Sentenza 12 luglio 2012
Massime • 2
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato il provvedimento del tribunale del riesame, che aveva respinto l'appello del P.M. perché il decreto di sequestro non conteneva l'indicazione dei beni da assoggettare a vincolo al fine di verificarne la corrispondenza all'entità del profitto del reato).
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato (nella specie, di omesso versamento di ritenute certificate), il soggetto destinatario del provvedimento ablativo, nel caso di sproporzione tra il valore economico dei beni da confiscare indicato nel decreto di sequestro e l'ammontare delle cose sottoposte a vincolo, può contestare tale eccedenza al fine di ottenere una riduzione della garanzia, presentando apposita richiesta al P.M., al gip, ovvero appello al tribunale del riesame.
Commentari • 6
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Il principio di diritto Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il decreto del giudice non deve individuare i singoli beni da vincolare, ma soltanto il valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.L'individuazione dei beni e la verifica della loro disponibilità in capo all'indagato competono al pubblico ministero nella fase esecutiva. Il terzo formale intestatario può tuttavia proporre riesame, contestando la riconducibilità del bene all'indagato. La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 16/09/2025, (ud. 16/09/2025, dep. 17/10/2025), n.34060 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10/03/2025, il Tribunale di Trani, per quanto qui rileva, …
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Abstract La Suprema Corte, con l'ordinanza del 26 maggio 2021, n. 14567, ribadisce il proprio orientamento secondo cui è ammessa la produzione nel giudizio di appello di documenti preesistenti al giudizio di prime cure ove costituiscano mere difese, nel rispetto dei termini e delle formalità previsti dal D.lgs. n. 546/1992. *** Il caso Con l'ordinanza in commento, la quinta sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla producibilità in appello di nuovi documenti già nella disponibilità delle Parti nel giudizio di primo grado e, tuttavia, non versati in atti in quella sede. Nel caso di specie, l'Agente della riscossione (Equitalia Sud S.p.A.) ha proposto ricorso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/2012, n. 10567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10567 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 12/07/2012
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1616
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 8374/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL RE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli riesame di Genova in data 28.9.011;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Mariapia Savino;
sentito il Procuratore Generale Dott. Vito D'Ambrosio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, decidendo sull'appello proposto dal PM avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli in data 20.6.011, con la quale è stata respinta la richiesta di adozione di sequestro preventivo dei beni specificatamente indicati nella richiesta stessa, formulata dal suddetto PM. nei confronti di AL RE, indagato del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, (perché nella sua qualità di rappresentante legale della Park and Leasure s.r.l. in liquidazione, non versava nei termini previsti le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per il periodo di imposta 2007, per un ammontare di Euro 171.656,46, entro il termine per il versamento delle ritenute, per un valore equivalente all'entità dell'imposta evasa i relazione all'anno fiscale 2007), con ordinanza in data 28.9.0 11 ha respinto l'appello proposto dal PM, confermando il provvedimento impugnato.
Il Tribunale del Riesame, pur disattendendo la tesi posta dal GIP a fondamento del provvedimento reiettivo, circa l'assenza della qualità di amministratore della Park and Leasure s.r.l. in liquidazione in capo al AL nell'anno di imposta 2007, cui si riferiscono le ritenute non corrisposte, ravvisando, al contrario, il "fumus delicti" in relazione alla carica del AL per l'adozione del sequestro preventivo per valore, ha respinto ugualmente l'appello in quanto il decreto di sequestro non conteneva l'indicazione dei beni da assoggettare al vincolo, necessaria al fine di verificare la corrispondenza tra il valore di detti beni e l'entità del profitto del reato, oggetto del provvedimento ablatorio della confisca cui il sequestro preventivo era preordinato. I Giudici del riesame, condividendo l'orientamento di legittimità sull'argomento secondo cui già al momento dell'imposizione del vincolo cautelare deve essere determinato il valore dei beni da sottoporre a sequestro, non essendo consentito differire l'adempimento estimatorio alla fase esecutiva della confisca (Cass. Sez. 3^, 7.10.2010 n. 41731, sez. 5^ 9.10.09 n. 2101/10)), rilevavano che nella richiesta di sequestro preventivo non vi era alcuna indicazione del valore dei beni necessaria al fine di consentire il controllo sulla proporzionalità fra credito garantito e patrimonio assoggettato a vincolo cautelare.
Avverso l'ordinanza di rigetto del sequestro preventivo, ha proposto ricorso per cassazione il PM per il seguente motivo:
violazione di legge ex art. 321 c.p.p., comma 2, D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 10 bs, 10 ter, art. 322 ter c.p., L. n. 244 del 2007, art. 240. Assume il PM ricorrente che il Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto che ai fini della concessione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente fosse occorrente la previa indicazione e stima dei beni da sottoporre al vincolo e richiama sentenze della S.C. che non richiedono tali adempimenti, ovvero la dettagliata indicazione della "res" da sequestrare e del suo valore da parte del PM richiedente e del GIP che dispone il sequestro. Una siffatta elencazione non è richiesta anche perché per tale tipo di confisca manca il vincolo di pertinenzialità che lega la res all'attività delittuosa e quel che conta al fine dell'ottenimento del sequestro è solo l'indicazione della somma fino alla cui concorrenza il sequestro preventivo deve essere eseguito, potendosi rimandare alla successiva fase dell'esecuzione del provvedimento la individuazione dei beni e la determinazione del loro valore al fine di assicurarne la corrispondenza con l'ammontare della garanzia indicato nel sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come è noto, nell'ottica di un rafforzamento dei sistemi di contrasto della criminalità finanziaria, attraverso strumenti direttamente incidenti sul patrimonio dei contravventori, il legislatore ha esteso la confisca obbligatoria anche per equivalente prevista dall'art. 332 ter c.p.p., per i reati contro la Pubblica amministrazione anche ai reati tributari contemplati dal D.Lgs. n. 74 del 2000, attraverso il rinvio espresso a detta norma operato dall'art. 1, comma 143 legge finanziaria 2008, n. 244/2007. Essa si realizza mediante lo spostamento della misura reale dal bene costituente profitto o prezzo del reato ad altro bene di valore equivalente nella disponibilità dell'indagato, qualora non sia possibile aggredire il primo per circostanze sopravvenute che ne abbiano determinato la perdita o il trasferimento definitivo. La misura è subordinata al previo accertamento dell'effettiva esistenza di un bene costituente profitto o prezzo del reato.
Momento prodromico di tale misura è il sequestro preventivo per valore, attraverso il quale, con la sottoposizione a vincolo dell'equivalente del profitto del reato, si assicura la futura esecuzione della confisca all'esito dell'accertamento di responsabilità.
Poiché il citato articolo della legge finanziaria dispone un rinvio integrale alle disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p., si deve ritenere che per i reati tributari trovi applicazione non solo il primo ma anche l'art. 322 ter c.p.p., comma 2, con la conseguenza che il sequestro preventivo funzionale alla confisca può essere disposto non solo per il prezzo ma anche per il profitto del reato (Cass. n. 35807 7/7/2010, Bellonzi e altri rv 248618), ipotesi, quest'ultima, prevista appunto dal comma 2, della norma codicistica in esame, intendendosi per profitto il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato e per prezzo il compenso dato o promesso da una persona come corrispettivo dell'esecuzione del reato. Controversa è la natura giuridica dell'istituto in esame. La confisca per equivalente non presenta il caratteri propri della misura di sicurezza della confisca prevista in via generale dall'art.240 c.p.. Quest'ultimo istituto è una misura di sicurezza patrimoniale che tende a prevenire la commissione di nuovi illeciti mediante l'espropriazione a favore dello stato di cose collegate all'esecuzione del reato, sul presupposto della pericolosità sociale derivante dal protrarsi della loro disponibilità in capo al reo, che potrebbe in qualche modo favorire o amplificare la reiterazione di attività criminose.
Essa ha dunque carattere cautelare ed implica l'esistenza di un asservimento della cosa al reato nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al reato da un nesso strumentale che riveli effettivamente la possibilità futura del ripetersi dell'azione illecita, permanendo la detenzione della res.
La confisca per equivalente, pur avendo in comune con la misura prevista dall'art. 240 c.p., il carattere ablatorio, traducendosi anch'essa nella privazione di beni materiali, non ha natura cautelare, di prevenzione di futuri reati.
Essa esplica invece una funzione sostanzialmente punitiva come la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, definendo la confisca per equivalente introdotta dagli art. 322 ter c.p., art. 1, comma 143, legge finanziaria 2008, n. 244/2007, "una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti", che, in quanto tale, "viene ad assumere un carattere preminentemente sanzionatorio" (Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2004, n. 15445, Napoletano, rv. 228750; Sez. Un. 25.10.05 n. 41936 rv 232146). La Corte, nelle citate pronunce, ha ritenuto che, pur tenendosi conto della fisionomia ibrida e polivalente progressivamente assunta nell'evoluzione normativa dell'istituto, per effetto di recenti modifiche legislative (potendo a seconda dei casi fungere da misura di sicurezza, misura di prevenzione e, talora, pena accessoria), alla confisca per equivalente debba riconoscersi una funzione preminentemente sanzionatoria, "in chiave di prevenzione e di strumento strategico di politica criminale, inteso a contrastare fenomeni sistemici di criminalità economica e di criminalità organizzata".
La finalità sanzionatoria si realizza attraverso l'eliminazione dell'ingiustificato arricchimento derivante dalla commissione del reato, impedendo che, attraverso l'impiego dei beni di provenienza delittuosa o del loro equivalente, il colpevole possa assicurarsi quel vantaggio economico che era oggetto specifico del disegno criminoso (Cass. sez. 3, 1.12.2010 n. 10120 rv 249752). Così delineata la natura e le finalità dell'istituto in questione, passando allo specifico esame della doglianza sollevata dal Pubblico Ministero ricorrente, ritiene questa Corte che, anche in considerazione della natura della confisca per equivalente, come sopra illustrata, non sussista alcun obbligo di individuare nel decreto di sequestro preventivo i beni su cui è posto il vincolo. Una simile indicazione troverebbe la sua giustificazione nell'esistenza di un rapporto strumentale fra il bene da sequestrare, come profitto o prezzo dell'attività criminosa, e il reato. Invece, proprio perché la confisca per equivalente non ha natura di misura di sicurezza patrimoniale, non è necessaria, ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca, la sussistenza di un rapporto di pertinenzialità fra la res e il reato;
difatti la confisca per equivalente non ricade direttamente sui beni costituenti il profitto del reato, ma ha per oggetto il controvalore di essi;
nei casi in cui non sia possibile agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, a causa del loro mancato reperimento, è consentito, attraverso il trasferimento del vincolo dall'oggetto diretto all'equivalente, di apprendere utilità patrimoniali di valore corrispondente, di cui il reo abbia la disponibilità. Specularmente, il sequestro preventivo, strumentale alla confisca anzidetta, può riguardare attività per equivalente, e dunque beni di cui l'indagato abbia la disponibilità.
Anzi, costituisce proprio una condizione di operatività della confisca per equivalente la circostanza che nella sfera giuridico- patrimoniale della persona colpita dalla misura non sia rinvenuto il prezzo o profitto del reato per cui si proceda, ma di cui sia ovviamente certa l'esistenza. Queste osservazioni sono sufficienti a dimostrare l'infondatezza della tesi della pertinenza delle somme o beni in sequestro rispetto all'ipotesi di reato, ponendosi essa in contrasto con la peculiarità della misura cautelare impugnata, che prescinde da qualsiasi collegamento eziologico tra beni confiscabili e lo specifico reato contestato. Il nesso di pertinenzialità che deve, ordinariamente, legittimare il sequestro preventivo previsto dall'art. 321 c.p.p., comma 2, nel caso di specie non è richiesto. Il presupposto e la stessa ragion d'essere del sequestro per valore funzionale alla confisca per equivalente, risiedono nel fatto che quel prezzo o profitto non sia rinvenuto e tale circostanza autorizza lo spostamento della misura cautelare dal bene costituente prezzo o profì tto del reato ad altro di valore equivalente ricadente sempre nella libera disponibilità dell'indagato, (cfr. Cass. Sez. 5, 3 luglio 2002, n. 32797). Sulla scorta di tali considerazioni deve ritenersi estraneo all'ambito del sequestro preventivo di valore il presupposto della individuazione dei beni destinatari del provvedimento. Nei termini suindicati si è recentemente espressa la questa Suprema Corte la quale ha rilevato "Il giudice del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ha l'onere, ma non l'obbligo, di indicare la somma sino alla concorrenza della quale la misura può essere eseguita, mentre deve specificamente indicare quali siano i beni vincolabili soltanto se disponga in atti di elementi per stabilirlo, in caso contrario incombendo detta individuazione al P.M. quale organo demandato all'esecuzione del provvedimento". (Sez. 3^, n 12580, 10/01/2012 Rv. 252095, Sez. 3^, n. 7675 10/01/2012 Rv. 252095). Peraltro le norme che disciplinano la confisca per equivalente (art.322 ter c.p.p., art. 1, comma 143, legge finanziaria 2008) non pongono nessun obbligo di previa individuazione dei beni a carico del giudice del sequestro, ne' nell'omissione di un siffatto adempimento è rinvenibile alcuna lesione di diritti soggettivi, posto che il sequestro non esplica alcuna funzione ablatoria essendo un provvedimento provvisorio che rinviene la sua ragione di essere solo nella necessità di assicurare, col vincolo posto sul bene, la futura esecuzione della confisca.
Il giudice del sequestro è solo tenuto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, esulando dalle sue competenze l'indicazione dei singoli beni sui quali il sequestro ricade e del loro valore. L'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore con il quantum indicato nel sequestro, è riservata alla fase esecutiva demandata al Pubblico Ministero.
E il destinatario del sequestro non rimane privo di tutela di fronte alle operazioni effettuate in sede di esecuzione, nel caso di sproporzione fra il valore confiscabile, equivalente al profitto o prezzo del reato, indicato nel decreto di sequestro, e il valore dei beni effettivamente sottoposti al vincolo, potendo attivare una serie di rimedi (richiesta al P.M. o al GIP, appello davanti al Tribunale del riesame), per contestare l'eccedenza del valore dei beni in concreto individuati rispetto al limite massimo dell'ammontare della garanzia fissato nel provvedimento di sequestro.
Il rischio di una compressione del diritto di proprietà viene ad essere scongiurato sia dall'obbligo per il giudice dell'esecuzione di non superare il limite corrispondente all'equivalente in valore del bene confiscabile, in conformità, peraltro, con i principi di adeguatezza e proporzionalità delle misura cautelari personali, da ritenersi applicabili per analogia anche alle misura cautelari reali ("i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 c.p.p., per le misure cautelari personali, sono applicabili anche alle misure cautelari reali e devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata. Ne consegue che, qualora detta misura trovi applicazione, il giudice deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare reale con una meno invasiva misura interdittiva" Cass. sez. 5^, 21.1.2010, n. 8152, Magnano, m. 246103), sia dalla previsione di rimedi giurisdizionali volti ad evitare qualsiasi sproporzione fra il valore dei beni individuati e l'ammontare della garanzia prevista nel sequestro.
Questo collegio conosce l'esistenza delle pronunce di legittimità richiamate nell'ordinanza gravata a sostegno della tesi opposta (Cass. sez. 6 27.12.2010, n. 45504, sez. 5^ 9.10.09-18.1.2010 n. 2101, sez. 3^ 7.10.2010-25.11.2010 n. 41731). Esse non sono però sovrapponibili all'orientamento qui condiviso in quanto riguardano, come è dato di evincere dall'esame dei motivi del ricorso alla Corte Suprema, la diversa ipotesi di annullamenti di ordinanze del Tribunale del riesame che, in presenza di richiesta di riduzione dei beni eccedenti il valore determinato come equivalente nel decreto di sequestro, ometteva di provvedere, ritenendo che si trattasse di un aspetto esecutivo, non riguardante la legittimità del provvedimento impositivo del sequestro, bensì la fase esecutiva dello stesso. Dunque le fattispecie cui si riferiscono le sentenze citate nell'ordinanza del riesame impugnata, a conferma del diverso indirizzo seguito, riguardano la fase successiva dell'esperimento dei rimedi a garanzia della corrispondenza fra l'entità per equivalente del profitto confiscabile, indicata nel decreto di sequestro, e il valore dei beni prescelti in sede di esecuzione del sequestro, fase nella quale il Tribunale del riesame, adito per la valutazione della denunciata sproporzione, erroneamente si è ritenuto incompetente, ma tali sentenze non prevedono la necessità di indicare già all'atto dell'emissione del provvedimento di sequestro i beni sui quali esso deve cadere.
Tale individuazione, peraltro, risulterebbe ultronea sol che si consideri che, non essendovi alcun vincolo di pertinenzialità fra il bene e l'illecito contestato, trattandosi di sequestro di valore, non è dato sapere quale dei beni preventivamente individuati dal P.M. all'atto della richiesta del sequestro, sarà poi presente nel patrimonio dell'indagato al momento dell'esecuzione. L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio al Tribunale del Riesame di Napoli per nuovo esame alla stregua dei principi enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio davanti al tribunale del riesame di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 luglio 2012. Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013