Versione
7 settembre 1972
7 settembre 1972
Art. 4.
Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono aboliti i limiti minimo e massimo di eta' previsti per i lavoratori agricoli dall'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione medesima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 .
Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono aboliti i limiti minimo e massimo di eta' previsti per i lavoratori agricoli dall'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione medesima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 .
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/10/1988, n. 5322Provvedimento: […] pertanto, il citato art. 24 è applicabile anche nel caso di infortunio sul lavoro occorso ad un minore degli anni quattordici adibito (in violazione dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge) allo svolgimento di attività lavorativa in agricoltura nell'ambito del nucleo familiare del padre coltivatore diretto, restando irrilevanti sia l'eliminazione (ad opera dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972 n. 457) dei limiti di età già previsti dall'art. 205 del d.P.R. del 1965 n. 1124 sia il fatto che la detta attività lavorativa non sia riconducibile ad un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. ( V 1816/87; ( Conf 4150/87, mass n 452918).*Leggi di più...
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