Sentenza 29 maggio 2013
Massime • 1
In tema di responsabilità da reato degli enti, il decreto di sequestro preventivo per equivalente del profitto del reato presupposto non deve contenere l'indicazione specifica dei beni che devono essere sottoposti al vincolo, potendo procedere alla loro individuazione anche la polizia giudiziaria in sede di esecuzione del provvedimento, ma deve indicare la somma sino a concorrenza della quale il sequestro deve essere eseguito.
Commentario • 1
- 1. Art. 53 - Sequestro preventivohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2013, n. 35813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35813 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 29/05/2013
Dott. PRESTIPINO NT - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI M. B. - rel. Consigliere - N. 1261
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 51842/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME TO, nato a [...] il [...];
RA VI BA nata a [...] il [...];
NG PA nata a [...] il [...];
ME GI nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Trapani del 13.11.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. GIALANELLA NT, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per gli imputati gli avvocati Faiella SIe e Bonsignore Raffaele che hanno insistito, per l'accoglimento del ricorso, richiamando i motivi nuovi depositati il 7.5.c.a..
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trapani confermava il sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Marsala in data 10.10.2012, avente ad oggetto beni immobili e mobili registrati, saldi attivi dei conti correnti,depositi ed ulteriori disponibilità finanziarie riferibili agli indagati fino alla concorrenza di Euro 900.000,00, (per NG PA fino alla concorrenza di Euro 350.000,00 e per ME GI fino alla concorrenza di Euro 400.000,00) in ordine ai reati di seguito indicati:
AJ BE, IS AN, MA LO, MA RO, MI TO, RA VI BA:
a) artt. 110 e 648-bis c.p., per avere, in concorso tra loro, nei ruoli e con le condotte appresso descritte, operato il trasferimento della complessiva somma di Euro 850.000,00 dalla "Eryngium ltd" con sede in Malta ai coniugi MI - RA;
somma proveniente da "Lunix s.a." con sede in Lussemburgo e costituente parziale provento dei delitti di truffa (art. 61 c.p., n. 7, art. 110 c.p., art. 640 cpv. c.p., n.
1 - commessa il 28 dicembre 2007) ed evasione fiscale (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 1 - anno d'imposta 2007) per i quali procede la Procura della Rep.ca di Milano a carico di IC VI (amministratore della "Lunix s.a."), OT PI CE e Lo NC NT (proc. pen. N. 44972/09 Mod. 21 - richiesta di rinvio a giudizio del 18 maggio 2012), in particolare:
1. la "Eryngium ltd", in persona del legale rappresentante SS IV agente per conto e nell'interesse degli effettivi gestori AJ, IS e MA, acquistando fittiziamente da "Thema spa" (presidente del cda e legale rappresentante AJ BE), una quota pari al 30% del capitale sociale di "AS srl" (legale rappresentante MA RO), della quale la "Thema spa" era titolare, onde giustificare il trasferimento di Euro 948.071,00 in favore della neopartecipata "AS srl" con l'apparenza di un'operazione di finanziamento soci ("shareolders loan"); importo trasferito mediante n. 3 bonifici bancari operati dal c/c 40016633256 intestato alla "Eryngium Ltd" presso la Bank of TT (Malta) sul c/c 3678 intestato alla "AS srl" presso la Banca Popolare di Verona, S. Geminiano e S.Prospero -sede di Roma, rispettivamente il 2.4.2008 per Euro 299.392,00. il 2.7.2008 per Euro 349.287,00 ed il 12.9.2008 per Euro 299.392,00;
2. la "AS srl" in persona dell'amministratore unico MA RO, stipulando in data 1 aprile 2008 quale promittente acquirente un fittizio contratto preliminare di vendita dai coniugi promittenti venditori MI e RA dell'immobile di loro proprietà (villino a due elevazioni oltre il piano cantinato, sito in cda "Filci" di Salemi) per il prezzo di Euro 916.700,00, con definitivo da stipularsi entro il 31 dicembre 2008, onde giustificare il trasferimento di Euro 850.000,00 in favore dei predetti coniugi con l'apparenza di un versamento di acconti valevoli a titolo di caparra confirmatoria ed al fine di eludere la normativa antiriciclaggio;
importo trasferito mediante n. 3 bonifici bancari operati dal c/c 3678 intestato alla "AS srl" presso la Banca Popolare di Verona, S. Geminiano e S.Prospero - sede di Roma sul c/c 5745/80 intestato alla RA presso la Banca CARIGE - filiale di Salemi, rispettivamente il 3.4.2008 per Euro 275.000,00, il 3.7.2008 per Euro 275.000,00 e il 15.9.2008 per Euro 300.000,00;
condotte concepite ed attuate quale operazione unitaria in relazione all'anzidetto denaro al fine e in modo da ostacolare l'identificazione della sua provenienza illecita. In Salemi, dall'1 aprile al 15 settembre 2008;
(AJ BE, IS AN, MA LO, MA RO:
b) reato di cui all'art. 61 c.p., n. 2, art. 110 c.p., D.L. n. 306 del 1992, art. 12-quinquies conv. con modif. nella L. n. 356 del 1992, per avere, agendo in concorso tra loro, i primi tre quali effettivi gestori della "Eryngium Ltd" con sede in Malta, il primo inoltre quale legale rappresentante della "Thema spa" e la quarta quale legale rappresentante della "AS srl", con la condotta descritta al punto 1. sub capo a), operato l'attribuzione fittizia da "Thema spa" ad "Eryingium Ltd" di una quota pari al 30% del capitale sociale di "AS srl". agendo al fine di agevolare la commissione del delitto di cui al capo a). In Roma, il 31 marzo 2008). RA VI BA, NG PA e MI GI:
c) reato di cui all'art. 61 c.p., n. 2, artt. 110 e 648-bis c.p., per avere, agendo in concorso tra loro e la RA al fine di occultare il reato sub a) nonché di conseguirne il profitto e di assicurarsene l'impunità, operando sul c/c 5745/80 a lei intestato presso la CARIGE - filiale di Salemi e sulla maggior provvista disponibile in forza dei bonifici di somme di denaro di origine delittuosa indicate al punto 2. sub capo a) in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza di tali somme, trasferito l'importo di Euro 320.000,00 sul conto deposito a risparmio n. 7002.33.584 intestato alla suocera NG PA presso la Banca CARIGE - filiale di Salemi, così da consentire alla NG il successivo prelievo della somma di Euro 255.000,00 a mezzo n. 5 assegni circolari (numeri progressivi dal 5100281812-02 al 5100281816-06) emessi in favore di ND ES da valere a titolo di caparra confirmatoria in seno al contratto preliminare di vendita dell'appartamento per civile abitazione, sito in Roma nella via Nicola Coviello n. 20, stipulato il 4 agosto 2009 avanti al notaio Tommaso Belli di Roma, tra il ND, promittente venditore, e MI GI, figlio della RA e nipote della NG, promittente acquirente. In Salemi e Roma, dal 23 luglio 2008 al 4 agosto 2009.
RA VI BA e MI GI:
d) reato di cui all'art. 61 c.p., n. 2, art. 648-bis c.p., per avere, la RA, al fine di occultare il reato sub a) nonché di conseguirne il profitto e di assicurarsene l'impunità, operando sul c/c 5745/80 a lei intestato presso la CARIGE - filiale di Salemi e sulla maggior provvista disponibile, in forza dei bonifici di somme di denaro di origine delittuosa indicate al punto 2. sub capo a), in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza di tali somme, trasferito l'importo di Euro 46.500,00 mediante bonifico bancario operato dal c/c 5745/80 intestato alla RA presso la Banca CARIGE - filiale di Salemi in favore della "Essepiauto srl" di M/Vallo per l'acquisto dell'autovettura Audi A6 targata DF269DE in testa al figlio MI GI con il previo concerto e con il concorso del quale agiva. In Salemi e M/Vallo, 21 novembre 2008. RA VI BA:
reato di cui all'art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 cpv. e 648-bis c.p., per avere, fuori dalle ipotesi di cui ai capi e) e e), al fine di occultare il reato sub a) nonché di conseguirne il profitto e di assicurarsene l'impunità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, operando sul c/c 5745/80 a lei intestato presso la CARIGE - filiale di Salemi e sulla provvista disponibile in forza dei bonifici di somme di denaro di origine delittuosa indicate al punto 2. sub capo a) in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza di tali somme, effettuato varie operazioni di trasferimento di importi vari a terzi (assegni, bonifici). In Salemi, dal 5 aprile 2008 al giugno 2009).
La complessa attività di riciclaggio e reimpiego sintetizzata nei su menzionati capi di imputazione, ha avuto come prodromo e presupposto la cessione delle quote della società Windco Srl, detentrice delle autorizzazioni agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, siti a Salemi e Trapani, secondo schemi fraudolenti, puntualmente ricostruiti nelle imputazioni di seguito riportate:
OT, CA, Lo NC:
delitto p.p. dall'art. 110 c.p., art. 640 cpv. c.p., n. 1, art. 61 c.p., n. 7, per aver in concorso tra loro, nelle rispettive vesti: -
IM di Presidente ed amministratore delegato della EN srl. proprietaria dell'80% del capitale sociale della WINDCO srl, nonché titolare in proprio del 10% delle quote sociali della predetta WINDCO srl;
- NI, di titolare ed amministratore della società di diritto Lussemburghese LUNIX SA;
- LO CO di Presidente e Consigliere delegato di BC & WN srl, proprietaria del 10% del capitale sociale della WINDCO Srl;
con artifici e raggiri indotto in errore l'amministrazione finanziaria sull'esatto ammontare dell'imponibile relativo ad una operazione di compravendita di quote societarie che aveva generato una plusvalenza tassabile per un ammontare complessivo di Euro 19.000.000.00. In particolare i prevenuti, dopo aver individuato la parte acquirente del 90% del capitale sociale della WINDCO Srl nella società ELECTRABEL ITALIA spa e pattuito un prezzo di cessione di Euro 46.163.195,74 interponevano fittiziamente, nella compravendita, la società di diritto lussemburghese LUNIX SA, la quale contestualmente, dapprima acquistava il 100% della WINDCO Srl dalle società venditrici (riferibili al OT) EN srl e BC & WN srl e dallo stesso OT (a titolo personale), al prezzo di Euro 33.263.195,74 e successivamente (dopo mezz'ora) ne rivendeva il 90% alla ELECTRABEL ITALIA spa al fine di allocare all'estero la plusvalenza tassabile di Euro 12.900.000 (nonché il 10% della Windco del valore di 6.100.000.00 Euro), in tal modo procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per l'amministrazione finanziaria;
con le aggravanti di aver commesso il fatto ai danni dello Stato e di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità. Reato commesso in Milano, 28.12.2007 il solo IC delitto p.p. dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 1 perché, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presentava, essendovi obbligato, le dichiarazioni annuali dei redditi relative a detta imposta, essendo l'imposta evasa superiore alla prevista soglia di Euro 77.468,53. Ciò in quanto la società LUNIX SA. per il periodo d'imposta 2007, in cui il prevenuto ricopriva la carica di amministratore di diritto e/o di fatto, era risultata solo formalmente residente in [...]ma con sede dell'amministrazione stabilmente in Italia, presso il domicilio fiscale in Milano, Foro Bonaparte n. 70. In particolare, si ometteva di indicare: componenti positivi di reddito per Euro 19 milioni, pari alla plusvalenza realizzata con la condotta di cui al capo precedente, con conseguente evasione: ai fini delle imposte dirette e dell'IRES pari ad Euro 6.270.000; ai fini delle imposte indirette e dal'IVA (20%) relativa pari ad Euro 3.800.000; ai fini delle imposte regionali e dell'IRAP pari ad Euro 807.500; Reato commesso in Milano il 30 settembre 2008.
1.1 Il provvedimento di sequestro, riferito ai soli reati sub a) c) d), così come richiesto dal P.M., veniva disposto per equivalente,in funzione della confisca obbligatoria dell'unitario vantaggio costituito dall'importo di Euro 850.000,00, trasferito dalla AS ai coniugi ME TO e RA VI BA. Il GIP ravvisava il concreto pericolo di aggravamento delle conseguenze dei reati e reiterazione degli stessi, nella professionalità dimostrata da tutti gli indagati nell'effettuare plurime operazioni di consistente e reiterata ripulitura del denaro di provenienza illecita e dei contatti stabili intrattenuti con società e consulenti residenti all'estero utilizzati per far confluire ivi il profitto del reato facendone perderne le tracce. Il provvedimento del GIP, inoltre, recepiva il principio solidaristico che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, vale in caso di illecito plurisoggettivo quando sia stata persa l'individualità del profitto illecito, sicché la confisca e prima ancora il sequestro preventivo a ciò finalizzato, possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato.
1.2 Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame l'avvocato Raffaele Bonsignore difensore di fiducia dei quattro indagati, ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento del Riesame, e deducendo a motivo:
per MI TO e MI GI:
a) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 125 e 321 c.p.p. e art. 240 c.p.: lamentano i ricorrenti il vizio di motivazione e violazione di legge, nella parte in cui il Tribunale ha genericamente disposto il sequestro preventivo per equivalente di beni, lasciando alla discrezionalità degli organi delegati di individuare gli specifici beni da sottoporre a sequestro, tanto che sono stati sottoposti a sequestro beni che non erano stati indicati nel provvedimento del P.M..
RA VI BA:
Oltre a riproporre, negli stessi termini, il motivo sub a) del ricorso MI, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 125 e 321 c.p.p., artt. 240, 321, 648 bis e quater c.p.. Lamenta che la motivazione che le attribuisce piena consapevolezza della provenienza illecita del denaro affluito sul suo conto corrente e a lei intestato, in considerazione dei rapporti diretti da lei intrattenuti con i responsabili (Velia SI e SS IV) della società di servizi maltese Notabile Consulting Ltd che si occuparono concretamente della ripulitura del denaro riveniente dalla vendita delle quote della Windco srl e dalla conseguita plusvalenza, artatamente creata e sottratta all'imposizione fiscale (vedi pag.17) e dalla conoscenza delle motivazioni del decreto di sequestro preventivo che aveva colpito il marito MI TO merita censura perché i predetti indizi non sono idonei a dimostrare la consapevolezza della ricorrente che non aveva avuto alcun ruolo diretto nella cessione degli impianti di energia da fonti rinnovabili dalla Windco srl alla Electrabel spa. Il richiamo al provvedimento ablativo del marito non è pertinente perché il procedimento penale nell'ambito del quale era stato emesso il sequestro riguardava fatti diversi e società maltesi create ad altri fini. Anche i termini del contratto preliminare di vendita tra la AS e i coniugi MI sono assolutamente credibili e tali da non creare perplessità. La motivazione del provvedimento, inoltre, è contraddittoria rispetto a quella con la quale lo stesso collegio ha respinto l'appello del P.M. sull'ammontare della somma da sottoporre a sequestro. NG PA:
Oltre a riproporre lo stesso motivo sub a) del ricorso MI, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 125 e 321 c.p.p., artt. 240, 321, 648 bis e quater c.p. lamentando il vizio di motivazione circa l'elemento soggettivo del reato ascrittole. In particolare il Tribunale non ha reso una motivazione puntuale e coerente con il particolare rapporto familiare che lega la donna ai coniugi MI e con le controdeduzioni difensive che avevano dimostrato che, negli anni precedenti, la donna aveva subito un notevole danno dall'attività del figlio, che ella stessa aveva garantito rimettendoci diverse proprietà.
La difesa ha depositato, tempestivamente, motivi nuovi sia riguardo alla posizione di tutti gli indagati, sia riguardo alla sola posizione di ME GI. Tali motivi, prima in sintesi enunciati e poi partitamente illustrati riguardano la violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 648 bis;
dell'art. 640 cpv c.p., n. 1, D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 110 e 5; violazione e falsa applicazione dell'art. 648 quater c.p.. Afferma il ricorrente che a MI TO sarebbe stato contestato l'inserimento nella manovra di evasione fiscale sicché per lui si tratterebbe di autoriciclaggio, non ammesso nel nostro ordinamento;
la frode fiscale non è configurabile come reato presupposto ed è comunque errata la determinazione del valore equivalente del profitto perché non può costituire presupposto del riciclaggio l'omessa presentazione della dichiarazione e comunque il profitto sarebbe costituito dalla imposta evasa e non dall'importo dell'imponibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Va preliminarmente valutata l'ammissibilità dei nuovi motivi, essendo noto che per giurisprudenza datata e costante di questa Corte, per il combinato disposto dell'art. 585 disp. att. c.p.p., comma 4, art. 585 e art. 167, la presentazione di motivi nuovi, è
consentita a condizione che essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a). Il requisito della novità, infatti, deve essere attinente ai motivi (vale a dire alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame, in relazione ai singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati nel ricorso) e non deve servire ad introdurre nuovi capi o punti di impugnazione, in spregio al termine temporale previsto per la presentazione del ricorso (n. 1070 del 1999 Rv. 215669).
2.1 Secondo il principio già enunciato dalle sezioni unite di questa Corte nella decisione n. 4683 del 1998 rv 210259,è stato di recente riaffermato che i motivi nuovi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione dei motivi dell'originario ricorso, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti;
ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione, (n. 1417 del 2012 rv 254301).
Nel caso in esame, gli originari ricorsi dell'avvocato Raffaele Bonsignori si limitavano a censurare il provvedimento del Tribunale del riesame per le posizioni di RA ed NG a causa dell'asserita mancanza dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio e per le posizioni dei due MI per la mancata individuazione dei beni da sottoporre a sequestro. Pertanto le censure relative alla violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 648 bis;
dell'art. 640 cpv c.p., n. 1, D.Lgs. n. 74 del 2000, artt.110 e 5; la violazione e falsa applicazione dell'art. 648 quater c.p., nonché la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 125 c.p.p., artt. 110, 240, 648 bis e 648 quater c.p. per la posizione di MI GI in nessun modo sono ricollegabili alle originarie censure e costituiscono un novum inammissibile, alla luce dei principi dettati da questa Corte.
2.3 Tanto più che gli originari motivi di ricorso sono o manifestamente infondati, come le censure relative alla mancata individuazione dell'elemento soggettivo del riciclaggio per le due donne, che si limitano a fornire una spiegazione alternativa dei fatti o non consentiti nel giudizio di legittimità come quelli che attengono ai pretesi vizi della motivazione essendo i provvedimenti relativi alle misure reali ricorribili solo, ai sensi dell'art. 325, comma 1, per violazione di legge, con ciò volendosi individuare "sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice..." secondo la decisione delle sezioni unite di questa Corte n. 25932 del 2008 (rv 239692).
2.4 La decisione del Tribunale,comunque, è priva di vizi evidenti perché è tutt'altro che mancante e anzi motiva diffusamente sui presupposti non solo del reato di riciclaggio, del quale individua correttamente, (nei limiti richiesti, in sede di riesame, dallo specifico provvedimento), gli elementi oggettivi e soggetti (con riferimento a questi ultimi la presenza della RA a Malta presso la società di servizi che gestiva i trasferimenti di denaro e per la NG la mancanza di concrete e credibili giustificazioni circa la spettanza delle somme attribuitele dalla nuora) ma anche della misura stessa sicché la motivazione non può dirsi assente ed inammissibile è la relativa censura.
2.5 Manifestamente infondata, è, invece la censura relativa alla necessaria individuazione dei beni da sottoporre a sequestro preventivo perché,se per il reato per il quale si procede è consentita la misura ablativa per equivalente del valore dell'illecito profitto conseguito, è l'ammontare del valore del profitto che deve essere individuato dal giudice (mentre non è previsto l'onere di indicare specificamente i beni da sequestrare che, pertanto, possono sicuramente essere individuati nella fase esecutiva del provvedimento, ad opera della Polizia giudiziaria. (n. 6974 del 2010 Rv. 246478).
3. Per i motivi che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili:ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille, ciascuno, alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2013