Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2010, n. 11288
CASS
Sentenza 26 gennaio 2010

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Il sequestro preventivo di somme di denaro depositate presso banche, ossia beni normalmente non destinati alla commissione di reati, comporta la previa individuazione del rapporto di pertinenza con i reati per i quali si procede, di cui deve darsi atto nella motivazione del provvedimento, nel senso che deve trattarsi di denaro che costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato oppure che sia servito a commetterlo o, comunque, concretamente destinato alla commissione del medesimo, sicché l'astratta possibilità di destinare il denaro a tale fine non è sufficiente a farlo ritenere cosa pertinente al reato. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo disposto in relazione a reati tributari).

La confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter cod. pen. non è estensibile ai reati tributari commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Commentario1

  • 1Reato estinto per prescrizione? Sì alla confisca diretta del prezzo o del profittoAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 15 settembre 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2010, n. 11288
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11288
Data del deposito : 26 gennaio 2010

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