Sentenza 26 gennaio 2010
Massime • 2
Il sequestro preventivo di somme di denaro depositate presso banche, ossia beni normalmente non destinati alla commissione di reati, comporta la previa individuazione del rapporto di pertinenza con i reati per i quali si procede, di cui deve darsi atto nella motivazione del provvedimento, nel senso che deve trattarsi di denaro che costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato oppure che sia servito a commetterlo o, comunque, concretamente destinato alla commissione del medesimo, sicché l'astratta possibilità di destinare il denaro a tale fine non è sufficiente a farlo ritenere cosa pertinente al reato. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo disposto in relazione a reati tributari).
La confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter cod. pen. non è estensibile ai reati tributari commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Commentario • 1
- 1. Reato estinto per prescrizione? Sì alla confisca diretta del prezzo o del profittoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 15 settembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2010, n. 11288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11288 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 26/01/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 104
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 35919/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA EI N. IL 02/05/1964;
avverso l'ordinanza n. 34/2009 TRIB. LIBERTÀ di TERNI, del 27/08/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVANI PIERO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GALATI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. FALCINELLI.
IN FATTO E DIRITTO
TA IS ha proposto, quale terzo interessato, ricorso per il riesame del decreto con cui il Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale di Terni aveva ordinato il sequestro preventivo di beni mobili ed immobili a lei intestati, nell'ambito del procedimento penale a carico del marito NI IO, per i delitti di associazione per delinquere, di falso ideologico in atto pubblico per induzione, di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di distruzione di documenti contabili e di corruzione. Il NI, quale legale rappresentante delle soc. "DELUX SERVICE s.r.l." e "DE LUXE AUTO s.r.l.", è sottoposto ad indagini per aver organizzato, con la cooperazione di altre persone, apparenti titolari di imprese in realtà inesistenti, un'evasione dell'I.V.A. dovuta per l'importazione, durante alcuni anni fra 2003 e 2007, di autovetture che, seppure direttamente acquistate dalle società del prevenuto, sarebbero risultate formalmente importate da altre ditte, individuali e collettive, esistenti solo sulla carta perché prive di struttura amministrativa e facenti capo ai complici del NI, che avrebbero poi emesso fatture per operazioni inesistenti di cessione dei veicoli alle società di quest'ultimo, le quali così avrebbero acquisito la disponibilità delle auto senza un effettivo pagamento dell'I.VA all'importazione. Peraltro l'immatricolazione in Italia dei veicoli sarebbe avvenuta in conseguenza dell'accertamento, oggettivamente falso a causa dell'apparenza documentale architettata dal NI e dai complici, dell'avvenuto pagamento dell'imposta all'importazione.
Il Tribunale del riesame di Terni ha accolto in parte il ricorso ed ha annullato il decreto solo riguardo ai beni immobili intestati alla TA, confermandolo in relazione ai restanti beni (conti correnti, conti di deposito, conti di amministrazione custodia presso Istituti bancari e polizze di assicurazione vita).
Ricorre per cassazione la TA sulla base di tre motivi. Con il primo articolato motivo deduce violazione di legge in quanto il Tribunale avrebbe illegittimamente mantenuto il vincolo sui conti correnti, sui conti titoli e sui titoli, oltre alle polizze, ritenendo applicabile la confisca per equivalente ed in ogni caso considerando il mantenimento del vincolo come necessario per evitare la protrazione e la reiterazione delle condotte criminose. Il Tribunale del riesame avrebbe applicato illegittimamente le disposizioni sulla confisca per equivalente a reati di natura finanziaria per i quali un tale istituto era stato introdotto solo con L. n. 244 del 2007, e quindi con riferimento ad un'evasione fiscale del tutto modesta, riferibile all'ultimo anno di imposta, mentre l'istituto non sarebbe applicabile in relazione a reati commessi in epoca precedente.
Peraltro il Tribunale del riesame avrebbe omesso di esaminare la documentazione prodotta da cui sarebbe emerso che non esisteva alcun nesso fra i fondi riguardanti i titoli ed i delitti contestati al NI, anche in ragione della data di consumazione dei reati lui ascritti, secondo quanto risultante dall'imputazione. Deduce poi l'omesso esame dei redditi del nucleo famigliare NI - TA, analizzando i medesimi per dimostrarne la liceità e l'erroneità della valutazione del Tribunale. Il Tribunale poi avrebbe errato nell'applicazione dell'istituto della confisca per equivalente in quanto il sequestro preventivo a tale scopo preordinato non potrebbe eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di prezzo o profitto del reato a lui riferibile, così che in relazione a tutte le persone indagate a carico del NI non sarebbe stato possibile sequestrare il compendio in concreto sequestrato alla TA.
Lamenta poi omissione di motivazione sul rilievo, sottoposto al Tribunale del riesame, relativamente alla sequestrabilità delle polizze assicurative del Monte dei Paschi di Siena costituite in pegno a garanzia di un'apertura di credito concessa a società estranea alla vicenda processuale.
Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 321 c.p.p. per mancanza del nesso pertinenziale fra le cose oggetto di sequestro ed i reati per cui si procede perché: - le date di acquisizione di ciascun cespite sarebbero anteriori al periodo di consumazione dei reati secondo quanto ipotizzato;
- non sarebbe possibile procedere a confisca per equivalente secondo la L. n. 244 del 2007 fondata sul dato della semplice sproporzione fra patrimonio e reddito del terzo;
- mancherebbe la dimostrazione della provenienza dei fondi sequestrati dai reati contestati e dell'inesistenza di lecite fonti di reddito;
- mancherebbe anche una valutazione, oltre che della riferibilità dei cespiti al marito della ricorrente, anche della connessione dei medesimi con le attività illecite per cui si procede. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 321 c.p.p. per la mancanza del periculum in mora, non avendo il Tribunale del riesame dato conto dei motivi per cui, non essendo applicabile la confisca per equivalente nel caso di specie, la libera disponibilità delle somme e degli altri beni avrebbe potuto rendere più agevole la commissione di ulteriori reati.
Osserva il Collegio che il ricorso è fondato nei termini seguenti. In primo luogo il Tribunale del riesame, pur avendo correttamente rilevato che la confisca per equivalente, di cui all'art. 322 ter c.p., estesa dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143 ai reati tributati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter e 11, è applicabile solo in relazione ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge, ha poi omesso di dar conto dei limiti entro cui si doveva ritenere operante la confisca per equivalente, in relazione ai valori mobiliari oggetto di sequestro, con riguardo a violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della legge, e correlativamente entro quali limiti quantitativi fosse legittimo il sequestro preventivo riferibile a fondi per i quali, per la natura stessa della confisca per equivalente, non doveva necessariamente sussistere il rapporto di pertinenzialità con il reato.
L'ordinanza impugnata ha poi ritenuto legittimo il sequestro considerando i beni sequestrati anche quale provento dei reati ascritti al NI, legati cioè dal rapporto di pertinenzialità con i reati per cui si procede.
Peraltro il giudice del merito ha dedotto la sussistenza del rapporto pertinenziale tra i fondi e valori sequestrati ed i reati contestati, senza motivazione che non fosse la generica affermazione che, in mancanza di lecite fonti di reddito, tali fondi si dovrebbero presumere tutti provenienti dalla contestata evasione fiscale del NI, senza un'analisi che, oltre a ricondurre i beni al predetto e non alla TA, ne individuasse anche la connessione diretta, attuale e strumentale con i reati per cui si procede, posto che, secondo quanto ritiene la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2^, sent. n. 38600 del 20/9/2007, Rv. 238161, ric.: Corigliano), il provvedimento che dispone il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., sia pur nei limiti connaturati al procedimento in esame, deve pur sempre riguardare cose che si trovino in rapporto di pertinenza con i reati in ordine ai quali sono svolte le indagini, e, qualora oggetto del sequestro siano somme di denaro depositate presso istituti di credito (beni quindi che non sono normalmente destinati alla commissione di reati), il rapporto di pertinenza fra le cose ed i reati deve essere individuato e chiarito nella motivazione del provvedimento, nel senso che deve trattarsi di denaro che costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato oppure che sia servito a commetterlo o, comunque, concretamente destinato alla commissione del medesimo: l'astratta possibilità di destinare il denaro a tale fine non è sufficiente a farlo ritenere cosa pertinente al reato (cfr. anche, Sez. 1^, sent. n. 325 del 20/1/1994, Rv. 197134). Ed una tale analisi s'impone soprattutto ove venga prospettata la commissione di reati fiscali, come nella specie, attesa la pacifica giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che le provviste di denaro esistenti sui conti correnti non costituiscono corpo di reato o cosa comunque ad esso pertinente, giacché non possono essere considerate il quantum di imposta non versata all'erario. In altri termini, in tema di frode fiscale, non può automaticamente ritenersi legittimo un provvedimento di sequestro preventivo di somme di denaro depositate presso istituti bancari, poiché non è ravvisabile ictu oculi il rapporto pertinenziale con il reato, non trattandosi di prodotto o profitto del medesimo e non potendosi affermare che i valori depositati siano cose e utilità create, trasformate o acquisite con la condotta criminosa ovvero acquistate mediante la realizzazione della prima (Sez. 3^, sentenza n. 2206 del 07/12/1992, Rp. 192669). La mancanza di motivazione nei sensi di cui sopra impone un annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per consentire al giudice del merito idonea motivazione sui punti evidenziati, del limite di applicabilità nella specie della confisca per equivalente e del rapporto pertinenziale tra i reati e i beni sottoposti a vincolo.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Terni per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010