Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00471/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01245/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Onorati e Irene Costantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ferrara, Ministero dell'Interno e Questura di Ferrara, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento-verbale di ritiro cautelare di armi munizioni e materiali esplodenti “nonché dei titoli autorizzativi alla detenzione” ex art. 39 TULPS redatto il 13 luglio 2024 della Questura di Ferrara, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico a carico del ricorrente, con il quale si è provveduto al ritiro del “Libretto personale per Licenza di Porto di fucile n. -OMISSIS-” intestato al ricorrente e rilasciato il 23-10-2023; nonché di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti, anche non noti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Ferrara, Ministero dell'Interno e Questura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa RA TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame è impugnato il provvedimento con cui la Questura di Ferrara – Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, utilizzando lo strumento del “ritiro cautelare di armi, munizioni e materiali esplodenti” previsto dall’art. 39 del TULPS, ha, in concreto, disposto il ritiro preventivo non di armi e munizioni possedute (dal momento che l’unica arma detenuta, una balestra e i relativi dardi, erano già stati sequestrati nel momento in cui è intervenuta la forza pubblica in occasione dell’episodio che è stato qualificato come un improprio uso delle armi), bensì “del libretto personale per licenza di porto di fucile n. -OMISSIS-”, ovvero del titolo autorizzativo all’uso delle armi ex art. 39 del TULPS: atto la cui motivazione sarebbe, secondo il ricorrente, così scarna da non consentire di comprendere le ragioni della sua adozione.
Nel ricorso si ipotizza, dunque, che sia stato frutto di una non corretta valutazione di un comportamento del ricorrente, militare dell’esercito, a seguito di un atteggiamento violento e minaccioso posto in essere nei confronti del ricorrente stesso e del padre, da un terzo, fino ad allora sconosciuto. Quest’ultimo, infatti, risentito per essere stato ripreso dal padre del ricorrente per aver sostato in sosta vietata con il motore accesso per mezz’ora davanti all’abitazione dei genitori del ricorrente, dopo essere quasi riuscito nel tentativo di scavalcare la recinzione della proprietà brandendo quello che è stata ritenuto essere un coltello ricurvo è, infine, tornato sui suoi passi di fronte all’esibizione, da parte del ricorrente, di una balestra regolarmente detenuta e scarica.
A sostegno dell’illegittimità del provvedimento sono dedotti i seguenti vizi di legittimità:
1. violazione dell’art. 39, comma 2, del T.U.LP.S., essendo il divieto di detenzione riservato alla competenza del Prefetto: alla Questura sarebbe consentito esclusivamente di disporre il ritiro cautelare delle armi che, però, nel caso di specie era già intervenuto nell’imminenza dei fatti (con riferimento alla balestra, che era l’unica arma in possesso del ricorrente);
2. violazione dell’art. 39, comma 2, del T.U.L.P.S., sussistendo l’eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, dal momento che l’unica arma posseduta dal ricorrente era la balestra che era già stata sequestrata il 6 luglio 2024. Conseguentemente il ritiro ha impropriamente avuto a oggetto esclusivamente il porto d’armi. In ogni caso sarebbero mancate le esigenze cautelari che dovrebbero giustificare l’adozione del provvedimento censurato e soprattutto la condizione della potenziale idoneità all’abuso delle armi che dovrebbe costituire il necessario presupposto del ritiro del porto di fucile posseduto dal ricorrente;
3. eccesso di potere per sviamento, essendo stata operata un’illegittima estensione del ritiro delle armi al ritiro del porto d’armi.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, che ha depositato copia dei verbali relativi all’episodio narrato nel ricorso e che ha portato al sequestro della balestra posseduta dal ricorrente, nonché della comunicazione, datata 31 ottobre 2024, di avvio del procedimento di revoca della licenza per porto d’armi, del cui esito non è dato sapere.
Ciò, però, non osta alla decisione del ricorso, che il Collegio ritiene meritevole di accoglimento, in primo luogo in quanto il provvedimento è stato adottato da un’autorità incompetente.
È pur vero, infatti, che il secondo comma dell’art. 39 del T.U.L.P.S. prevede che “ Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto .”. Comunicazione che è strumentale a consentire al Prefetto di esercitare il potere ad esso attribuito dal primo comma della stessa disposizione - il quale stabilisce che “ Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne .” - al fine di sottrae la disponibilità delle armi possedute per ragioni urgenti e cautelari, adottando, quindi, un provvedimento di natura ontologicamente temporanea e cautelare nelle more dell’assunzione delle eventuali determinazioni delle competenti Autorità (divieto di detenzione di armi e munizioni e revoca del porto d’armi).
Nel caso di specie, però, la Questura, richiamato l’art. 39 citato e pur affermando di procedere “al ritiro cautelare delle sopra indicate armi, munizioni, materiali esplodenti”, ha, in realtà, estendendo l’oggetto del ritiro anche ai “titoli per la detenzione”, impropriamente e senza averne il potere, anticipato in via cautelare un potere che è attribuito al Prefetto e non anche alla Questura.
In sintesi, dunque, il provvedimento è viziato perché la Questura ha illegittimamente ritenuto che il potere di ritirare in via cautelare armi e munizioni si estendesse anche ai titoli che ne legittimano la disponibilità e che tale potere potesse essere esercitato dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
Può, peraltro, ravvisarsi anche il dedotto eccesso di potere per sviamento del potere, in quanto il provvedimento è stato adottato in assenza di necessità cautelare, dal momento che il ricorrente non disponeva, dopo il sequestro della balestra, di alcun arma ed integrando un uso strumentale del potere al fine di anticipare gli effetti della revoca del porto d’armi, che compete al Questore previo esperimento del procedimento preordinato alla verifica della sussistenza del rischio di abuso delle armi. Procedimento cui, in effetti, è stato successivamente dato avvio con l’avviso depositato in atti.
Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la natura temporanea e strumentale del provvedimento rispetto all’adozione delle determinazioni in merito alla sussistenza dei presupposti, in capo al ricorrente, per il mantenimento della possibilità di detenere armi e munizioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL RP, Presidente
RA TA, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA TA | OL RP |
IL SEGRETARIO