danno, per l'eventualità che quella azione sfoci nella condanna del convenuto. Risponde, infatti, all'esigenza dell'economia dei giudizi che lo stesso giudice adito dal danneggiato - che ha convenuto in giudizio uno solo dei danneggianti - possa giudicare, presente in causa anche un altro dei danneggianti chiamato in causa dal convenuto principale - anche della domanda di regresso, valutandone la misura in funzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Conseguenza di questa anticipata forma di regresso è che il coobbligato solidale, condannato a pagare l'intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato - peraltro - solo dopo il pagamento da parte sua, dell'intero debito” (cfr. Cass. Civ., 28.05.2010, n.
13087).
Occorre poi osservare che se, da un lato, la struttura convenuta risponde nei confronti dei terzi anche delle condotte colpose dei suoi ausiliari ai sensi dell'art. 1228 c.c., tuttavia, come in ogni rapporto di solidarietà passiva, dal combinato disposto degli artt. 1298, 1299 e 2055 c.c., discende che nei rapporti interni tra coobbligati l'obbligazione si intende dovuta dai condebitori in parti uguali “se non risulta diversamente” ed il condebitore che provvede a pagare l'intero può ripetere dagli altri quanto di loro spettanza. Occorre infatti distinguere il rapporto che intercorre tra paziente e struttura da un lato (che conduce a ritenere la struttura comunque responsabile per l'operato dei suoi dipendenti ed ausiliari, nei confronti dei terzi) dal rapporto tra struttura e medico curante dall'altro, all'interno del quale la struttura, qualora l'integrale o la parziale responsabilità del danno arrecato sia imputabile ad errore del medico, vanta buon diritto a rivalersi nei confronti di questi per quanto posto a suo carico in sede di condanna (cfr. Cass. Civ., 9.11.2006, n. 23918).
Per quanto riguarda i limiti quantitativi dell'azione di rivalsa, il danno da "malpratice" andrà ripartito tra struttura e sanitario, anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest'ultimo, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza da quel programma condiviso di tutela della salute (si pensi al sanitario che esegua senza plausibile ragione un intervento di cardiochirurgia fuori della sala operatoria dell'ospedale) (cfr. Cass.
Civ., 11.11.2019, n. 28987).
pagina 14 di 20 In punto di quantificazione del giudizio di rivalsa, la Corte si è espressa per l'applicabilità dei criteri generali di cui agli artt. 1298 (“nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.
Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”) e 2055 c.c.; norme, da cui deriva la necessità di parametrare la misura del regresso alla gravità delle rispettive colpe ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In mancanza di prova da parte del solvens circa la diversa gradazione delle colpe e la derivazione causale del sinistro, dovrà necessariamente trovare applicazione il principio presuntivo di “pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali.
Nel caso in esame, all'esito della CTU espletata, può ritenersi condivisibile il criterio di ripartizione di responsabilità per i 2/3 a carico del medico convenuto, resosi responsabile, come già sopra evidenziato, sia del ritardo nell'intervento di rimozione della protesi del ginocchio destro, avvenuto solo il 14.06.2007, sia del mancato supporto del medico internista ed infettivologo, sia, infine, del reimpianto avvenuto a poco più di due mesi dall'espianto e con valori degli indici di flogosi altamente positivi, e per il residuo 1/3 a carico della struttura sanitaria, responsabile, direttamente, solo dell'insorgenza della infezione nosocomiale e, del tutto indirettamente, anche dell'operato del sanitario della cui prestazione si è avvalsa.
Deve pertanto accogliersi la domanda di regresso formulata dalla Controparte_1 limitatamente ai 2/3 dell'importo che la stessa dovesse eventualmente corrispondere in
[...] favore della ricorrente quale responsabile in solido, con la conseguenza che Parte_2 deve essere condannata a rimborsare alla Casa di Cura i 2/3 degli importi che quest'ultima dovesse in ipotesi corrispondere al danneggiato in forza della presente sentenza.
Per quanto attiene alla domanda formulata dalla dott.ssa nei confronti delle assicurazioni terze Pt_2 chiamate, risulta documentalmente provato che ella sia stata assicurata con fino Controparte_2 al 12.01.2006 e, successivamente, a partire dal 05.01.2006, con Parte_4
Non avendo la difesa della dott.ssa dedotto nei propri atti alcuna ragione giustificatrice la Pt_2 richiesta di condanna alla manleva di e avendo quest'ultima, di contro, Controparte_2 espressamente contestato l'operatività della polizza in quanto già cessata al momento della richiesta risarcitoria con conseguente eccezione di intervenuta prescrizione, la domanda nei confronti di CP_2 deve essere respinta.
Venendo all'esame delle eccezioni sollevate dalla va innanzitutto Controparte_3 respinta l'eccezione di inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto, sollevata sostenendo che la richiesta di risarcimento della dott. sia pervenuta quando Pt_2 oramai la polizza era già cessata, in quanto smentita dalla documentazione in atti da cui risulta che la pagina 15 di 20 convenuta ha stipulato polizza assicurativa numero 700029534530 valida dal 31.12.2013 al 31.12.2018
(cfr. allegato n. 17 al fascicolo di parte ricorrente).
Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione sollevata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910
c.c. per avere la dott.ssa dichiarato di non avere in corso altre polizze assicurative per il Pt_2 medesimo rischio, nonostante avesse stipulato fin dal 12.01.2005, e poi rinnovata di anno in anno, altra polizza con in quanto dalla documentazione prodotta Parte_3 risulta che la dott.ssa stipulava con la il 16.07.1999 polizza assicurativa Pt_2 Controparte_2
n. 1448, valida sino al 12.01.2005 e prorogata di un solo anno fino al 12.01.2006 e sottoscriveva con la in data 05.01.2006 Polizza Assicurativa n. 1000019876. Pertanto, non Parte_4 corrisponde al vero che dopo la sottoscrizione della polizza con la , continuasse Controparte_3 ad essere presente un'altra polizza.
Non merita accoglimento neppure l'eccezione di inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali, a mente del quale “in caso di esistenza di altre polizze per il medesimo rischio o di successiva stipulazione da parte dell'assicurato, la presente assicurazione opererà esclusivamente a secondo rischio rispetto alle medesime per l'importo di danno eccedente il massimale dalle stesse previsto, il quale sarà considerato come franchigia fissa anche in caso di nullità o inefficacia totale o parziale delle altre assicurazioni…” stante la sua genericità non avendo la compagnia di assicurazione chiarito a quale altra assicurazione si farebbe riferimento per ritenere applicabile il disposto di tale articolo.
La ha poi eccepito la inoperatività della polizza anche ai sensi Parte_5 dell'art. 16, che per quanto qui di interesse contiene la seguente previsione: “qualora l'attività del medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o intramoenia allargata all'interno di ASL, casa di cura, ente ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente”.
Preliminarmente e unicamente per esigenze di chiarezza, occorre ribadire la sussistenza della responsabilità in solido per il danno occorso all'attrice in capo alla dott.ssa e alla Pt_2 CP_1 convenuta, da ripartire rispettivamente nella misura dei 2/3 e di 1/3 per le ragioni già esposte.
Ciò posto, la produzione documentale conferma l'effettiva sussistenza della polizza assicurativa n.1000019876 stipulata tra la dott.ssa e la compagnia Pt_2 Controparte_3
Tale polizza come ribadito da nelle proprie difese, contiene due distinte Controparte_3 clausole che ne comportano l'operatività in secondo rischio in presenza di determinate condizioni. In
pagina 16 di 20 particolare, l'art. 16 c.g.c, al nn. 2 e 3, prevede che “2) qualora l'attività del medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o intramoenia allargata all'interno di ASL, Casa di Cura, Ente
Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio oltre il massimale assicurato dall'ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente;
3) “in caso risultino stipulate altre assicurazioni con altri Assicuratori dell'Assicurato e/o da strutture pubbliche o private abilitate all'erogazione dell'assistenza sanitaria, la presente polizza opera in eccedenza ai massimali pagati dalle altre assicurazioni. (…) “.
Pertanto, l'operatività della polizza stipulata con che opera “in secondo Controparte_3 rischio oltre il massimale assicurato” (n.2) dalla struttura che si avvale del medico o comunque sempre e solo “in eccedenza ai massimali pagati dalle altre assicurazioni” (n.3), può sussistere in presenza di due condizioni: a) la mancanza di un'altra polizza assicurativa per il medesimo rischio ovvero b) in assenza di copertura assicurativa della struttura ed in presenza di uno stato di insolvenza dell'ente ospedaliero.
Nel caso di specie risulta provato che l'attività professionale del medico, che ha cagionato il danno, si è svolta all'interno dell'ente sanitario convenuto;
risulta accertato che sia il medico sia la CP_1 sono tenuti al risarcimento nella misura dei 2/3 e di 1/3 rispettivamente ciascuno.
Ciò che non è stato dimostrato è l'esistenza di una polizza assicurativa della né la CP_1 condizione di insolvenza di quest'ultima tale da comportare l'attivazione dell'obbligazione di garanzia in capo ad in forza dell'art. 16 delle c.g.c. Controparte_3
Conseguentemente, non essendo soddisfatte le condizioni previste nella polizza, l' CP_3 non sarà tenuta a garantire la dott.ssa proprio assicurato, per il danno occorso
[...] Pt_2 all'attrice e accertato in questa sede.
Infine, deve essere rigettata anche l'eccezione di inoperatività della polizza per violazione dell'obbligo di salvataggio di cui agli artt. 1914, 1° comma c.c. (“L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”) e 1915, 1° comma, c.c. (L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso e del salvataggio perde il diritto all'indennità) sollevata sostenendo che la dott.ssa avrebbe dovuto esercitare i diritti di cui è titolare verso la compagnia assicuratrice della casa di Pt_2 cura. Dal momento che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “L'art. 1914 c.c., il quale, in tema di assicurazione contro i danni, fa carico all'assicurato, a partire dal momento del verificarsi del sinistro ovvero dell'inizio dell'azione che lo generi, di attivarsi per evitare o diminuire il danno
(obbligo di salvataggio), con diritto di rivalersi nei confronti dell'assicuratore delle spese a tale scopo affrontate (diritto autonomo ed indipendente dal credito indennitario), trova applicazione, in difetto di
pagina 17 di 20 espressa deroga ed alla luce della sua "ratio" (tutela di un interesse comune ai due contraenti), anche nell'assicurazione della responsabilità civile, la quale rientra nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, ferma però restando, in questa ipotesi, la necessità di utilizzare, come base di riferimento per il
"quantum" di detta rivalsa, il parametro della somma assicurata (così adeguando il diverso criterio che la norma contempla con riferimento al solo caso dell'assicurazione contro i danni alle cose).
L'obbligo di salvataggio concerne i danni che l'assicurato può ancora evitare (in quanto non si sono ancora verificati) e quindi, nel caso di responsabilità professionale, i danni che possono ancora essere evitati dopo che si è accorto dell'errore commesso.”, l'eccezione deve essere rigettata sia perché non vi
è prova dell'esistenza di una polizza assicurativa stipulata dalla Controparte_1 sia per non avere la compagnia di assicurazione dedotto nulla in merito al comportamento tenuto
[...] dalla convenuta, limitandosi ad un generico richiamo delle suddette norme.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenendo conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014
(nella misura minima per la fase di studio ed introduttiva tenuto conto della previa instaurazione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e per la fase istruttoria in quanto svolta solo mediante il deposito delle memorie istruttorie), seguono la soccombenza nei rapporti tra attrice e convenuti, e vanno ripartite nei rapporti interni di questi ultimi in misura corrispondente alla rispettiva quota di responsabilità, e nei rapporti fra ed Le ragioni della decisione e l'esistenza di una polizza Pt_2 Controparte_2 assicurativa stipulata tra la dott.ssa e la giustificano l'integrale Pt_2 Controparte_3 compensazione delle spese di lite nei rapporti tra le stesse.
Le spese relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. contraddistinto al n. R.G. 2108/2019 Tribunale di Forlì, comprese quelle di CTP per parte attrice nella misura documentata di € 1200,00 e di CTU, come già liquidate, devono definitivamente porsi a carico della convenuta Controparte_11
e della terza chiamata dott.ssa in solido tra loro e vanno ripartite nei
[...] Pt_2 rapporti interni tra queste ultime in misura corrispondente alla rispettiva quota di responsabilità. Per le ragioni di cui sopra le spese di lite del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. vanno interamente compensate nei rapporti tra la dott.ssa e la Pt_2 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, definitivamente pronunciando nella causa distinta al n. 2800/2021 promossa da nei confronti di e Parte_1 Controparte_12 Parte_2
, con la chiamata in causa di e
[...] Parte_3
ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa: Controparte_3
1) accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiara che i danni subiti dall'attrice Parte_1 si sono verificati per responsabilità della e della Controparte_1
pagina 18 di 20 dott.ssa e di conseguenza li condanna, in solido tra loro, al Parte_2 pagamento, in favore della stessa, della somma di € 117.278,00 a titolo di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale e della somma di € 2.132,85 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subiti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicati in parte motiva;
2) rigetta la domanda della dott.ssa nei confronti di Parte_2 [...]
e nei confronti di;
CP_2 Parte_5
3) condanna la e la dott.ssa Controparte_1 Parte_2
in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che
[...] liquida in € 286,00 per esborsi ed € 9.178,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
oltre alle spese di lite del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. contraddistinto al n. R.G. 2108/2019 Tribunale di Forlì, che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 3.645,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) condanna la dott.ssa al pagamento, in favore di Parte_2 [...]
e delle spese di lite, che liquida in € 9.178,00 per compenso professionale, Parte_3 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) compensa interamente le spese di lite nei rapporti tra la dott.ssa e la Pt_2 [...] sia nel presente procedimento sia nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.; Controparte_3
6) pone definitivamente a carico della e della Controparte_1 dott.ssa in solido tra loro, il pagamento delle spese di CTU, nella Parte_2 misura già liquidata nella causa ex art. 696 bis c.p.c. contraddistinta al R.G. n. 2108/2019
Tribunale di Forlì;
7) dichiara, nei rapporti tra i convenuti, la responsabilità della dott.ssa nella misura di 2\3 Pt_2
e di conseguenza la condanna a rimborsare alla Controparte_1 nei limiti dell'anzidetta misura, qualsivoglia somma che quest'ultima sia tenuta a corrispondere all'attrice in virtù del vincolo di solidarietà passiva e dei capi che precedono, comprese le spese di lite del presente procedimento nonché le spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., di CTU e di CTP per € 1.200,00.
pagina 19 di 20 Così deciso in Forlì il 26.06.2025
pagina 20 di 20
Il giudice dott.ssa Alessandra Medi