Cass. pen., sez. II, sentenza 29/04/2014, n. 21228
CASS
Sentenza 29 aprile 2014

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In tema di confisca per equivalente, qualora il profitto tratto da taluno dei reati sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare. (Fattispecie, in materia di truffa, nella quale veniva disposto il sequestro per equivalente nei confronti di una società, responsabile per illecito amministrativo ex l. 231 del 2001).

Commentario1

  • 1Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode…
    https://www.filodiritto.com/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 29/04/2014, n. 21228
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21228
Data del deposito : 29 aprile 2014

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