Sentenza 6 marzo 2014
Massime • 1
Anche in caso di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel disporre la confisca per equivalente non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, atteso il disposto dell'art. 322 ter, terzo comma, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la statuizione impositiva della confisca dei beni nella disponibilità dell'imputato sino alla concorrenza dell'ammontare corrispondente all'imposta che si era accertato essere stata evasa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2014, n. 18309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18309 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 06/03/2014
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 609
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 37795/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DR ZA N. IL 20/02/1962;
avverso la sentenza n. 219/2012 del TRIBUNALE di MACERATA DIST. Di CIVITANOVA MARCHE, del 11/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette le conclusioni del PG rimettersi alle Sezioni Unite. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 11 dicembre 2012 il Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, su richiesta delle parti ha applicato a RE AF la pena di quattro mesi di reclusione, convertita in Euro 7200 di multa, per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter.
2. Ha presentato ricorso il difensore dell'imputato, proponendo due motivi. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, nonché della L. n. 689 del 1981, art. 53, con correlato vizio motivazionale. Non avrebbe il Tribunale valutato adeguatamente le condizioni economiche dell'imputato e della sua ditta "sia per la sussistenza del fatto reato contestato sia per il ragguaglio della pena detentiva in pena pecuniaria", dovendosi quest'ultima attestare sul minimo di legge. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 322 ter c.p., e correlato difetto di motivazione, poiché la sentenza ordina la confisca di beni nella disponibilità dell'imputato senza individuarli: la sentenza sarebbe pertanto abnorme "in quanto non tutti i beni di proprietà dell'imputato costituiscono il profitto del reato contestato, ma solo quelli che sarebbe stato onere del giudice individuare".
A proposito del secondo motivo il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha prospettato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale di cui devolvere la soluzione alle Sezioni Unite in ordine all'incidenza dell'accordo negoziale tra le parti sulla disposizione della confisca quanto alla determinazione dei beni che ne siano oggetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Per quanto concerne il primo motivo, è sufficiente osservare che l'applicazione della pena su richiesta delle parti è un vero e proprio negozio processuale, sul quale pertanto le parti non hanno facoltà di scioglimento unilaterale esercitando uno jus poenitendi una volta che si è perfezionato (sull'assenza di una facoltà di recesso v. Cass. sez. 6^, 12 marzo 2013 n. 28427 e Cass. sez. 2^ 10 gennaio 2006 n. 3622), a parte l'ipotesi in cui il suo contenuto risulti contra legem, dato che la violazione di legge è idonea a sciogliere l'accordo nel senso che la sua illegalità costituisce il necessario presupposto alla revoca del consenso che si integra nell'impugnazione (cfr. Cass. sez. 6^, 30 ottobre 2013 n. 44909;
Cass. sez. 6^, 14 maggio 2013 n. 42837; Cass. sez. 6^, 28 marzo 2007 n. 37949; Cass. sez. 6^, 19 febbraio 2004 n. 18385; Cass. sez. 4^, 8 luglio 2002 n. 38286; Cass. sez. 5^, 19 ottobre 1999-15 gennaio 2000 n. 5018; Cass. sez. 5^ ord., 20 settembre 1999 n. 4118; Cass. sez. 4^, 19 febbraio 1998 n. 3946). La natura peculiare della sentenza, il cui contenuto è in massima parte eterodiretto dall'accordo che recepisce, si riflette logicamente su una deminutio dell'obbligo motivazionale (cfr. per tutte Cass. sez. 4^, 16 luglio 2006 n. 34494), che si riduce al sintetico rendiconto degli elementi verificati, con particolare riguardo alle ipotesi di non punibilità ex art. 129 c.p.p., delle quali è sufficiente il richiamo (ex multis Cass. sez. 2^, 17 novembre 2011-17 febbraio 2012 n. 6455), che nel caso di specie il giudice ha inserito nella motivazione. La sentenza di applicazione della pena su richiesta può dunque essere oggetto di controllo di legittimità, per vizio motivazionale, soltanto se dal suo testo appare evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p., (Cass. sez. 4^, 13 agosto 2011 n. 30867), il che non si verifica nella fattispecie in esame. Deve peraltro evidenziarsi anche l'assoluta genericità del motivo in esame, non avendo in alcun modo il ricorrente specificato come e perché ai fini dell'applicazione dell'articolo 129, secondo comma, c.p.p. sussisterebbero condizioni economiche tali da condurre ad una assoluzione piena, ne' tanto meno avendo indicato - e ciò va rilevato a proposito della pretesa violazione della L. n. 689 del 1981, art. 53, - come e perché le condizioni economiche possano incidere sull'entità della pena concordata. Sotto ogni profilo, in conclusione, il motivo risulta dunque manifestamente infondato.
3.2 Il secondo motivo si pone al di fuori, invece, dal concreto contenuto del negozio processuale, poiché questo non lo include, per quanto emerge dalla sentenza, che ex art. 322 ter c.p., comma 2, e L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, "ordina la confisca di beni nella disponibilità dell'imputato fino alla concorrenza della somma di Euro 65.529,00 quale profitto del reato". Il profitto nel caso di specie consiste nell'omesso versamento da parte dell'imputato, quale legale rappresentante di Calzaturificio Giovi snc, nei termini previsti per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2007, ammontante a Euro 65.529.
Deve anzitutto rilevarsi che non viene contestata nel motivo la disposizione di tale confisca nella sentenza di patteggiamento nonostante che l'accordo delle parti non la contemplasse, bensì la mancata identificazione dei beni che ne dovrebbero essere oggetto quale violazione dell'art. 522 ter c.p.. Peraltro, la più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte nettamente afferma che nella sentenza ex art. 444 c.p.p., la suddetta confisca deve essere disposta prescindendo dall'essere stata o meno inclusa nell'accordo delle parti, sia per quanto concerne la sua disposizione, sia per quanto concerne il suo concreto oggetto (Cass. sez. 3^, 9 ottobre 2013 n. 44445 - per cui in fattispecie di reati tributari "la confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti" -; Cass. sez. 2^, 19 aprile 2012 n. 19945 - per cui " le parti, nel c.d. "patteggiamento", non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, atteso che le suddette misure sono fuori dalla loro disponibilità, e, nel caso in cui l'accordo riguardi anch'esse, il giudice non è obbligato a recepirlo o non recepirlo per intero, rimanendo vincolato soltanto con riguardo alle parti dell'accordo riguardanti elementi in disponibilità delle parti" -;
Cass. sez. 2^, 4 febbraio 2011 n. 20046 - per cui "con la sentenza di patteggiamento emessa nel procedimento a carico degli enti il giudice deve sempre applicare anche la sanzione della confisca, eventualmente nella forma per equivalente, del profitto del reato presupposto, rimanendo irrilevante che la stessa non sia stata oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti" -). Un poco meno recente arresto -rispetto al quale il PG ha identificato il contrasto di giurisprudenza con l'orientamento appena richiamato - attrae invece nel potere dispositivo delle parti, in certa misura come ora si vedrà, anche la confisca (Cass. sez. 6^, 11 marzo 2010 n. 12508, massimato nel senso che "il giudice non può accogliere la richiesta di applicazione della pena se l'accordo intervenuto tra le parti non comprende anche l'oggetto della confisca prevista per il reato cui il patteggiamento si riferisce ovvero non consente la determinazione certa dei beni destinati all'ablazione") sulla base di un ragionamento che, in parte, attiene anche al motivo ora in esame. Prendendo le mosse dall'art. 322 ter c.p., u.c., (invocato anche dalla più recente Cass. sez. 3^, 28 marzo 2013 n. 31742 - per cui, tra l'altro in fattispecie di reati tributari, nella confisca per equivalente pure nella sentenza ex art. 444 c.p.p., il giudice "deve specificamente individuare le somme di denaro ed i beni da sottoporre a vincolo"- come applicabile altresì alla misura ablatoria emessa nella pronuncia di applicazione della pena su richiesta, pur se letteralmente, a differenza dei due commi precedenti, la norma si riferisce solo alla sentenza di condanna in senso proprio) il suddetto arresto osserva che la confisca rimane una statuizione accessoria che "mai potrebbe riguardare qualunque bene", ponendosi come presupposto della sua legittimità la pertinenzialità al reato di ciò che è confiscato. Nel caso che veniva considerato, non sarebbe stata possibile neppure, tramite un riferimento all'entità della somma in sequestro, una riconduzione implicita al profitto, anche solo per equivalente: e proprio la necessità assoluta di identificare l'oggetto della confisca, sia quanto a pertinenza sia quanto a entità, comportava allora il travolgimento della intera sentenza. Ciò perché, nell'ottica di tale orientamento, l'applicazione della pena su richiesta "prevede benefici premiali a fronte della pronta ed esaustiva definizione di tutti gli aspetti coinvolti dalla decisione del processo": è dunque preclusa ogni scissione dei capi della regiudicanda, poiché un giudizio di rinvio riguardante il capo della confisca aprirebbe un contraddittorio per individuare, appunto, la pertinenza e la entità della somma rispetto al reato contestato, il che potrebbe richiedere ulteriori accertamenti, facendo venir meno il corrispettivo deflattivo e semplificatorio che il legislatore pone a fronte del conferimento alle parti di un potere dispositivo che non può non considerarsi, tenuto conto degli interessi pubblici (id est, non di parte) sottesi alla giurisdizione penale, una rigorosa eccezione. Quello che dunque è espresso da Cass. sez. 6^, 11 marzo 2010 n. 12508, a ben guardare, non incide sul potere del giudicante nel senso di asservirlo all'accordo negoziale delle parti in ordine alla confisca, poiché non giunge a concludere che nell'ipotesi in cui dalla motivazione, sia pure implicitamente (la sopra citata "riconduzione implicita"), fosse evincibile il contenuto della misura ablatoria (in termini di pertinenzialità e di entità) la sentenza debba essere annullata qualora tale identificazione della misura ablatoria nella sua concreta conformazione derivi (esclusivamente) dall'accertamento del giudice e non dall'accordo stipulato dalle parti ex art. 444 c.p.p.. E parimenti, il secondo motivo del ricorso non censura la deficienza dell'accordo delle parti sul contenuto della confisca come genesi viziante di questa, bensì lamenta la mancata individuazione nella motivazione della sentenza di tale contenuto, divergendo dall'appena analizzato arresto nel senso di ritenere che la conseguenza di ciò (ovvero della violazione dell'art. 322 ter c.p., u.c.) non sia il travolgimento dell'intera pronuncia, bensì l'annullamento senza rinvio del capo attinente alla confisca (la conclusione è infatti nel senso che "la sanzione accessoria della confisca venga cancellata perché non sono individuati i beni da confiscare"). Ora, è evidente che, nel caso di specie, se effettivamente il contenuto del capo attinente alla misura ablatoria non è determinato in misura sufficiente per potere essere eseguito (è questa la ratio e la reale significanza dell'art. 322 ter c.p., u.c.), la conseguenza non può essere il suo annullamento senza rinvio, perché ciò costituirebbe una violazione di legge, trattandosi nel caso de quo di confisca obbligatoria. Rimarrebbe, allora, da risolvere il quesito sulla scindibilità dei capi della sentenza allo scopo di innescare il giudizio di rinvio, per comprendere se effettivamente l'ingresso nella determinazione del contenuto della pronuncia di elementi diversi dall'accertamento giurisdizionale - quali le clausole del negozio "semipubblico" (così potrebbe definirsi l'accordo processuale, una parte essendo il pubblico ministero, che peraltro non vi esercita alcun pubblico potere, collocandosi rispetto alla controparte privata su un piano paritario) che vengono a giustapporsi alla, sia pure circoscritta, verifica di legittimità e di merito del giudice - ne connota integralmente la natura, compattandolo in un unicum che non può essere oggetto di annullamento parziale. Ma nel caso di specie, la soluzione a questo quesito non deve essere ricercata. Il contrasto che Cass. sez. 6^, 11 marzo 2010 n. 12508 potrebbe indurre negando l'annullamento con rinvio in siffatta ipotesi presuppone che dal contenuto della sentenza emerga una netta e completa violazione dell'art. 322 ter c.p., u.c., - che non renderebbe il provvedimento abnorme, come prospetta il ricorrente, ma illegittimo -: il che, nel caso in esame, non sussiste. La confisca è stata disposta, infatti, ai sensi dell'art. 322 ter c.p., comma 2, individuando l'oggetto in "beni nella disponibilità dell'imputato fino alla concorrenza della somma di Euro 65.529,00". Il riferimento è chiaramente diretto all'ammontare complessivo dell'Iva non versata (cioè all'importo del profitto del reato), come specificato nel capo d'imputazione. L'art. 322 ter c.p., u.c., non impone al giudice, quando dispone la confisca, di individuare i beni ad essa assoggettati, qualora determini le somme di denaro che costituiscono il profitto o il prezzo del reato o il valore corrispondente ad essi:
il dettato normativo pone infatti un'alternativa ("determina le somme di denaro o individua i beni") che discende logicamente dalla fungibilità del denaro stesso. L'identificazione della somma di denaro è esaustiva sia sotto il profilo della pertinenzialità - quando, appunto, come nel caso di specie il profitto del reato consiste in una somma di denaro che il reo ha mantenuto nella sua disponibilità ponendo in essere la condotta criminosa, cioè inadempiendo ad un obbligo di versamento di denaro - sia sotto il profilo della entità. Nella fase esecutiva, essendo così stato determinato l'oggetto diretto della confisca o il valore su cui si deve conformare l'equivalente (a quest'ultimo profilo, logicamente, deve rapportarsi il riferimento del giudice ai "beni nella disponibilità dell'imputato" fino alla concorrenza dell'identificato valore), si procederà alla concreta ablazione estraendola da quel che è nella disponibilità del reo (con evidente sintonia rispetto all'art. 2740 c.c., ai fini dell'esecuzione di un titolo civile), così come è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte già nella fase prodromica del sequestro (Cass. sez. 2^, 29 maggio 2013 n. 35813 - per cui "il decreto di sequestro preventivo per equivalente del profitto del reato presupposto non deve contenere l'indicazione specifica dei beni che devono essere sottoposti al vincolo, potendo procedere alla loro individuazione anche la polizia giudiziaria in sede di esecuzione del provvedimento, ma deve indicare la somma sino a concorrenza della quale il sequestro deve essere eseguito" -; Cass. sez. 3^, 12 luglio 2012-7 marzo 2013 n. 10567 - che afferma che "in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero"-; cfr. pure Cass. sez. 3^, 10 gennaio 2012 n. 7675 - per cui nel caso di sequestro preventivo finalizzato a confisca per equivalente il giudice "deve specificamente indicare quali siano i beni vinco/abili soltanto se disponga in atti di elementi per stabilirlo, in caso contrario incombendo detta individuazione al P.M. quale organo demandato all'esecuzione" -). Nessuna illegittimità e tanto meno nessuna abnormità, dunque, affliggono la sentenza impugnata in riferimento all'art. 322 ter c.p., u.c., ne' sussiste, nel caso concreto, ermeneutica incertezza giurisprudenziale.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro1500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2014