Sentenza 6 dicembre 1991
Massime • 1
Il dolo eventuale e il dolo alternativo sono due distinte forme di dolo: Il primo è caratterizzato dal fatto che chi agisce non ha il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilità, od anche la semplice possibilità, che esso si verifichi e ne accetta il rischio. Il secondo è contraddistinto dal fatto che il soggetto attivo prevede e vuole alternativamente, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro evento e risponde per quello effettivamente realizzato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 06/12/1991, n. 3428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3428 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 1991 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Antonio BRANCACCIO Primo Presidente del 6.12.1991
1. Dott. Gaetano LO COCO Presidente SENTENZA
2. " AD AR " N. 12
3. " AL SS " REGISTRO GENERALE
4. " AL AS " N. 11585/91
5. " DO GA "
6. " GU CO "
7. " Bruno SATTA FLORES Consigliere
8. " Vito ALIANO " Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) CA GI, nato a [...] il [...];
2) OS AR IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 29 gennaio 1991 della Corte di Assise di Appello di Torino. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Vito Aliano.
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. IO Gazzara, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la compatibilità del dolo eventuale con il tentativo di omicidio. Udito il difensore del CA avv. AL Marongiu.
Ritenuto in fatto
Nella notte sul 14 febbraio 1989, in via Pisacane di Torino, OC IO, mentre era a bordo della "Fiat 500" targata "TO- 850369", veniva ferito alla testa da un colpo di pistola, riportando lo sfondamento dell'osso parietale destro con la ritenzione del proiettile e venendo ricoverato d'urgenza presso l'Ospedale "Molinette". I Carabinieri, intervenendo prontamente su segnalazione dei Vigili urbani, appuravano che a sparare era stato CA GI, guardia giurata, e rinvenivano a bordo della "FIAT 500", risultata sottratta un mese prima a OR UC, una ruota di scorta della "FIAT Uno" di RA CO, nonché altra ruota di scorta ed una borsa contenente oggetti personali asportati dalla "FIAT Uno" di proprietà dei coniugi IN. Il CA, interrogato, finiva per ammettere di avere esploso con la "Taurus" cal. 38 in sua dotazione il colpo di pistola che aveva ferito il OC. Precisava che era in compagnia di OS AR IO e che, vedendo il giovane armeggiare nel confano dell "FIAT Uno" ed asportare la ruota di scorta e la borsa, gli aveva domandato se la macchina fosse sua. Il OC aveva risposto positivamente, ma era subito fuggito con la "FIAT 500". Egli cercato di bloccare allora l'autovettura e si era posto con il OS AR in mezzo alla strada;
non riuscendoci, aveva estratto la pistola ed esploso un colpo contro i pneumatici, ma il forte rinculo dell'arma aveva spostato verso l'alto la direzione del proiettile, che aveva attinto alla testa il conducente. Il OS AR negava che il CA avesse esploso invece il colpo di pistola, dichiarando che era riuscito a sferrare un pugno sul parabrezza della macchina che lo stava investendo e che era finita poi contro il muro di cinta di uno stabile.
Nel corso della formale istruzione il OC ammetteva di essersi impossessato delle ruote di scorta e della borsa, negando di avere voluto investire i due che si erano parati dinanzi alla macchina. Il CA, confermando quanto detto ai Carabinieri, precisava che aveva sparato alle gomme dell'autovettura, mentre si voltava per schivarla, unicamente con l'intento di intimorire il ladro. Il OS AR dichiarava che il CA gli aveva raccomandato di non riferire ai Carabinieri che aveva sparato. Dalle perizie tecnico balistica e medico legale eseguite risultava che l'agente aveva esploso il colpo di pistola tenendo l'arma al fianco, mentre si voltava verso la direzione di fuga del veicolo, da una distanza variabile da uno a cinque metri, che il proiettile aveva perforato la carrozzeria in un punto sito al di sopra del lunotto posteriore dell'autovettura, a m. 1,24 dal piano di terra, che l'azione era idonea a cagionare la morte del OC e che dal ferimento questi aveva riportato l'indebolimento permanente della teca cranica ed un grave danno neurologico.
Con sentenza 10 aprile 1990 la Corte d'Assise di Torino, condannava, in esito a giudizio abbreviato, applicando la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.:
- il OC per la rapina delle due ruote di scorta e della borsa contenente gli effetti personali, nonché per il furto aggravato della "FIAT 500", così modificata la relativa imputazione di ricettazione, unificati i due reati dalla continuazione, con le attenuanti generiche e, per la rapina, anche con l'attenuante del danno di speciale tenuità, ritenute equivalenti alle aggravanti, nonché con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, ad anni uno, mesi sei di reclusione e lire 600.000 di multa;
- il CA per il tentativo di omicidio, con le attenuanti generiche, ad anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione, all'interdizione temporanea dai pubblici uffici ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, verso la costituita parte civile, cui assegnava una provvisionale immediatamente esecutiva di lire 20.000.000;
- il OS AR per il favoreggiamento personale, con le attenuanti generiche ed i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, a mesi uno di reclusione.
Si gravavano gli imputati, ma la Corte d'assise d'appello di Torino, con sentenza 29 gennaio 1991, confermava la decisione dei giudici di primo grado, dichiarando condonati nei confronti del CA anni due di reclusione della maggiore pena detentiva inflitta e, per l'intero, la pena pecuniaria.
Hanno proposto ricorso per cassazione il CA ed il OS AR. Costui, riproponendo testualmente i motivi di appello, denuncia l'erronea applicazione dell'art. 378 c.p. e sostiene che la sua reticenza non è comunque idonea, come comportamento meramente omissivo, a configurare il reato di favoreggiamento personale, né valse, in effetti, ad aiutare il CA od a sviare o ritardare le indagini.
Il CA denuncia:
1 ), la violazione dell'art. 52 c.p. ed il difetto di motivazione della sentenza circa la scriminante della legittima difesa, negata per mancanza del requisito dell'attualità del pericolo, mentre agì per difendere non solo e non tanto la sua incolumità personale quanto il diritto di proprietà del RA e degli SC, in presenza cioè di un pericolo ancora in atto, dato che l'autovettura stava allontanandosi velocemente con la refurtiva;
2 ), il difetto di motivazione circa il diniego della legittima difesa putativa, avendo omesso di considerare i giudici di merito che per la particolare situazione nella quale venne a trovarsi-in ora notturna, per l'impresa ladresca, sfociata in rapina e per il subìto tentativo di investimento-possa essere egli incorso nell'errore logicamente scusabile di potere esercitare il diritto di difesa;
3 ), il difetto, l'illogicità e la contradditorietà di motivazione circa l'elemento psicologico del reato, essendo state ritenute due forme di dolo fra loro inconciliabili, quella del dolo eventuale e quella del dolo alternativo, senza che sia stata svolta ad ogni modo una particolare indagine sull'intento omicida e si sia tenuto conto peraltro della concitazione del momento in cui si sviluppò l'azione, onde non fosse esclusa l'ipotesi dell'errore - inabilità o quella del colpo esploso a scopo soltanto intimidatorio e dal quale derivarono conseguenze non volute;
4 ), l'erronea applicazione degli artt. 56 e 575 c.p., essendo incompatibile, secondo l'ultimo orientamento giurisprudenziale, il dolo eventuale con il tentativo.
Nella "memoria" del 18 novembre 1991 il CA, insistendo nel ricorso, denuncia altresì per il tramite del suo difensore la violazione dell'art. 53 c.p. I ricorsi, assegnati alla I^ Sezione penale, venivano rimessi alle Sezioni Unite di questa S.C., ai sensi dell'art. 618 c.p.p. 1988, per la risoluzione del contrasto giurisprudenziale insorto sulla compatibilità fra delitto tentato e dolo eventuale.
Con decreto 25 ottobre 1991, il Primo Presidente Aggiunto ha assegnato i ricorsi alle Sezioni Unite Penali.
Considerato in diritto
Il ricorso del OS AR è inammissibile per genericità dei motivi, che, costituiti dalla testuale ed integrale riproduzione di quelli di appello, non indicano le ragioni per le quali viene richiesta la revisio prioris instantiae, né consentono quindi a questa S.C. di esercitare il proprio sindacato.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma, che stimasi di giustizia determinare in lire 500.000.
Il ricorso del CA è fondato.
Queste Sezioni Unite sono chiamate ancora a dirimere il contrasto giurisprudenziale sulla compatibilità del dolo avendo con quello di tentativo, che perdura pur dopo la sentenza dell'8 luglio 1983, ric. Basile. La risoluzione della questione presuppone però lo stesso accertamento del dolo eventuale, oggetto del terzo motivo del ricorso.
Circa l'elemento psicologico del reato la Corte d'assise d'appello ha ritenuto, da un canto, che il CA, esplodendo il colpo di pistola dal fianco ed a breve distanza dal veicolo in fuga, si rappresentò anche l'evento letifero e ne accettò il rischio e, dall'altro, che il medesimo non aveva motivo per volere la morte del ladruncolo in fuga, divenuto rapinatore, ma, comportamdosi nel modo suindicato, si pose in condizione di conseguire alternativamente il risultato di ferire o di uccidere. Le due proposizioni sono però antitetiche, riferendosi, la prima, al dolo eventuale e, la seconda, al dolo alternativo. Sono questeinvero due distinte forme di dolo, caratterizzate, secondo l'ultimo dettato della dottrina e della giurisprudenza, dal fatto che chi agisce non ha il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilità-od anche la semplice possibilità-che esso si verifichi e ne accetta il rischio e, rispettivamente, dal fatto che il soggetto attivo prevede e vuole alternativamente-con scelta sostanzialmente equipollente-l'uno o l'altro evento e risponde per quello effettivamente realizzato (Cass., Sez. I^, 12 gennaio 1989, Calò, Riv. 180.9 77). Nel caso in esame la Corte d'assise d'appello ha attribuito al CA l'una e l'altra forma di dolo, ritenendo che egli si rappresentò anche l'evento letale e ne accettò il rischio e, nello stesso tempo, si pose in condizione di conseguire alternativamente il risultato di ferire o di uccidere. L'incongruenza rivela, da sola, l'insufficiente approfondimento dell'esame dell'elemento psicologico del reato. La scelta del risultato di uccidere, operata in alternativa a quella del risultato di ferire, mal si concilia peraltro con il rilievo che "nessun motivo aveva il CA nel volere la morte del ladruncolo in fuga". Anche se la traiettoria del colpo, "esploso in direzione della parte superiore del veicolo, assai vicina al capo del guidatore", rivelerebe addirittura il dolo c.d. diretto ed intenzionale. A tale conclusione è pervenuta, in effetti, la Corte d'assise d'appello quando ha escluso che la durezza dell'azionamento del grilletto della pistola accertata dal Perito balistico abbia potuto falsare la direzione dello sparo e che il CA, per l'altezza della traiettoria del tiro-di m. 1,24 dal piano di terra-abbia voluto colpire i pneumatici dell'autovettura.
Ha omesso però di considerare che il colpo fu esploso non solo verso un bersaglio in rapido movimento, ma anche in condizione di precipitazione e di difficoltà, se non di mancanza di capacità di controllo della linea di tiro per la posizione dello sparatore, siccome rilevato dalla Corte d'assise di primo grado. Per cui potrebbe essere persino irrilevante, ai fini dell'esclusione dell'"errore - inabilità", la circostanza che il CA, come ex carabiniere ed agente di polizia privata, conosceva l'uso dell'arma che portava. Né hanno indicato i giudici di merito, ritenendo comunque l'ipotesi del dolo eventuale, quale altro motivo avrebbe indotto il CA a sparare e quale sarebbe stato l'obiettivo minore da lui (direttamente) avuto di mira.
Si impone conseguentemente l'annullamento della sentenza della Corte d'assise d'appello in punto di accertamento dell'elemento psicologico del reato, con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte.
L'accoglimento del terzo motivo del ricorso preclude l'esame degli altri motivi, non esclusi quelli concernenti l'esimente della legittima difesa, la cui configurabilità presuppone l'accertamento in ogni suo elemento, oggettivo e soggettivo, della fattispecie delittuosa.
P.Q.M.
Sulle difformi conclusioni del P.M.,;
visti gli artt. 591-606-616-623 lett. c) 618 c.p.p.: dichiara inammissibile il ricorso di OS BO IO, che condanna alle spese ed a versare lire 500.000 alla Cassa delle ammende;
in accoglimento del ricorso di CA GI, annulla la sentenza impugnata per difetto di motivazione e rinvia ad altra Sezione della Corte d'assise d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 1991.