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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 4075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4075 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RM
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2099 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], , eletti- Parte_1 C.F._1 vamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ALOISIO SAVERIO, che la rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. LI VIGNI GAE- C.F._2
TANA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'1/10/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ri- corrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfaci-
Tribunale di Palermo sez. I civile mento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato in- tento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
2. DOMANDA DI ADDEBITO
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di va- lutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri po- sti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infat- ti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la viola- zione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazio- ne, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale mi- sura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che «In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matri- moniale all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condot- ta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al proces-
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile so” (Cass. civ. Sez. I Ord., 07/08/2024, n. 22291).
Ora, nel caso di specie, il resistente attribuisce all'odierna ricorrente la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultima, del dovere di fedeltà.
A questo proposito, è dato pacifico che la ricorrente abbia avuto un'altra figlia da altra relazione avviata in costanza di matrimonio. Altrettanto certo è che il concepimento sia av- venuto temporalmente tra luglio e agosto 2023 dopo avere ella dichiarato nel mese di giu- gno 2023 alla madre del a Chieti “se tuo figlio non vuole un altro bambino allora CP_1 lo farò con altro uomo”, circostanza confermata dalla teste.
Se in sé e per sé tale dichiarazione non ha valenza dirimente, tuttavia è risultato provato come il rapporto tra i coniugi non avesse in precedenza subito delle fratture imputabili ad altri fattori, essendo la coppia composta da due giovani con un progetto familiare a Chieti, quindi lontano dagli affetti familiari, ed in procinto di cambiare abitazione per trovare una soluzione più vicina al luogo di lavoro del resistente. La coincidenza del tradimento con questo momento di passaggio e di evoluzione della progettualità condivisa appare, pertanto, qualificabile come un comportamento determinante per la crisi del rapporto di coniugio.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito proposta dalla parte resistente va, pertanto, accolta.
3. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che l'art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede ora che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” confer- mando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero e proprio Pt_2
“diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rap- porti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol di- re parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con pre- visione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra que- stioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, no- nostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e forma- zione.
Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affi- damento condiviso per la figlia , nata a [...] il [...], con previ- Persona_1 sione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé la prole minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le modali- tà di cui all'ordinanza del 14/09/2024.
Appare, tuttavia, necessario confermare l'incarico al servizio sociale del CP_2 retta e di di proseguire l'attività di monitoraggio e di sostegno alla minore e ai nuclei Pt_3 familiari e per verificare eventuali ulteriori spazi di intervento per un anno, con invito a re- lazionare al Giudice Tutelare con cadenza quadrimestrale.
4. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che Parte_4
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno a titolo di concorso al man-
[...] tenimento della figlia della coppia.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconduci-
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile bili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determi- nazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità red- dituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha documentato la propria situa- Parte_1 zione reddituale limitandosi a dichiarare in udienza di non lavorare e di percepire la metà dell'assegno unico per la figlia.
Di contro, lavora come muratore e dal modello 730 per l'anno Controparte_1 di imposta 2023 ha dichiarato un reddito di circa € 9.000,00 annui.
Da qui, tenuto conto delle esigenze di vita ordinarie di un minore dell'età della figlia del- la coppia e della fissazione del domicilio prevalente della medesima presso l'abitazione ma- terna, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto dal
[...]
in favore di in complessivi € 200,00 mensili a titolo di Controparte_3 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019.
ha diritto a percepire per intero l'assegno unico per la figlia in qualità di Parte_1 genitore collocatario.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], Parte_1 in data 19/02/2003, e , nato a RM (PA), in [...] Controparte_1
06/12/1999, i quali hanno contratto matrimonio in CHIETI, in data 18/11/2021, trascrit- to nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 42, parte I dell'anno 2021; pronuncia l'addebito della separazione a carico di;
Parte_1
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile dispone l'affidamento condiviso della figlia minore della coppia , nata Persona_1
a Chieti il 17/01/2023 ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori ed, in caso di permanente disaccordo e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle mede- sime, dispone che il genitore con convivente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé i figli minori secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Pt_1
la complessiva somma di euro 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimen-
[...] to della figlia della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.; dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie Controparte_1 da sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; dichiara che ha diritto a percepire per intero l'assegno unico per la figlia Parte_1 in qualità di genitore collocatario;
conferma l'incarico al servizio sociale del Comune di Torretta e di di proseguire Pt_3
l'attività di monitoraggio e di sostegno alla minore e ai nuclei familiari e per verificare eventuali ulteriori spazi di intervento per un anno, con invito a relazionare al Giudice Tute- lare con cadenza quadrimestrale;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 20/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del com- binato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RM
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2099 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], , eletti- Parte_1 C.F._1 vamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ALOISIO SAVERIO, che la rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. LI VIGNI GAE- C.F._2
TANA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'1/10/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ri- corrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfaci-
Tribunale di Palermo sez. I civile mento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato in- tento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
2. DOMANDA DI ADDEBITO
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di va- lutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri po- sti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infat- ti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la viola- zione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazio- ne, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale mi- sura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che «In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matri- moniale all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condot- ta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al proces-
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile so” (Cass. civ. Sez. I Ord., 07/08/2024, n. 22291).
Ora, nel caso di specie, il resistente attribuisce all'odierna ricorrente la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultima, del dovere di fedeltà.
A questo proposito, è dato pacifico che la ricorrente abbia avuto un'altra figlia da altra relazione avviata in costanza di matrimonio. Altrettanto certo è che il concepimento sia av- venuto temporalmente tra luglio e agosto 2023 dopo avere ella dichiarato nel mese di giu- gno 2023 alla madre del a Chieti “se tuo figlio non vuole un altro bambino allora CP_1 lo farò con altro uomo”, circostanza confermata dalla teste.
Se in sé e per sé tale dichiarazione non ha valenza dirimente, tuttavia è risultato provato come il rapporto tra i coniugi non avesse in precedenza subito delle fratture imputabili ad altri fattori, essendo la coppia composta da due giovani con un progetto familiare a Chieti, quindi lontano dagli affetti familiari, ed in procinto di cambiare abitazione per trovare una soluzione più vicina al luogo di lavoro del resistente. La coincidenza del tradimento con questo momento di passaggio e di evoluzione della progettualità condivisa appare, pertanto, qualificabile come un comportamento determinante per la crisi del rapporto di coniugio.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito proposta dalla parte resistente va, pertanto, accolta.
3. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che l'art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede ora che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” confer- mando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero e proprio Pt_2
“diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rap- porti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol di- re parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con pre- visione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra que- stioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, no- nostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e forma- zione.
Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affi- damento condiviso per la figlia , nata a [...] il [...], con previ- Persona_1 sione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé la prole minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le modali- tà di cui all'ordinanza del 14/09/2024.
Appare, tuttavia, necessario confermare l'incarico al servizio sociale del CP_2 retta e di di proseguire l'attività di monitoraggio e di sostegno alla minore e ai nuclei Pt_3 familiari e per verificare eventuali ulteriori spazi di intervento per un anno, con invito a re- lazionare al Giudice Tutelare con cadenza quadrimestrale.
4. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che Parte_4
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno a titolo di concorso al man-
[...] tenimento della figlia della coppia.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconduci-
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile bili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determi- nazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità red- dituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha documentato la propria situa- Parte_1 zione reddituale limitandosi a dichiarare in udienza di non lavorare e di percepire la metà dell'assegno unico per la figlia.
Di contro, lavora come muratore e dal modello 730 per l'anno Controparte_1 di imposta 2023 ha dichiarato un reddito di circa € 9.000,00 annui.
Da qui, tenuto conto delle esigenze di vita ordinarie di un minore dell'età della figlia del- la coppia e della fissazione del domicilio prevalente della medesima presso l'abitazione ma- terna, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto dal
[...]
in favore di in complessivi € 200,00 mensili a titolo di Controparte_3 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019.
ha diritto a percepire per intero l'assegno unico per la figlia in qualità di Parte_1 genitore collocatario.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], Parte_1 in data 19/02/2003, e , nato a RM (PA), in [...] Controparte_1
06/12/1999, i quali hanno contratto matrimonio in CHIETI, in data 18/11/2021, trascrit- to nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 42, parte I dell'anno 2021; pronuncia l'addebito della separazione a carico di;
Parte_1
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile dispone l'affidamento condiviso della figlia minore della coppia , nata Persona_1
a Chieti il 17/01/2023 ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori ed, in caso di permanente disaccordo e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle mede- sime, dispone che il genitore con convivente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé i figli minori secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Pt_1
la complessiva somma di euro 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimen-
[...] to della figlia della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.; dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie Controparte_1 da sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; dichiara che ha diritto a percepire per intero l'assegno unico per la figlia Parte_1 in qualità di genitore collocatario;
conferma l'incarico al servizio sociale del Comune di Torretta e di di proseguire Pt_3
l'attività di monitoraggio e di sostegno alla minore e ai nuclei familiari e per verificare eventuali ulteriori spazi di intervento per un anno, con invito a relazionare al Giudice Tute- lare con cadenza quadrimestrale;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 20/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del com- binato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile