Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2015, n. 24785
CASS
Sentenza 12 maggio 2015

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Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto relativo al delitto di riciclaggio ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen. - introdotto con l'art. 63, comma quarto, D.Lgs. n. 231 del 2007 - può essere applicato anche ai beni acquistati dall'indagato in epoca antecedente all'entrata in vigore della predetta norma (29 dicembre 2007), in quanto il principio di irretroattività attiene solo al momento di commissione della condotta, e non anche al tempo di acquisizione dei beni oggetto del provvedimento.

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al P.M. (Fattispecie in materia di riciclaggio).

Commentario1

  • 1Sequestro per equivalente: il giudice non deve indicare i beni, ma solo il valore del profitto. L’individuazione concreta spetta al PM nella fase esecutiva (Cass.…
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 novembre 2025

    Il principio di diritto Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il decreto del giudice non deve individuare i singoli beni da vincolare, ma soltanto il valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.L'individuazione dei beni e la verifica della loro disponibilità in capo all'indagato competono al pubblico ministero nella fase esecutiva. Il terzo formale intestatario può tuttavia proporre riesame, contestando la riconducibilità del bene all'indagato. La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 16/09/2025, (ud. 16/09/2025, dep. 17/10/2025), n.34060 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10/03/2025, il Tribunale di Trani, per quanto qui rileva, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2015, n. 24785
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24785
Data del deposito : 12 maggio 2015

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