Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2014, n. 34039
CASS
Sentenza 27 febbraio 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di misure di prevenzione patrimoniali, l'applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di garanzia costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro devono considerarsi soggetti estranei al reato ovvero quando, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una condizione di buona fede e di affidamento incolpevole. (Nella specie, la Corte ha ritenuto terzi estranei al reato gli istituti bancari che, in conseguenza dei reati di truffa e di appropriazione indebita perpetrati da funzionari infedeli, avevano erogato al soggetto sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale mutui garantiti da ipoteca sui beni confiscati, escludendo, pertanto, che potesse essere ordinata la cancellazione della iscrizione ipotecaria).

Commentari2

  • 1Procedimento di prevenzione e tutela dei terzi creditori: è in buona fede la Banca persona offesa dal reato commesso dal proposto
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 24 novembre 2014

    Cass. Pen., Sez. I, 27 febbraio – 31 luglio 2014, n. 34039 Con la sentenza in epigrafe (cfr. contenuti correlati), la Sez. I Penale della Suprema Corte ha accolto i ricorsi presentati da tre Istituti di credito costituitisi in un procedimento di prevenzione. La Cassazione ha annullato il decreto d'appello, con cui era stato confermato il diniego della buona fede alle Banche ricorrenti, sulla base del principio di diritto secondo cui “gli istituti bancari rimasti vittime dei delitti di truffa o appropriazione indebita all'atto dell'erogazione dei mutui, in forza dei quali erano state iscritte ipoteche sugli immobili confiscati, devono essere considerati terzi estranei ai reati posti in …

     Leggi di più…

  • 2La Cassazione apre alla buona fede della banca vittima del reato del dipendente
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 6 agosto 2014

    Con la sentenza n. 34039/14, la Prima Sezione della Suprema Corte, cassando le decisioni dei giudici di merito, ha stabilito che “gli istituti bancari rimasti vittime dei delitti di truffa o appropriazione indebita all'atto dell'erogazione dei mutui, in forze dei quali erano state iscritte ipoteche sugli immobili confiscati, devono essere considerati terzi estranei ai reati posti in essere dal soggetto nei cui confronti è applicata la misura di prevenzione patrimoniale e, pertanto, nei loro confronti non può essere ordinata la cancellazione della trascrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari”. Il ragionamento della Corte di Cassazione ha preso ovviamente avvio da quanto già rilevato …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2014, n. 34039
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34039
Data del deposito : 27 febbraio 2014

Testo completo