Sentenza 6 marzo 2014
Massime • 1
In tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare. (Fattispecie relativa a reati tributari).
Commentario • 1
- 1. Omessa dichiarazione fiscale: dolo, soglie di punibilità e confisca per equivalente (Raffaele Muzzica)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Svolgimento del processo Il PM in sede citava a giudizio We.Zi., con decreto emesso il 29/10/2020, affinché lo stesso rispondesse all'udienza del 6/5/2021 del reato in rubrica contestato. In quell'udienza il Giudice, rilevato che l'imputato aveva ricevuto a mani proprie la notifica del decreto, accertata la regolarità della notifica e sussistendone i presupposti di legge, dichiarava procedersi in assenza dell'imputato e rinviava in via preliminare all'udienza del 14/10/2021. In quella udienza, in assenza di questioni o eccezioni preliminari, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento, ammettendo le prove così come richieste dalle parti in quanto legittime, non manifestamente superflue …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2014, n. 20776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20776 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 06/03/2014
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 682
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 32143/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona;
nei confronti di:
NG UI, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 09/05/2013 del Tribunale di Ancona sezione distaccata di Senigallia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'omessa confisca. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia, con sentenza resa in data 9 maggio 2013, ha dichiarato NG UI responsabile dei reati di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2, ascrittigli capi a), b) e c) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato, unificati i reati dal vincolo della continuazione, alla pena di anni uno mesi due di reclusione.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza ricorre per cassazione, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona affidando il gravame ad un unico motivo con il quale lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale (D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 2; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143; art. 322 ter c.p.) sul rilievo che, nel caso di specie, è stata illegittimamente pretermessa l'applicazione della prescritta confisca (eventualmente nella forma per equivalente) dei beni costituenti il profitto del reato per i quali l'imputato ha riportato condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. Con la legge finanziaria del 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143) è stata estesa l'applicazione dell'art. 322 ter c.p., anche ai reati tributari, ed in specie a quelli previsti al
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11.
Tale disposizione prevede - nel caso di condanna o di sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. - la confisca obbligatoria ("... si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p.") dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dell'attività illecita, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.
Si tratta dunque di un'ipotesi di confisca obbligatoria con la conseguenza che la sua applicazione, in forma diretta o per equivalente, non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma consegue obbligatoriamente all'accertamento del reato tributario.
3. Pur in presenza di contrari orientamenti (Sez. 3, 28/03/2013, n. 31742, P.G. in proc. Senzacqua, Rv. 256734), deve essere ribadito l'indirizzo secondo il quale il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 3, 12/07/2012, n. 10567, 07/03/2013, Falcherò, Rv. 254918), tanto sul fondamentale rilievo che la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purché sussistano norme che la consentano o la impongano, a prescindere dalla eventualità che, per l'assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri (Sez. 3, 04/02/2013, n. 17066, Volpe, Rv. 255113).
Deve pertanto ritenersi che, potendo anche mancare la individuazione dei beni da assoggettare a confisca in assenza di un previo sequestro, non può essere inibito al giudice della cognizione di disporla senza necessità di previamente individuare i beni sui quali il provvedimento ablativo deve incidere.
Deve solo essere precisato come il giudice della cognizione, pur non essendo necessariamente tenuto ad individuare i beni da confiscare, possa comunque esercitare una tale facoltà, se ed in quanto i beni siano stati previamente individuati, e come, qualora di tale facoltà non si sia avvalso, la parte possa ricorrere al giudice dell'esecuzione nel caso dovesse ritenersi pregiudicato quanto ai criteri di scelta adottati dal pubblico ministero, criteri che dovranno essere esercitati nei limiti del valore, indicato dal giudice, dei beni confiscabili, dovendo detto valore essere adeguato e proporzionale all'importo predeterminato e dovendo la stima costituire oggetto di ponderata valutazione.
Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona limitatamente all'omessa applicazione della confisca.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona per l'omessa applicazione della confisca.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2014