Articolo 25 octies del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 32Articolo 25 octies 1
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29 dicembre 2007
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1 gennaio 2015
Art. 25-octies.
(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita ((, nonche' autoriciclaggio)) ).

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis ((, 648-ter e 648-ter.1)) del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2015
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