Sentenza 10 gennaio 2012
Massime • 1
Il giudice del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ha l'onere, ma non l'obbligo, di indicare la somma sino alla concorrenza della quale la misura può essere eseguita, mentre deve specificamente indicare quali siano i beni vincolabili soltanto se disponga in atti di elementi per stabilirlo, in caso contrario incombendo detta individuazione al P.M. quale organo demandato all'esecuzione del provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2012, n. 7675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7675 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 10/01/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 16
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 31824/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
1) MA MA N. IL 06/01/1941 C/;
avverso l'ordinanza n. 1463/2011 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 12/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Spinaci Sante annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 12 luglio 2011, il Tribunale di Napoli in sede di riesame, ha annullato un sequestro preventivo per equivalente disposto i relazione a reati finanziari. A sostegno della conclusione, i Giudici hanno rilevato che non erano indicati graficamente i beni da sequestrare e l'indagato MA IO non era stato posto in condizione di comprendere quali fossero i presupposti della cautela reale e la proporzione tra i crediti vantati dall'Erario ed il patrimonio assoggettato a vincolo;
i Giudici hanno precisato che non era consentito differire l'adempimento estimatorio alla fase esecutiva della confisca. Per l'annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo violazione di legge. Sostiene che, nel sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, il Giudice non ha bisogno di individuare preventivamente i singoli beni soggetti alla misura, ma solo di fissare l'importo complessivo da vincolare;
la indicazione in dettaglio dei beni da apprendere e la quantificazione del loro valore è demandata alla fase di esecuzione del sequestro ove è consentito di apprendere qualsiasi cosa purché nei limiti del valore stabilito. La censura è meritevole di accoglimento.
Il sequestro funzionale alla confisca per equivalente ha ad oggetto beni o altre utilità di cui l'indagato o imputato ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, profitto, prezzo del reato;
di conseguenza, il vincolo non può eccedere il quantum su precisato dal momento che i principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità, pur previsti solo per le misure cautelari personali, sono applicabili anche alla reali per evitare una esasperata compressione del diritto di proprietà.
Consegue che sono condivisibili le decisioni che hanno rilevato come il provvedimento ablativo deve essere ricondotto nei limiti della utilità economica tratta dalla illecita attività (ex plurimis: Sez. 6 sentenza 45504/2010). Pertanto, nel decreto di sequestro, il Giudice ha l'onere di indicare la somma sino alla concorrenza della quale il vincolo può essere eseguito e, se l'interessato contesta tale quantificazione, il Tribunale del riesame deve prendere in considerazione la censura e rispondere alla stessa.
Una volta determinato l'ammontare delle garanzie che debbono essere acquisite mediante il sequestro, il Giudice, se ha gli elementi per disporre sul tema, preciserà anche specificatamente quali beni siano da vincolare;
in caso contrario, tale individuazione spetterà allo organo della accusa demandato alla esecuzione del provvedimento. Di fronte alla determinazione del Pubblico Ministero, l'interessato non è privo di tutela giurisdizionale perché può proporre appello e contestare la corrispondenza tra il valore dei beni vincolati ed il limite fissato nel provvedimento di sequestro.
Nessuna disposizione normativa impone - ne' un tale obbligo è desumibile dal sistema mancando ogni vincolo di pertinenzialità tra reato e cosa appresa - che il Giudice individui i singoli beni al momento della misura cautelare e di fissarne il valore (conf. Cass. Sez. 3 sentenza 12580/2010, Sez.2 sentenza 6974/2010). Infine, come evidenziato dal Ricorrente, la indicazione dei beni prima della esecuzione del sequestro sarebbe "ipotetica"perché questi oggetti potrebbero non essere più reperibili.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2012