Sentenza 28 maggio 2014
Massime • 1
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto corrispondente all'imposta evasa può essere applicato anche ai beni acquistati dall'indagato in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, che ha esteso tale misura ai reati tributari, in quanto il principio di irretroattività attiene solo al momento di commissione della condotta, e non anche al tempo di acquisizione dei beni oggetto del provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2014, n. 25490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25490 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 28/05/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 792
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 14534/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU TE N. IL 29/10/1947;
avverso l'ordinanza n. 500004/2014 TRIB. LIBERTÀ di TORINO, del 14/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. GALLI Massimo, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. CI SA propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale del riesame di Torino con la quale veniva rigettata la richiesta presentata avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal gip del medesimo tribunale, essendo l'odierno ricorrente indagato per reati fiscali tra cui l'omesso versamento di ritenute certificate e l'omesso versamento dell'Iva, nonché per la partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata a commettere reati fiscali e di bancarotta.
2. A sostegno del ricorso per cassazione eccepisce la violazione dell'art. 322 ter c.p. e art. 125 c.p.p., ritenendo che il tribunale abbia erroneamente applicato il sequestro ex art. 322 ter a beni acquistati dall'indagato in epoca (tra il 1991 e il 1994) molto risalente all'introduzione ad opera della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, di tale tipo di sequestro anche per i reati tributari.
Inoltre, non vi sarebbe alcun rapporto dei beni sequestrati con il reato, il che pone il limite della impossibilità di ricondurre temporalmente quel bene sottoposto a vincolo ad una attività anche meramente prodromica alla commissione del fatto illecito, e quindi idonea a configurare il bene quale profitto del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, che ripropone le medesime questioni in diritto già respinte in sede di riesame, è infondato. Il tribunale ha giustamente osservato che il principio di diritto della irretroattività di cui all'articolo due del codice penale attiene esclusivamente alle condotte del reato ed alla disciplina delle relative sanzioni, non certo alla data di acquisto del bene da sottoporsi a vincolo reale.
2. La tesi sostenuta dal ricorrente è, prima di tutto, contraddetta dal chiaro tenore letterale della norma, che consente il sequestro e la confisca per equivalente di beni, richiedendo come unica condizione che il reo ne abbia la disponibilità; se fosse richiesto il vincolo pertinenziale con il reato, si ricadrebbe nella prima parte della norma, ossia nella confisca "ordinaria". Ma la confisca per equivalente in tanto si differenzia dalla confisca del corpo del reato in quanto cade su beni non pertinenti al delitto, purché siano nella disponibilità del soggetto. La giurisprudenza citata dal ricorrente è totalmente inconferente, in quanto riferibile ad un ipotesi di confisca prevista dal D.L. 8 giugno 1992, art. 12 sexies, avente non natura sanzionatoria, ma natura di misura di sicurezza, come espressamente affermato dalla stessa pronuncia richiamata ( 10.88 7- 2013).
3. Quanto alla data di acquisto dei beni oggetto del provvedimento ablativo, essa è del tutto irrilevante sia perché trattasi di elemento non contemplato dalla norma, sia perché il principio di irretroattività in materia penale attiene al momento della condotta e non invece al tempo ed alle modalità di acquisizione dei beni destinatari in concreto della sanzione. Sebbene alla confisca per equivalente - introdotta per i reati tributari dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, - debba attribuirsi natura eminentemente sanzionatoria (come tale soggetta al principio di cui all'articolo due del codice penale) la irretroattività deve intendersi riferita al fatto di reato (per cui non si applica ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge citata;
cfr. Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037) e non certo alla data di acquisizione dei beni su cui cade la sanzione.
4. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato;
ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014