Sentenza 29 aprile 2014
Massime • 1
In tema di confisca per equivalente, qualora il profitto tratto da taluno dei reati sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare. (Fattispecie, in materia di truffa, nella quale veniva disposto il sequestro per equivalente nei confronti di una società, responsabile per illecito amministrativo ex l. 231 del 2001).
Commentario • 1
- 1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode…https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/04/2014, n. 21228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21228 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 29/04/2014
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - rel. Consigliere - N. 987
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 6950/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA IR S.p.a.;
avverso il DECRETO di sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Milano n. 4041/13 del 17.1.2014;
sentita la relazione del Consigliere Dr. ANTONIO PRESTIPINO;
Sentito il Procuratore Generale, in persona del Dr. LUIGI RIELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito, per la società ricorrente, l'avv. Paliero Carlenrico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnato decreto il GIP del Tribunale di Milano ha disposto il sequestro dei beni della soc. VA IR S.p.a. nell'ambito del procedimento penale a carico di IV IO, IV FA RO, TI ST, Lo AC LF, Lo AC BA, VA RD AN, indagati per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di una serie indeterminata di truffe, e di truffa aggravata in danno della Sismet S.p.a., fino alla concorrenza della somma di Euro 100 milioni, valore ritenuto corrispondente al profitto delle truffe.
2. Secondo l'accusa, i due IV, nella qualità di amministratori della Holding di famiglia VA IR S.p.a., che controllava tra l'altro la IL S.p.a., avevano contribuito alla predisposizione di un complesso meccanismo fraudolento per conseguire indebite agevolazioni pubbliche ai sensi del D.L. n. 143 del 1998, art. 14, recante provvidenze a favore degli operatori economici nazionali che esportano prodotti all'estero.
In sintesi, la richiamata normativa di settore, integrata da decreti e circolari ministeriali (vedi amplius, il decreto di sequestro, pagg. 4 e ess.) sostiene forme di pagamento agevolato dei prodotti destinati ad acquirenti esteri, "coprendo" il corrispondente differenziale economico a svantaggio del produttore nazionale. La dilazione dei pagamenti deve essere pari ad almeno due anni a partire dal punto di partenza del credito, ed è sottoposta a varie condizioni, (in tale contesto la SISMET S.p.a. si occupa della pratiche di finanziamento operando in collegamento con lo Stato Italiano).
3. Poiché gli interlocutori commerciali stranieri della IL S.p.a. non avevano interesse ad ottenere forniture con pagamenti dilazionati o avevano interesse a rateizzazioni per periodi molto più brevi di quelli previsti dal D.L. n. 143 del 1998, il IV e i suoi complici avrebbero escogitato l'espediente della fraudolenta creazione di una società svizzera, la IL S.A., che concludeva con la IL S.p.a. (di cui costituiva in sostanza una semplice emanazione senza alcuna autonomia operativa reale) contratti "mediati" di acquisto di beni destinati in realtà ad un diverso e definitivo acquirente estero, stipulando con la costola elvetica condizioni contrattuali conformi a quelle previste dalla normativa speciale per l'accesso ai contributi pubblici.
3.1. L'acquirente finale versava il dovuto in contanti, mentre la IL SA, prima di ricevere il prezzo della rivendita, non sborsava in realtà alcuna somma alla IL S.p.A. Nel complesso meccanismo si registrava l'intervento dell'intermediario finanziario IN SA, che scontava alla IL SA le promissory notes (cambiali internazionali) che quest'ultima società emetteva dopo avere incassato il prezzo delle forniture, sostanzialmente al solo scopo di realizzare delle plus valenze, trattandosi di operazioni di finanziamento sostanzialmente fittizie, dal momento che la IL SA aveva già incassato il prezzo delle forniture dagli acquirenti finali (c.d. "effettivi").
4. La VA IR è coinvolta nei fatti come responsabile dell'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, comma 1, lett. a), art. 21, art. 24 commi 1 e 2 e art. 39, per avere reso possibile l'operato criminale degli amministratori mancando di attivare idonei modelli amministrativi di controllo e di vigilanza sulla gestione societaria.
4.1. La posizione della FI.R.E è dettagliatamente esaminata, nel provvedimento, alle pagg. 28 e ss., dove si sottolinea, tra l'altro, che le risultanze istruttorie dimostrerebbero una situazione di programmatico e assoluto asservimento della IL SA agli interessi economici della Holding, e che la FI.R.E., nello strumentalizzare, e, anzi, dominare sistematicamente la IL SA perseguiva un interesse proprio, costituito dalla profittabilità per sè delle operazioni illecite poste in essere "tramite il veicolo elvetico". Il Tribunale ricorda, tra l'altro, le dichiarazioni di un teste sugli utili ricavati dalla FI.R.E per effetto delle truffe, e le indicazioni sulla "profittabilità" dei reati desumibili dalla concreta strutturazione organizzativa del gruppo societario;
indugia quindi (pag. 30 e ss., sulle carenze organizzative della FI.R.E. rispetto alle esigenze di controllo e di vigilanza dell'operato degli amministratori.
5. Ha proposto ricorso per cassazione la Soc. VA IR, lamentando in sostanza l'illegittimità della sua sottoposizione alla misura cautelare a dispetto dell'evidenza, rilevabile dalla stessa motivazione del provvedimento, della sua estraneità ai fatti, e della mancata partecipazione ai profitti delle truffe. Rispetto al modello di responsabilità societaria delineato dal D.L. n. 231 del 2000, il gip avrebbe finito per affermare la responsabilità della
FI.R.E più che a titolo di responsabilità oggettiva, addirittura per fatto altrui.
5.1. Un articolato motivo è dedicato alla questione dell'individuazione del profitto confiscabile, con particolare riferimento a quanto desumibile al riguardo dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, al requisito della necessaria materialità delle utilità economiche definibili come profitto, al limite dei suoi confini nozionali, all'esclusione di potenzialità future e incerte ecc, tutte questioni secondo la difesa trascurate dal Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, al limite dell'inammissibilità.
1. Ai fini della dimostrazione dell'inesistenza di un qualunque ruolo della FI.R.E. nel meccanismo truffaldino, la difesa concentra in sostanza la propria attenzione sulle fasi finali delle truffe, che ovviamente coinvolgono in prima persona la IL SA e la EUROFINTRADE, ma trascura di considerare il fondamentale intervento della FI.R.E. nell'organizzazione iniziale della frode, identificato dal Tribunale non sulla base di considerazioni assertive, ma con il riferimento a precise fonti di prova.
2. A pag. 14 e ss. del decreto di sequestro sono riportati alcuni significativi contributi testimoniali, dai quali si desume che la struttura societaria della IL SA si avvaleva di dipendenti della FI.R.E. o della IL S.p.a., che continuavano tra l'altro ad erogare le retribuzioni al personale "trasferito". È evidente quindi un intreccio di situazioni societarie che vede direttamente coinvolta anche la capo gruppo FI.R.E. (ma vedi, al riguardo, anche le considerazioni svolte dal Gip a pag. 29 e ss. sui compiti di direzione e di coordinamento della capogruppo FI.R.E). La circostanza è già per sè assolutamente significativa, se si considera che la IL SA era indiscutibilmente una società "fantasma", un involucro societario costituito ad hoc per simulare un passaggio commerciale intermedio nella vendita dei prodotti IL S.p.a. all'acquirente finale estero, e per consentire in prima battuta alla IL S.p.a., ma in definitiva all'intera holding guidata dalla FI.R.E., di ottenere indebitamente le sovvenzioni pubbliche previste dalla legge Ossola.
2.1. Peraltro, come nota il GIP (qui con riferimento alle tracce finanziarie delle varie operazioni di vendita) la stessa intermediazione finanziaria della IN si inseriva nello stesso meccanismo truffaldino, essendo diretta a generare ulteriori plus valenze a favore del gruppo italiano attraverso artificiose operazioni di sconto di cambiali internazionali.
3. Non è chiaro come si possa in tale situazione negare che la FI.R.E. non solo non esercitò alcun controllo diretto a scongiurare la truffa, ma partecipò attivamente al meccanismo fraudolento puntualmente descritto nel pregevole provvedimento del GIP, meccanismo abbastanza raffinato nei suoi vari passaggi e nelle sue articolazioni internazionali, ma inevitabilmente "esposto" nello snodo fondamentale dell'intervento della IL S.A., troppo evidentemente identificabile come una costola svizzera della holding italiana, ma soprattutto come una società sostanzialmente "simulata", alla quale la FI.R.E. forniva però risorse organizzative reali. E tutto questo nella totale assenza di indicazioni su interventi e rilievi degli organi societari di vigilanza, rivelando anzi la vicenda processuale la totale libertà di azione degli amministratori della FI.R.E..
3.1. Del resto, come nota efficacemente il giudice territoriale, nell'organismo di controllo della FI.R.E. figuravano il commercialista di fiducia di IV IO, indagato per il reato di riciclaggio di beni sottratti al patrimonio societario;
l'amministratore della principale controllata, la IL S.p.a; e il dirigente della VA IR, tutti soggetti privi dell'autonomia e dell'indipendenza necessarie per l'esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza legate al loro incarico societario. Una volta identificati gli estremi dell'illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, comma 1, lett. a), art. 21, art. 24, commi 1 e 2 e art. 39. Non occorre altro per giustificare le sanzioni patrimoniali conseguenti a carico della FI.R.E.
3.1.1. Recita il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 19, che "nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato". Dalla disposizione si traggono indicazioni chiaramente contrarie alla tesi difensiva della necessaria profittabilità diretta del reato per l'ente, poiché l'avverbio "sempre" implica la sufficienza del collegamento tra il reato presupposto e la responsabilità della persona giuridica, che soggiace oltretutto alla sanzione patrimoniale anche quando il bene confiscabile si trovi ormai legittimamente (e, quindi, definitivamente) nel patrimonio di un terzo. Opera insomma anche con riferimento alla speciale responsabilità amministrativa regolata dal D.Lgs. n. 231 del 2001, il generale principio solidaristico che caratterizza il concorso nell'illecito civile, che non si vede perché debba essere derogato, in assenza di qualunque contrario riferimento normativo, nei casi in cui l'illecito assuma anzi ulteriori connotazioni di antigiuridicità ancora più pregnanti, investendo interessi fondamentali della convivenza sociale.
3.1.2. Quello che conta, in altre parole, è che il soggetto assoggettato alla confisca, sia concorso nella produzione del profitto criminale, comunque detto profitto sia stato poi "dislocato", il che è persino ovvio, perché altrimenti si consentirebbe l'agevole elusione delle norme sanzionatorie attraverso l'occultamento o la distrazione dei beni provenienti dai reati considerati nel D.Lgs. n. 231 del 2001. In questo senso è del resto la condivisibile e dominante giurisprudenza di legittimità, largamente ignorata in ricorso (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13501 del 17/10/2000, Imputato: Meoli, in materia di truffa: "il profitto ingiusto non deve necessariamente essere conseguito dal soggetto che pone in essere la condotta fraudolenta, atteso che la norma esige soltanto il nesso causale tra tale condotta e il profitto, restando indifferente che sia un terzo - consapevole - a trarre il beneficio illecito dal raggiro, e fatta salva comunque l'ipotesi di concorso nel reato, in forza del quale gli atti dei singoli sono considerati nel contempo loro propri e comuni anche agli altri compartecipi;
Cass. Sez. 6, Sentenza n. 21222 del 25/01/2013 con specifico riferimento al coinvolgimento nel reato di una persona giuridica: "Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di corruzione può incidere contemporaneamente ed indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31989 del 14/06/2006, Imputato: Troso: "Il sequestro preventivo, preordinato alla confisca di beni per un valore equivalente al profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, può essere emesso nei confronti della persona fisica concorrente con una società a r.l., pur se il profitto sia stato interamente acquisito dalla società concorrente, che non è estranea al reato ed ha un titolo autonomo di responsabilità, dal momento che vige, data la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, il principio solidaristico secondo cui l'intera azione delittuosa e l'effetto conseguente sono imputati a ciascun concorrente;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 47066 del 03/10/2013 Pieracci e altro: "Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto o del prezzo del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni di ciascuno dei concorrenti nel reato, senza, però, poter complessivamente eccedere il valore del suddetto prezzo o profitto e ciò perché il sequestro preventivo non può avere un ambito più vasto della futura confisca;
Cass. Sez. 6, Sentenza n. 28264 del 26/03/2013, Anemone e altro: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13277 del 24/01/2011 Imputato:
Farioli).
4. Tutte le questioni difensive sulla natura del profitto confiscabile, sulla sua "realità" ecc... appaiono poco più che accademiche. Alla misura cautelare è stato assoggettato l'ammontare delle agevolazioni e dei vantaggi economici conseguite dal gruppo attraverso le truffe, alla stregua di una corrispondenza nemmeno particolarmente contestata in ricorso, e questo è più che sufficiente.
5. La questione della sussidiarietà della confisca (e del sequestro) per equivalente, a parte una certa contraddittorietà con la deduzione dell'estraneità della IR al profitto delle truffe, è mal posta dalla difesa avuto riguardo alla natura del profitto "diretto" dei reati in contestazione, costituito da somme di denaro, cioè di un bene per definizione fungibile e "volatile". (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1261 del 25/09/2012, dove la precisazione che qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali è prevista la confisca per equivalente sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare;
la sentenza si spinge oltre quanto affermato da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7081 del 24/01/2012, Imputato: Cerato, che in relazione al profitto "nummario" si limita ad escludere che ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter c.p., occorra la prova rigorosa del nesso di pertinenzialità del denaro rispetto al reato, essendo quest'ultima richiesta solo nel caso previsto dall'art. 240 c.p., comma 1). D'altra parte il denaro esprime di per sè non un valore proprio, ma un valore di scambio, privo di identità "fisica" (se non si voglia alquanto incongruamente considerare l'identità fisica del supporto cartaceo o metallico della moneta circolante), e in questo senso può sempre affermarsi che esso rappresenti un termine di "equivalenza" rispetto al valore di beni reali. Non solo, ma sul piano pratico non è mai ravvisabile l'"impossibilità" di eseguire la confisca su somme di denaro, sotto questo profilo essendo illuminante la implicita contrapposizione tra somme di denaro e beni di altra natura contenuta nell'art. 19, comma 2, che con non poche forzature logiche potrebbe essere letto nel senso che quando non sia possibile la confisca di somme di denaro essa possa avere ad oggetto somme di denaro "equivalenti".
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della società ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2014. Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2014